Sentenza n. 6303/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda) n. 1710 del 2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Calabria, Sez. II, n. 1710 del 2025, che aveva respinto il ricorso per l'ottemperanza di sentenze civili relative alla perdita della proprietà di aree irreversibilmente trasformate per la realizzazione di un'opera pubblica
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il proprietario aveva ottenuto dal giudice ordinario il risarcimento del danno per l'illegittima occupazione e la perdita della proprietà di una porzione del fondo, occupata e trasformata dal Comune per la realizzazione di uno svincolo stradale. Sebbene il risarcimento fosse stato integralmente corrisposto, il trasferimento non era stato formalizzato nei registri immobiliari e il bene risultava ancora catastalmente intestato al privato, sul quale gravavano oneri fiscali e consortili. L'interessato aveva quindi chiesto al Comune di adottare un provvedimento di acquisizione sanante ai sensi dell'art. 42-bis del d.P.R. 327/2001. Dopo precedenti vicende processuali, aveva proposto ricorso per ottemperanza alle sentenze civili, sostenendo che le sentenze dell'Adunanza plenaria nn. 2 e 4 del 2020 avessero escluso la validità della rinuncia abdicativa e che, pertanto, il Comune dovesse acquisire formalmente il bene ai sensi dell'art. 42-bis. Deduceva inoltre l'inapplicabilità dell'art. 42-bis per erronea ricostruzione della situazione proprietaria e contestava l'affermazione secondo cui la trascrizione avrebbe potuto essere richiesta dallo stesso privato, richiamando gli artt. 2643 e seguenti del codice civile.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello e confermato la sentenza del TAR. Le sentenze del Tribunale di Castrovillari e della Corte d'Appello di Catanzaro, passate in giudicato, avevano definitivamente accertato che la proprietà delle aree era stata trasferita al Comune e avevano liquidato il risarcimento proprio in ragione della perdita della proprietà. Il giudice amministrativo dell'ottemperanza, chiamato a dare esecuzione a una pronuncia del giudice ordinario, deve attenersi a un criterio di stretta continenza e non può riesaminare o correggere le ragioni, in fatto o in diritto, poste a fondamento del giudicato civile, neppure quando esso abbia applicato un istituto giurisprudenziale successivamente superato. L'art. 42-bis non è applicabile perché presuppone l'utilizzazione senza titolo di un bene di cui la pubblica amministrazione non sia proprietaria; nel caso esaminato, invece, la proprietà del Comune era stata definitivamente accertata dal giudice civile. La permanenza dell'intestazione catastale al privato non incide sulla titolarità sostanziale del bene, rilevando eventualmente sotto altri profili, quale l'opponibilità del trasferimento. La trascrizione può inoltre essere richiesta anche dall'appellante, senza che ciò richieda l'emanazione di un decreto ex art. 42-bis; l'eventuale rifiuto del conservatore è impugnabile ai sensi dell'art. 745 c.p.c. Il privato è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 2.000, oltre accessori.
Norme richiamate
art. 42-bis d.P.R. 327/2001
La citazione nel provvedimento non contiene il testo letterale della disposizione.
La norma presuppone che la pubblica amministrazione utilizzi senza titolo un bene del quale non è proprietaria; non si applica quando il giudicato civile abbia definitivamente accertato l'avvenuto acquisto della proprietà da parte dell'amministrazione.
artt. 2660 e 2670 c.c.
La citazione nel provvedimento non contiene il testo letterale delle disposizioni.
La trascrizione può essere richiesta anche da un soggetto diverso dal titolare dell'interesse sostanziale; la trascrizione giova a tutti gli interessati e le relative spese sono anticipate da chi presenta la domanda, con diritto al rimborso.
art. 745 c.p.c.
La citazione nel provvedimento non contiene il testo letterale della disposizione.
L'eventuale rifiuto del conservatore dei registri immobiliari può essere impugnato secondo la procedura prevista dalla norma.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza civile, il giudice amministrativo deve attenersi a un criterio di stretta continenza e non può riesaminare, integrare o modificare gli accertamenti contenuti nel giudicato civile, anche quando la decisione abbia applicato un istituto giurisprudenziale successivamente superato.
- Quando il giudicato civile ha definitivamente accertato il trasferimento della proprietà di un bene alla pubblica amministrazione e ha liquidato il risarcimento per la perdita della proprietà, non può essere imposto all'amministrazione un provvedimento di acquisizione sanante ai sensi dell'art. 42-bis d.P.R. 327/2001, poiché tale disposizione presuppone l'utilizzazione senza titolo di un bene non ancora appartenente all'amministrazione.
- La permanenza dell'intestazione catastale del bene al precedente proprietario non contraddice, sul piano sostanziale, l'accertamento giudiziale della proprietà in capo alla pubblica amministrazione e rileva eventualmente ai fini della pubblicità e dell'opponibilità del trasferimento, non della titolarità del diritto.
- La trascrizione dell'acquisto immobiliare può essere richiesta anche da un soggetto diverso dal titolare dell'interesse sostanziale, senza necessità che l'amministrazione emani un nuovo decreto acquisitivo; l'eventuale rifiuto del conservatore è impugnabile nelle forme previste dall'art. 745 c.p.c.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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