Regolamento (UE) 2019/1868
Regolamento delegato (UE) 2019/1868 della Commissione del 28 agosto 2019 recante modifica del regolamento (UE) n. 1031/2010 per allineare la vendita all'asta delle quote alle norme dell'EU ETS per il periodo 2021-2030 e al riconoscimento delle quote quali strumenti finanziari ai sensi della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento delegato aggiorna in modo organico la disciplina delle aste delle quote EU ETS contenuta nel regolamento (UE) n. 1031/2010, per allinearla alla riforma del sistema 2021-2030 e alla qualificazione delle quote come strumenti finanziari. Vengono ridefiniti volumi, calendari, meccanismi di cancellazione o riallocazione delle quote, ruolo della BEI per i fondi innovazione e modernizzazione, nonché regole di vigilanza, segnalazione operazioni, antiriciclaggio e abusi di mercato. Sono inoltre semplificate alcune procedure di designazione e rinnovo delle piattaforme d’asta e rafforzati gli obblighi informativi verso Commissione e autorità nazionali.
Modifica del regolamento (UE) n. 1031/2010 per adeguare la vendita all'asta delle quote EU ETS al quadro 2021-2030 e al riconoscimento delle quote come strumenti finanziari.
Ambito di applicazione
Si applica alla vendita all'asta delle quote di emissioni di gas a effetto serra nell'ambito dell'EU ETS, sia tramite la piattaforma d’asta comune sia tramite eventuali piattaforme d’asta indipendenti designate dagli Stati membri non partecipanti all’azione comune. Riguarda gli Stati membri UE, i 3 paesi EFTA-SEE partecipanti alla piattaforma comune, la Commissione, la BEI quale responsabile del collocamento dei fondi per modernizzazione e innovazione, le piattaforme d’asta, i responsabili del collocamento, i soggetti ammessi alle aste, le imprese di investimento, gli enti creditizi e i mercati regolamentati coinvolti nel processo. È direttamente applicabile negli Stati membri dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione; le modifiche incidono sulla disciplina delle aste a partire dal 2021 e su alcuni adempimenti già dal 2019/2020 (ad es. notifiche e calendarizzazione).
Regolamento delegato (UE) 2019/1868: adeguamento della disciplina delle aste EU ETS
Il regolamento delegato interviene sul regolamento (UE) n. 1031/2010 per renderlo coerente con la riforma dell’EU ETS per il periodo 2021-2030 e con il nuovo inquadramento delle quote come strumenti finanziari. L’intervento è motivato dall’esigenza di aggiornare i volumi da mettere all’asta, i calendari, la gestione delle piattaforme, la vigilanza contro abusi di mercato e le misure antiriciclaggio, assicurando continuità e integrità del mercato del carbonio.
Ambito e contesto normativo
La modifica riguarda la vendita all’asta delle quote di emissione di gas a effetto serra disciplinata dalla direttiva 2003/87/CE. Il sistema è quello delle aste svolte tramite la piattaforma comune e, per gli Stati membri che non vi partecipano, tramite piattaforme indipendenti designate a livello nazionale; il testo coinvolge anche la BEI per i fondi per la modernizzazione e l’innovazione. I considerando chiariscono che, dal 2018, le quote sono strumenti finanziari ai sensi della direttiva 2014/65/UE e che, di conseguenza, la disciplina d’asta va coordinata con MAR, MiFID II, MiFIR e con le norme antiriciclaggio.
Volumi annui, ripartizione e rettifiche
L’articolo 10 è riscritto per coordinare il calcolo del quantitativo da mettere all’asta con la direttiva 2003/87/CE come modificata. I volumi devono tenere conto delle riduzioni o incrementi derivanti da riserva per l’assegnazione gratuita, decisione sulla riserva stabilizzatrice del mercato, cancellazioni per chiusura di capacità elettrica, quote per modernizzazione e innovazione e flessibilità ETS/non ETS. Le modifiche annue non superiori a 50 000 quote per Stato membro possono essere rinviate agli anni successivi; le quote non collocabili per arrotondamenti sono riportate all’anno seguente.
Calendari delle aste e frequenza minima
Per le quote del capo III e del capo II della direttiva 2003/87/CE, le piattaforme designate devono predisporre i calendari delle aste previa consultazione della Commissione e pubblicarli entro termini predeterminati. Per il capo III il termine è il 15 luglio dell’anno precedente; per il capo II è il 30 settembre. Il regolamento conferma frequenze minime di asta: settimanale per il capo III e bimestrale per il capo II, con una specifica disciplina del mese di agosto, nel quale i volumi sono dimezzati rispetto agli altri mesi. La Commissione non esprime più un parere formale sul calendario, ma resta coinvolta tramite la registrazione dell’EUTL.
Aste annullate e redistribuzione dei volumi
Se un’asta viene annullata, il volume corrispondente deve essere redistribuito nelle aste successive. Per il capo III la ripartizione avviene in quattro aste successive; per il capo II in due aste successive. Quando la distribuzione uniforme non è possibile, i volumi sono collocati in un numero inferiore di aste, nel rispetto del lotto minimo di 500 quote. Il regolamento prevede anche la gestione dei volumi già rinviati da precedenti annullamenti, per evitare accumuli eccessivi.
Fondi per modernizzazione e innovazione
La BEI assume il ruolo di responsabile del collocamento delle quote destinate al fondo per la modernizzazione e al fondo per l’innovazione a partire dal 2021. I proventi devono essere versati, al netto di eventuali costi aggiuntivi convenuti, entro 15 giorni dalla fine del mese di generazione. Per il fondo per l’innovazione, il regolamento conferma una distribuzione, in linea di principio, uniforme nel decennio dal 1° gennaio 2021, con riesame biennale della distribuzione in funzione degli esiti degli inviti a presentare proposte; il primo riesame è fissato entro il 30 giugno 2022.
Cancellazione volontaria di quote e modello di notifica
Lo Stato membro che chiuda capacità di generazione elettrica sul proprio territorio può chiedere la cancellazione di quote dal proprio volume d’asta. A tal fine deve notificare alla Commissione l’intenzione di cancellare le quote entro il 31 dicembre dell’anno civile successivo all’anno della chiusura, usando il modello di cui all’allegato I. La Commissione pubblica le informazioni ricevute, con esclusione delle relazioni riservate; la cancellazione avviene dopo gli adeguamenti della riserva stabilizzatrice del mercato.
Piattaforme d’asta, designazione e appalti
La disciplina della designazione delle piattaforme viene profondamente riorganizzata. La procedura d’appalto congiunta è richiamata al regolamento finanziario 2018/1046; la designazione non può superare cinque anni, prorogabili fino a sette in casi previsti dal regolamento finanziario. Ogni piattaforma deve presentare una strategia di uscita entro tre mesi dalla designazione. Per gli Stati membri non partecipanti all’azione comune, la designazione di una piattaforma propria richiede notifica alla Commissione, iscrizione nell’allegato III e rispetto di vincoli sostanziali e temporali; il volume non collocato sulla piattaforma nazionale è redistribuito sulle aste della piattaforma comune.
Partecipazione alle aste e requisiti soggettivi
La partecipazione diretta è riservata ai soggetti legittimati a presentare domanda e ammessi all’asta. Le modifiche agli articoli 18 e 20 chiariscono la posizione di imprese di investimento, enti creditizi e di soggetti esentati dalla direttiva MiFID II ma autorizzati dal diritto nazionale, purché sussista una normativa nazionale che consenta l’operatività per conto proprio o per conto clienti. Sono inoltre previste regole più ampie di accesso tecnico, incluse connessioni dedicate all’interfaccia elettronica.
Segnalazione operazioni, abusi di mercato e vigilanza
Uno dei nuclei centrali della riforma è l’adeguamento al regime MAR. Le piattaforme devono trasmettere all’autorità nazionale competente i dettagli completi di ogni operazione entro la chiusura del giorno d’apertura successivo; la segnalazione deve seguire standard tecnici uniformi e contenere le informazioni essenziali sull’operazione e sugli aggiudicatari. Sono soppressi i vecchi articoli specifici sugli abusi di mercato, ora coperti direttamente dal regolamento (UE) n. 596/2014. Il monitoraggio è affidato alle autorità nazionali competenti, alle piattaforme, alla Commissione e agli Stati membri; le piattaforme possono anche imporre misure correttive, incluse dimensioni massime dell’offerta, per attenuare rischi di abusi di mercato o di altre condotte illecite.
Antiriciclaggio e cooperazione con le FIU
Il regolamento rafforza in modo significativo i presidi antiriciclaggio. Le piattaforme devono applicare misure di adeguata verifica, monitorare le operazioni sospette, collaborare con le FIU e segnalare ogni operazione, anche tentata, sospetta di provenire da attività criminose o collegata al finanziamento del terrorismo. Le autorità nazionali competenti devono vigilare sull’effettiva applicazione di tali obblighi e possono adottare misure sanzionatorie secondo il quadro della direttiva (UE) 2015/849.
Trasparenza, risultati d’asta e riservatezza
La piattaforma deve annunciare i risultati di ciascuna asta, indicando almeno volumi, prezzo di aggiudicazione, volume totale delle offerte, numero di offerenti e aggiudicatari, eventuali aste di destinazione dei volumi annullati, proventi complessivi e, per la piattaforma comune, la ripartizione dei proventi tra gli Stati membri. Le informazioni essenziali devono essere diffuse entro tempi molto rapidi: 5 minuti per volume e prezzo, 15 minuti per gli altri dati principali. La disciplina della riservatezza viene rafforzata e collegata espressamente al segreto d’ufficio e alla limitazione dell’uso delle informazioni confidenziali.
Allegati, modifica del regolamento di base e applicazione
L’allegato I è sostituito con un modello dettagliato di notifica per la cancellazione volontaria delle quote; l’allegato III è aggiornato; l’allegato IV è soppresso. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione e si applica direttamente in tutti gli Stati membri, costituendo un intervento tecnico ma rilevante per operatori ETS, intermediari finanziari, piattaforme d’asta, soggetti di vigilanza e amministrazioni nazionali.
Disposizioni principali
Allineamento al quadro EU ETS 2021-2030
Il regolamento modifica il regolamento (UE) n. 1031/2010 per recepire gli elementi introdotti dalla direttiva (UE) 2018/410: conferma la vendita all’asta come regola generale, indica una quota di massima pari al 57 % del totale delle quote e adegua il calcolo dei volumi annui da mettere all’asta tenendo conto di riserva per l’assegnazione gratuita, cancellazioni volontarie, reintroduzione di installazioni sotto soglia e flessibilità tra settori ETS e non ETS prevista dal regolamento (UE) 2018/842.
Definizioni e rinvii al diritto finanziario
Numerose definizioni dell’articolo 3 sono sostituite per coordinare il regolamento con la disciplina dei mercati finanziari e antiriciclaggio: imprese di investimento, enti creditizi, strumenti finanziari, mercati regolamentati, gestione del mercato, persone politicamente esposte, riciclaggio, finanziamento del terrorismo, abuso di mercato, informazioni privilegiate e manipolazione del mercato sono ricondotti ai relativi atti UE, in particolare direttiva 2014/65/UE, regolamento (UE) n. 596/2014 e direttiva (UE) 2015/849.
Volumi d’asta e meccanismi di rettifica
L’articolo 10 è riscritto: il volume delle quote del capo III da mettere all’asta a partire dal 2019 è determinato sulla base della direttiva 2003/87/CE; sono previste rettifiche annuali e successive, compresi gli effetti della decisione (UE) 2015/1814 e dell’articolo 6 del regolamento (UE) 2018/842. Le modifiche successive fino a 50 000 quote per Stato membro possono essere computate negli anni successivi, salvo richiesta di disapplicazione della soglia entro il 30 aprile 2020 per l’applicazione dal 2021. È confermato il riporto all’anno successivo dei volumi non collocabili per effetto degli arrotondamenti a lotti di 500 quote.
Calendari delle aste e frequenza minima
Sono riformati gli articoli 11 e 13: le piattaforme designate a norma dell’articolo 26, paragrafo 1, e quelle di cui all’articolo 30 determinano i calendari delle aste previa consultazione della Commissione e li pubblicano entro il 15 luglio (quote capo III) o entro il 30 settembre (quote capo II) dell’anno precedente, subordinatamente alla registrazione dell’EUTL. Le aste delle quote del capo III devono avere frequenza almeno settimanale e quelle del capo II almeno bimestrale; per agosto il volume è dimezzato rispetto agli altri mesi. Il regolamento consente anche la determinazione simultanea dei calendari per capi II e III.
Annullamento delle aste e redistribuzione dei volumi
Se un’asta è annullata, il volume è redistribuito su aste successive: per il capo III in quattro aste successive sulla stessa piattaforma, per il capo II in due aste successive. Se la distribuzione uniforme non è possibile, lo Stato membro colloca le quote in un numero inferiore di aste, rispettando i lotti da 500 quote. È prevista anche la ridistribuzione dei volumi già rimandati da aste precedentemente annullate.
Fondi per modernizzazione e innovazione
La BEI è designata responsabile del collocamento delle quote da mettere all’asta per il fondo per l’innovazione e per il fondo per la modernizzazione a partire dal 2021. I proventi devono essere versati sul conto indicato dalla Commissione entro 15 giorni dalla fine del mese di generazione; è possibile detrarre oneri aggiuntivi di gestione secondo accordi specifici. Il volume del fondo per l’innovazione va messo all’asta in linea di principio in volumi annui uguali nel decennio dal 1° gennaio 2021, con riesame biennale della distribuzione, il primo entro il 30 giugno 2022.
Cancellazione di quote per chiusura di capacità elettrica
È introdotta una procedura di notifica mediante modello uniforme (allegato I) per gli Stati membri che intendano cancellare quote dal proprio quantitativo d’asta per chiusura di capacità di generazione elettrica. La notifica va presentata entro il 31 dicembre dell’anno civile successivo a quello della chiusura. Le quote da cancellare sono detratte, dopo gli adeguamenti della riserva stabilizzatrice del mercato, dal volume d’asta dello Stato membro; la Commissione pubblica le informazioni ricevute salvo quelle riservate.
Designazione delle piattaforme d’asta e appalti
La designazione delle piattaforme comuni e non comuni è ricondotta alla procedura di appalto congiunta conforme al regolamento (UE, Euratom) 2018/1046. La durata della designazione non può superare cinque anni, prorogabili fino a sette in presenza delle condizioni dell’articolo 172, paragrafo 3, del regolamento finanziario. È prevista una strategia di uscita obbligatoria da presentare entro tre mesi dalla designazione. Per gli Stati membri non partecipanti all’azione comune, la designazione della propria piattaforma è subordinata a notifica alla Commissione, iscrizione nell’allegato III e rispetto di specifiche condizioni temporali e procedurali.
Accesso alle aste, ammissione e soggetti legittimati
Possono partecipare direttamente all’asta solo i soggetti legittimati a presentare domanda ai sensi dell’articolo 18 e ammessi ai sensi degli articoli 19 e 20. Sono espressamente inclusi, tra gli altri, imprese di investimento autorizzate e enti creditizi autorizzati; per taluni soggetti esentati dalla direttiva 2014/65/UE è possibile la partecipazione diretta se lo Stato membro ha adottato la normativa abilitante. Vengono inoltre aggiornate le regole di accesso tecnico, compresa la possibilità di connessioni dedicate all’interfaccia elettronica.
Segnalazione delle operazioni e sorveglianza di mercato
Le piattaforme devono segnalare all’autorità nazionale competente ogni operazione conclusa che comporti il trasferimento delle quote agli aggiudicatari, al più tardi entro la chiusura del giorno d’apertura successivo. La segnalazione segue gli standard del regolamento delegato (UE) 2017/590 e deve includere i dati principali dell’operazione, compresi identificativi, quantità, data, ora e prezzo. È soppressa la figura del sorvegliante d’asta; il monitoraggio e la prevenzione degli abusi di mercato sono affidati alle autorità nazionali competenti, alla Commissione, alle piattaforme e agli Stati membri, con rinvio diretto al regolamento (UE) n. 596/2014.
Antiriciclaggio, finanziamento del terrorismo e notifica alle FIU
Le piattaforme e i soggetti connessi devono applicare misure di adeguata verifica della clientela, monitorare le operazioni sospette e collaborare pienamente con le unità di informazione finanziaria (FIU). Sono previste notifiche d’iniziativa e su richiesta alle FIU, obblighi di conservazione e trasmissione delle informazioni, nonché responsabilità in caso di violazioni delle norme antiriciclaggio secondo il quadro della direttiva (UE) 2015/849.
Obblighi di monitoraggio, reporting e trasparenza
Le piattaforme devono riferire mensilmente sullo svolgimento delle aste, indicando accesso equo e aperto, trasparenza, formazione dei prezzi, aspetti tecnici, relazioni con il mercato secondario, indizi di comportamenti anticoncorrenziali, abusi di mercato, riciclaggio, finanziamento del terrorismo o attività criminose, nonché eventuali violazioni del regolamento e il seguito dato alle informazioni. Entro il 31 gennaio di ogni anno è dovuta anche una sintesi annuale. La Commissione pubblica relazioni sintetiche per conto degli Stati membri partecipanti e di quelli che usano piattaforme proprie.
Corrispettivi, costi e tariffe
I costi dei servizi forniti dalle piattaforme e delle funzioni di gestione delle aste sono coperti dalle tariffe versate dagli offerenti, mentre talune spese collegate agli accordi tra piattaforma e responsabile del collocamento sono a carico dello Stato membro che mette all’asta. È consentito, se previsto nei documenti di gara, aumentare le tariffe degli aggiudicatari fino al 120 % delle tariffe comparabili del mercato secondario negli anni in cui i volumi d’asta si riducono di oltre 200 milioni di quote per effetto della riserva stabilizzatrice.
Riservatezza, ricorsi e diritto di difesa
Sono rafforzate le regole sulla riservatezza delle informazioni, sul segreto d’ufficio e sull’uso limitato delle informazioni confidenziali. Le decisioni adottate in sede di procedimento extragiudiziale devono essere adeguatamente motivate e restano soggette al diritto di ricorso giurisdizionale previsto dalla direttiva 2014/65/UE, senza pregiudizio dei ricorsi diretti eventualmente previsti dal diritto nazionale.
Allegati e entrata in vigore
L’allegato I è sostituito con il modello di notifica della cancellazione volontaria; l’allegato III è modificato; l’allegato IV è soppresso. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
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