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Regolamento

Regolamento (UE) 2019/1374

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1374 della Commissione, del 26 agosto 2019, relativo alla riapertura dell'inchiesta in seguito alla sentenza del 3 luglio 2019 nella causa C-644/17 Eurobolt, per quanto riguarda il regolamento di esecuzione (UE) n. 723/2011 del Consiglio, del 18 luglio 2011, che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 91/2009 sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese alle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio spediti dalla Malaysia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o no originari della Malaysia

Normativa europea32019R1374

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento riapre un’inchiesta antielusione già conclusa con il regolamento di esecuzione (UE) n. 723/2011, in seguito alla sentenza della Corte di giustizia nella causa C-644/17 Eurobolt che ha dichiarato invalida tale misura per violazione delle regole procedurali di consultazione. La Commissione precisa che la riapertura serve esclusivamente a dare esecuzione alla sentenza e a riesaminare le osservazioni della parte interessata che non erano state correttamente comunicate al comitato consultivo. Sono disciplinati i termini per le osservazioni delle parti, le modalità di audizione, il trattamento delle informazioni riservate e il comportamento delle autorità doganali in attesa dei nuovi risultati.

Riapertura dell’inchiesta antielusione sulle importazioni di elementi di fissaggio in ferro o acciaio spediti dalla Malaysia, per dare esecuzione alla sentenza della Corte di giustizia nella causa C-644/17 Eurobolt relativa al regolamento di esecuzione (UE) n. 723/2011.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica alla riapertura, da parte della Commissione, dell’inchiesta antielusione relativa alle importazioni nell’Unione di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio spediti dalla Malaysia, indipendentemente dalla loro dichiarazione di origine malese, in connessione con il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 91/2009 e poi esteso dal regolamento di esecuzione (UE) n. 723/2011. Coinvolge le parti interessate nel procedimento di difesa commerciale, le autorità doganali nazionali e, sul piano procedurale, la Commissione e il comitato competente nell’ambito della disciplina antidumping. Il testo riguarda l’esecuzione di una sentenza della Corte di giustizia e non reintroduce direttamente il dazio, ma riapre il procedimento per correggere l’illegittimità riscontrata; è direttamente applicabile negli Stati membri dalla data di entrata in vigore.

Riapertura dell’inchiesta antielusione relativa agli elementi di fissaggio spediti dalla Malaysia

Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1374 dà attuazione alla sentenza della Corte di giustizia del 3 luglio 2019 nella causa C-644/17 Eurobolt, che ha dichiarato invalido il regolamento di esecuzione (UE) n. 723/2011 per una violazione procedurale nella fase di consultazione del comitato. La Commissione riapre quindi l’inchiesta antielusione sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio spediti dalla Malaysia, con l’obiettivo di riesaminare il dossier e sanare l’illegittimità accertata, senza rimettere in discussione gli aspetti non toccati dalla sentenza.

Contesto normativo e vicenda procedurale

La misura si colloca nel quadro della politica antidumping dell’Unione. Dopo l’apertura del procedimento antidumping nel 2007 e l’istituzione, nel 2009, del dazio antidumping definitivo sulle importazioni originarie della Repubblica popolare cinese, la Commissione aveva avviato nel 2010 un’inchiesta sulla possibile elusione tramite trasbordo in Malaysia. Tale inchiesta aveva condotto al regolamento di esecuzione (UE) n. 723/2011, che estendeva il dazio alle importazioni spedite dalla Malaysia, indipendentemente dall’origine dichiarata.

Successivamente, la Corte di giustizia, investita della questione nell’ambito della controversia Eurobolt, ha ritenuto che le osservazioni presentate dall’importatore dovessero essere considerate “elementi d’informazione utili” e che la loro mancata comunicazione al comitato consultivo almeno dieci giorni lavorativi prima della riunione integrasse una violazione dell’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009. La Corte ha qualificato tale violazione come lesione di una forma sostanziale del procedimento, idonea a determinare la nullità dell’atto.

Portata della riapertura e procedura applicabile

La Commissione afferma che la riapertura è limitata all’esecuzione della sentenza e si concentra sulle osservazioni della parte interessata che non erano state correttamente sottoposte al comitato. Poiché la disciplina procedurale del regolamento di base è nel frattempo mutata, la Commissione indica che la riapertura deve essere completata secondo la procedura di esame del comitato di cui all’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011, come richiamata dall’articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/1036.

La Commissione dichiara inoltre che analizzerà le osservazioni di Eurobolt e le ulteriori informazioni fornite dalle parti interessate, per tenerne conto nella proposta che sarà sottoposta al comitato. È previsto che gli Stati membri siano messi in condizione di conoscere tutte le informazioni pertinenti con congruo anticipo rispetto alla riunione.

Diritti di partecipazione delle parti interessate

Le parti interessate possono far pervenire osservazioni, informazioni ed elementi di prova sulle questioni relative alla riapertura entro 20 giorni dalla pubblicazione del regolamento. Possono inoltre chiedere di essere sentite dai servizi della Commissione incaricati dell’inchiesta entro 15 giorni dalla pubblicazione per le questioni direttamente connesse alla riapertura; le richieste successive devono rispettare i termini specifici fissati dalla Commissione.

Il regolamento richiama anche il ruolo del consigliere-auditore, che funge da intermediario tra le parti e i servizi della Commissione e tratta questioni relative all’accesso al fascicolo, alla riservatezza, alle proroghe dei termini e alle audizioni di terzi. Le richieste devono essere motivate e presentate per iscritto, preferibilmente senza ritardo, così da non compromettere il regolare svolgimento dell’inchiesta.

Riservatezza, forma delle comunicazioni e canali telematici

Il testo disciplina con precisione il regime delle informazioni riservate. Le informazioni trasmesse devono essere esenti da diritti d’autore; se contengono materiali protetti di terzi, è necessaria un’autorizzazione specifica che consenta sia l’uso nel procedimento sia la comunicazione alle altre parti in una forma idonea all’esercizio dei diritti di difesa. Le comunicazioni riservate devono essere contrassegnate con la dicitura “Limited” e accompagnate da un riassunto non riservato “For inspection by interested parties” sufficientemente dettagliato; in mancanza, la Commissione può non tenerne conto.

La Commissione invita inoltre le parti a utilizzare la posta elettronica o la piattaforma TRON.tdi per l’invio delle comunicazioni, delle deleghe e delle certificazioni scannerizzate. Le parti devono fornire recapiti completi e un indirizzo e-mail professionale valido; una volta acquisiti tali dati, la Commissione comunicherà di regola solo via e-mail.

Conseguenze della mancata collaborazione e tutela dei dati

Se una parte interessata nega l’accesso alle informazioni necessarie, non le trasmette nei termini, ostacola gravemente l’inchiesta o fornisce dati falsi o fuorvianti, la Commissione può applicare l’articolo 18 del regolamento di base e fondare le conclusioni sui dati disponibili. Il regolamento precisa che, in tali ipotesi, l’esito dell’inchiesta può essere meno favorevole alla parte inadempiente.

I dati personali raccolti nel procedimento sono trattati in conformità al regolamento (UE) 2018/1725.

Indicazioni per le autorità doganali e applicazione temporale

Le autorità doganali nazionali sono invitate ad attendere la pubblicazione dei risultati dell’inchiesta riaperta prima di decidere su eventuali domande di rimborso o di sgravio dei dazi interessati. La pubblicazione dei risultati dovrebbe avvenire, di norma, entro nove mesi dalla pubblicazione del regolamento. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Riapertura dell’inchiesta antielusione

La Commissione riapre l’inchiesta antielusione sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio spediti dalla Malaysia, indipendentemente dalla loro dichiarazione di origine, che aveva condotto all’adozione del regolamento di esecuzione (UE) n. 723/2011.

Finalità limitata all’esecuzione della sentenza Eurobolt

La riapertura è limitata all’esecuzione della sentenza della Corte di giustizia nella causa C-644/17 Eurobolt e alla correzione dell’illegittimità procedurale rilevata, relativa alla mancata comunicazione al comitato consultivo di informazioni utili entro dieci giorni lavorativi, come richiesto dall’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009.

Procedura applicabile alla riapertura

Poiché la disciplina procedurale vigente al momento dell’adozione del regolamento (UE) n. 723/2011 è stata nel frattempo modificata, la Commissione applica la procedura di esame del comitato di cui all’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011, in combinato disposto con l’articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/1036.

Osservazioni delle parti interessate

Le parti interessate possono presentare osservazioni, informazioni ed elementi di prova sulle questioni relative alla riapertura entro 20 giorni dalla pubblicazione del regolamento nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Audizioni e consiglio dell’auditore

Le parti interessate possono chiedere di essere sentite dai servizi della Commissione entro 15 giorni dalla pubblicazione; possono inoltre rivolgersi al consigliere-auditore, che interviene su accesso al fascicolo, riservatezza, proroghe dei termini e audizioni di terzi, purché la richiesta sia motivata e presentata tempestivamente.

Riservatezza e formato delle comunicazioni

Le informazioni coperte da diritti d’autore richiedono autorizzazione specifica del titolare per l’uso nel procedimento e per la comunicazione alle parti. Le comunicazioni riservate devono essere contrassegnate come “Limited” e accompagnate da un riassunto non riservato “For inspection by interested parties” sufficientemente dettagliato; in difetto, le informazioni possono non essere prese in considerazione.

Comunicazioni elettroniche e TRON.tdi

La Commissione invita le parti a trasmettere le comunicazioni via e-mail o tramite la piattaforma TRON.tdi, con indicazione di dati di contatto completi e uso di un indirizzo e-mail lavorativo valido; dopo la ricezione dei recapiti, la Commissione comunica di regola solo via e-mail.

Omessa collaborazione

In caso di mancata collaborazione, ostacolo all’inchiesta, informazioni non fornite nei termini o dati falsi/fuorvianti, la Commissione può basare le proprie conclusioni sui dati disponibili ai sensi dell’articolo 18 del regolamento di base, con possibile esito meno favorevole per la parte non collaborante.

Tutela dei dati personali

I dati personali raccolti nell’inchiesta sono trattati conformemente al regolamento (UE) 2018/1725.

Indicazioni per le autorità doganali

Le autorità doganali nazionali devono attendere la pubblicazione dei risultati dell’inchiesta riaperta prima di decidere su eventuali domande di rimborso o sgravio dei dazi contemplati dal regolamento; la pubblicazione dovrebbe avvenire, di norma, entro nove mesi dalla pubblicazione del regolamento.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiedifesa commercialeantidumpingelusione dei dazipolitica commerciale comuneprocedure amministrative dell’ue

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