Regolamento (UE) 2019/1867
Regolamento delegato (UE) 2019/1867 della Commissione del 28 agosto 2019 che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’istituzione di finanziamenti a tasso forfettario
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento stabilisce un metodo semplificato di rimborso, basato su tassi forfettari, per i costi delle operazioni di assistenza tecnica finanziate nell’ambito di programmi UE. La misura mira a ridurre gli oneri amministrativi e il rischio di errore, definendo aliquote fisse, basi di calcolo e condizioni di utilizzo differenziate per i vari fondi. Sono previste regole specifiche per il FEASR e limiti temporali per evitare doppio finanziamento e garantire la sana gestione finanziaria.
Istituzione di un finanziamento a tasso forfettario per il rimborso dei costi dell’assistenza tecnica nei programmi sostenuti dai fondi della politica di coesione, agricola e marittima.
Ambito di applicazione
Si applica ai programmi finanziati dal FESR, FSE, Fondo di coesione, FEASR e FEAMP, con riferimento alle operazioni di assistenza tecnica su iniziativa degli Stati membri. Per il FEASR si applica all’organismo pagatore o ad altro organismo di cui all’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013, anche quando tali organismi effettuano direttamente le operazioni di assistenza tecnica. Il meccanismo riguarda i costi delle operazioni di assistenza tecnica e si basa su spese ammissibili di altre priorità o misure del medesimo programma; non si applica ai programmi che coprono esclusivamente l’assistenza tecnica. È limitato alle spese oggetto di verifiche di gestione o controlli amministrativi svolti dopo l’entrata in vigore del regolamento e, per il FEASR, a partire dall’esercizio finanziario agricolo che inizia il 16 ottobre 2019 o successivo. Si applica solo fino alla fine del periodo di ammissibilità, e per il FEASR nel pertinente esercizio finanziario agricolo.
Istituzione di finanziamenti a tasso forfettario per l’assistenza tecnica
Il regolamento delegato (UE) 2019/1867 integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 per introdurre un meccanismo semplificato di rimborso dei costi dell’assistenza tecnica nei programmi finanziati dai fondi FESR, FSE, Fondo di coesione, FEASR e FEAMP. La finalità dichiarata è ridurre gli oneri amministrativi e il rischio di errore, consentendo il rimborso mediante un tasso forfettario senza necessità di giustificare analiticamente il metodo, entro limiti e condizioni prefissati.
Ambito di applicazione soggettivo e oggettivo
Il meccanismo si applica ai costi delle operazioni di assistenza tecnica su iniziativa degli Stati membri nell’ambito dei programmi sostenuti dai fondi indicati. L’articolo 1 prevede che il rimborso sia effettuato dall’autorità di gestione; per il FEASR, il rimborso è effettuato dall’organismo pagatore o da altro organismo di cui all’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013. Se tale organismo esegue direttamente operazioni di assistenza tecnica, il relativo costo può essere rimborsato anch’esso sulla base del tasso forfettario.
Il regolamento precisa che il metodo può essere utilizzato anche nei programmi sostenuti da più fondi e che la dotazione finanziaria assegnata all’assistenza tecnica nei programmi adottati non è modificata. Al contrario, il tasso forfettario non è utilizzabile per programmi che coprono esclusivamente l’assistenza tecnica.
Metodo di calcolo del tasso forfettario
L’articolo 2 stabilisce che l’importo totale da rimborsare per l’assistenza tecnica può essere calcolato come percentuale forfettaria delle spese sostenute nell’ambito di altri assi prioritari del programma, diversi da quello di assistenza tecnica. Per il FEASR, la base di calcolo è costituita dalle spese relative alle misure di sviluppo rurale di cui al titolo III, capo I, del regolamento (UE) n. 1305/2013.
Le aliquote sono fissate in modo uniforme:
- 4 % per i programmi sostenuti dal FESR, dal FSE, dal Fondo di coesione e dal FEASR;
- 6 % per i programmi sostenuti dal FEAMP;
- 6 % per i programmi FESR rientranti nell’obiettivo di cooperazione territoriale europea.
L’importo così calcolato può essere rimborsato a un unico beneficiario oppure ripartito tra più beneficiari.
Condizioni di ammissibilità della base di calcolo
Il regolamento delimita con precisione le spese che possono entrare nella base di calcolo del tasso forfettario. Per i fondi diversi dal FEASR, sono ammissibili solo le spese sottoposte alle verifiche di gestione previste dall’articolo 125, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (UE) n. 1303/2013, dopo l’entrata in vigore del regolamento, a decorrere dall’esercizio contabile che inizia il 1° luglio 2019 o da un esercizio successivo.
Per il FEASR, la regola è analoga ma riferita ai controlli amministrativi di cui all’articolo 59 del regolamento (UE) n. 1306/2013: possono essere incluse solo le spese oggetto di tali controlli a decorrere dall’esercizio finanziario agricolo che inizia il 16 ottobre 2019 o da quello successivo.
Prevenzione del doppio finanziamento e limiti temporali
Tra i considerando e nel testo normativo emerge l’esigenza di evitare il doppio finanziamento e di garantire una sana gestione finanziaria. Per questa ragione, il tasso forfettario si applica soltanto alle spese effettivamente verificate secondo le regole richiamate e solo entro la fine del periodo di ammissibilità del rimborso dei costi di assistenza tecnica. Per il FEASR, l’utilizzo è inoltre circoscritto al pertinente esercizio finanziario agricolo.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I considerando chiariscono che l’entrata in vigore immediata è funzionale a consentire l’applicazione tempestiva del meccanismo nel periodo contabile in corso e, per il FEASR, nell’esercizio finanziario agricolo che inizia il 16 ottobre 2019. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Oggetto e beneficiari del rimborso
Introduce un finanziamento a tasso forfettario per rimborsare, da parte dell’autorità di gestione, i costi delle operazioni finanziate nell’ambito dell’asse prioritario di assistenza tecnica a uno o più beneficiari del programma. Per il FEASR, il rimborso è effettuato dall’organismo pagatore o da altro organismo di cui all’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013.
Metodo di calcolo e aliquote
Il rimborso dell’assistenza tecnica può essere calcolato come tasso forfettario delle spese sostenute negli assi prioritari del programma diversi da quello di assistenza tecnica; per il FEASR, sulla base delle spese delle misure di sviluppo rurale di cui al titolo III, capo I, del regolamento (UE) n. 1305/2013. Il tasso è fissato al 4 % per FESR, FSE, Fondo di coesione e FEASR, al 6 % per FEAMP; per i programmi FESR dell’obiettivo di cooperazione territoriale europea è pari al 6 %.
Base di calcolo e condizioni di ammissibilità
Possono entrare nella base di calcolo solo le spese sottoposte alle verifiche di gestione di cui all’articolo 125, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (UE) n. 1303/2013 dopo l’entrata in vigore del regolamento, a decorrere dall’esercizio contabile che inizia il 1° luglio 2019 o successivo. Per il FEASR, la base è limitata alle spese oggetto di controlli amministrativi a norma dell’articolo 59 del regolamento (UE) n. 1306/2013, a decorrere dall’esercizio finanziario agricolo che inizia il 16 ottobre 2019 o successivo.
Limiti temporali di applicazione
Il tasso forfettario si applica solo fino alla fine del periodo di ammissibilità del rimborso dei costi di assistenza tecnica; per il FEASR, l’applicazione è circoscritta al pertinente esercizio finanziario agricolo.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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