Cassazione Penale, Sentenza n. 19390/2024 del 16/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente era stato condannato per il reato di omesso versamento di ritenute previdenziali nella qualità di legale rappresentante pro tempore della APEX s.r.l. Ha dedotto in cassazione che alla data della notifica dell'accertamento INPS (novembre 2018) non fosse più amministratore, avendo informato il successore e il curatore, e che aveva cercato di sanare i debiti attraverso accordi transattivi, mancando quindi l'elemento soggettivo del reato. In subordine ha chiesto l'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. (particolare tenuità), sostenendo che il superamento della soglia fosse di soli Euro 13.000 e che l'omissione riguardasse solo parte degli importi mensili dovuti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto insussistenti i motivi perché la sentenza di merito e quella del Tribunale erano conformi (principio della "doppia conforme"): il ricorrente aveva effettivamente rivestito la carica nel periodo di interesse (dicembre 2015-giugno 2016) e le dichiarazioni mod. DM10 hanno valore confessorio. Quanto all'eccezione di non punibilità e all'art. 131-bis, i giudici hanno escluso la particolare tenuità ritenendo che l'entità dell'omissione superasse il doppio della soglia di punibilità e per l'assenza di prove sulle reali capacità finanziarie dell'impresa o su tentativi di regolarizzazione anteriori all'accertamento. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 131-bis cod. pen.
Norma sulla particolare tenuità del fatto: i giudici hanno escluso la sua applicazione perché l'entità dell'omissione superava i limiti valutati e mancavano elementi probatori sulle capacità finanziarie e su tentativi di regolarizzazione precedenti all'accertamento.
art. 2 L. n. 638/1983
La causa di non punibilità prevista è di natura personale e richiede che sia il datore di lavoro a regolarizzare la posizione contributiva; la cessazione dalla carica e il fallimento della società non sono di per sé idonei a farne sorgere il beneficio a favore dell'ex amministratore.
art. 51 cod. pen.
Richiamato tramite giurisprudenza: la scelta del datore di lavoro di destinare risorse al pagamento delle retribuzioni anziché ai contributi non scrimina penalmente l'omesso versamento; la tutela penalistica privilegia il versamento dei contributi.
Giurisprudenza - Sez. 3, Sentenza n. 36421 del 16/05/2019 (Tanghetti)
«il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali non può essere scriminato, ai sensi dell'art. 51 cod. pen., dalla scelta del datore di lavoro, in presenza di una situazione di difficoltà economica, di destinare le somme disponibili al pagamento delle retribuzioni, perché, nel conflitto tra il diritto del lavoratore a ricevere i versamenti previdenziali e quello alla retribuzione, va privilegiato il primo..."
La sentenza conferma che difficoltà economiche o scelte aziendali non giustificano penalmente l'omesso versamento dei contributi; è stata utilizzata dalla Corte territoriale per escludere la scriminante.
Principio della "doppia conforme" (giurisprudenza)
La valutazione congiunta della motivazione del Tribunale e della Corte d'appello, quando concordi, è difficilmente sindacabile in sede di legittimità salvo vizi manifesti; ciò rafforza la tenuta delle statuizioni di merito.
Massime di principio
- La responsabilità per l'omesso versamento dei contributi può ricadere personalmente sull'amministratore che ha ricoperto la carica nel periodo in cui sono maturati gli obblighi contributivi, anche se la cessazione dalla carica o il fallimento della società avvengono successivamente.
- La semplice notifica dell'accertamento INPS al ricorrente non più formalmente in carica e la comunicazione al successore o al curatore non sono di per sé idonee a escludere la responsabilità penale; è necessario provare in modo documentale che non sussistevano più obblighi o che l'azione di regolarizzazione era concretamente intrapresa prima dell'accertamento.
- L'eccezione di non punibilità di cui alla L. 638/1983 richiede che il soggetto responsabile proceda personalmente alla regolarizzazione contributiva: la vicenda societaria (cessazione carica, fallimento) non trasferisce automaticamente il beneficio.
- Per chiedere l'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. occorre documentare sia la concreta esiguità del fatto rispetto alle soglie rilevanti, sia le effettive capacità finanziarie e gli eventuali tentativi di regolarizzazione anteriori all'accertamento; l'assenza di tali elementi rende improbabile il riconoscimento della particolare tenuità.
- Le dichiarazioni amministrative e i modelli (es. DM10) possono avere valore confessorio e assumere rilievo probatorio rilevante in giudizio.
- In situazioni simili, raccogliere e conservare prove tempestive (comunicazioni ufficiali, bonifici, transazioni, piani di rientro antecedenti all'accertamento INPS, delibere societarie che dimostrino la cessazione della carica in tempi incompatibili con il periodo contestato) è fondamentale per opporre efficacemente le censure difensive.
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