Sentenza n. 1907/2026 - Catanzaro, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione di due decreti ingiuntivi esecutivi del Tribunale di Crotone, relativi al pagamento di € 20.715,54 oltre interessi legali e spese, e di € 39.825,26 oltre interessi come da domanda e spese
Esito
Favorevole al ricorrente (società creditrice)
Prevale il privato
La controversia
La società creditrice ha proposto azione di ottemperanza per ottenere l'esecuzione di due decreti ingiuntivi non opposti e divenuti definitivamente esecutivi. Il primo, del 9 gennaio 2020, condannava la Provincia al pagamento di € 20.715,54, IVA compresa, oltre interessi legali dalla scadenza della fattura al pagamento e spese; il secondo, indicato nel ricorso come decreto n. 370/2025, condannava al pagamento di € 39.825,26, oltre interessi come da domanda e spese. I titoli erano stati notificati rispettivamente il 17 luglio e il 27 ottobre 2025. La ricorrente ha chiesto l'ordine di pagamento delle somme dovute, degli interessi e una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., per l'ulteriore ritardo. La Provincia non si è costituita.
La decisione
Il ricorso per ottemperanza è accolto: il TAR ha dichiarato l'obbligo della Provincia di eseguire integralmente i due giudicati, detratto quanto eventualmente già pagato, entro 60 giorni dalla notificazione della sentenza. Per il decreto n. 10/2020 sono dovuti gli interessi al saggio ordinario, non essendo indicato un diverso tasso; per il decreto n. 370/2025 sono dovuti gli interessi commerciali richiesti nel ricorso monitorio ai sensi degli artt. 4 e 5 del d.lgs. n. 231/2002. È stata invece respinta la richiesta di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., ritenuta iniqua almeno con riguardo al secondo titolo, già produttivo di interessi moratori secondo il d.lgs. n. 231/2002. In caso di inadempimento, il Prefetto di Crotone, con facoltà di delega, dovrà provvedere quale commissario ad acta entro i successivi 90 giorni dalla richiesta della ricorrente. La Provincia è stata condannata alle spese del giudizio, liquidate in € 2.852,00, oltre contributo unificato, spese generali del 15%, IVA e CPA.
Norme richiamate
artt. 112 ss. c.p.a.
sussistono, pertanto, tutti i requisiti per l’accoglimento dell’azione di ottemperanza, ai sensi degli artt. 112 ss. del c.p.a.
L'azione di ottemperanza è accolta perché i titoli giudiziali sono passati in giudicato e l'amministrazione non ha provato di avervi dato esecuzione.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
non può invece trovare accoglimento, alla luce del consolidato orientamento di questo T.A.R. sul punto (cfr. da ultimo T.A.R. Catanzaro, sez. II, n. 4 del 07/01/2025) la richiesta della ricorrente di condanna dell’amministrazione intimata a corrispondere la penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), cp.a., risultando iniqua alla luce del fatto che, almeno per il decreto n. 370/2025, sono già dovuti gli interessi di mora calcolati secondo quanto stabilito dal d.lgs. n. 231 del 2022
La penalità di mora può essere negata quando, considerate le circostanze del caso, risulti iniqua, in particolare perché il credito è già assistito da interessi moratori.
artt. 4 e 5 d.lgs. n. 231/2002
per quanto riguarda il decreto n. 370 del 2025, esso li riconosce come da domanda e dall’esame del ricorso monitorio emerge che effettivamente erano stati richiesti gli interessi ex artt. 4 e 5 d.lgs. n. 231/2002, sicché sono dovuti a questo saggio
Quando il titolo riconosce gli interessi come da domanda e nel ricorso monitorio risultano richiesti gli interessi previsti dagli artt. 4 e 5 del d.lgs. n. 231/2002, l'ottemperanza deve includerli al relativo tasso.
Massime di principio
- In sede di ottemperanza a un titolo giudiziale passato in giudicato, l'amministrazione deve adempiere integralmente e, se non prova di avere eseguito il titolo, ricorrono i presupposti per l'accoglimento dell'azione.
- Quando il titolo riconosce gli interessi «come da domanda», la misura degli interessi dovuti in ottemperanza si determina verificando la domanda proposta nel giudizio monitorio e applicando il tasso ivi richiesto e riconosciuto dal titolo.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere negata se, nel caso concreto, risulta iniqua perché il credito è già assistito da interessi moratori.
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