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Sentenza

Sentenza n. 382/2026 - Perugia, Sezione 1

per l’accertamento del diritto del ricorrente all’attribuzione dello scatto convenzionale previsto dall’art. 211 del d.lgs. n. 217 del 13 ottobre 2005, con conseguente condanna dell’Amministrazione al pagamento in favore del medesimo ricorrente di tale scatto convenzionale, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi legali.

Giustizia amministrativa202400090

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Umbria, Sez. ISentenzaAzione di accertamento

Atto impugnato: Mancato mantenimento, dal passaggio alla qualifica di primo dirigente, dello scatto convenzionale già attribuito al ricorrente quale personale direttivo

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (dirigente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, dipendente del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, era stato nominato primo dirigente con decorrenza dal 1° gennaio 2021, dopo aver maturato ventisei anni di servizio effettivo nei ruoli direttivi e dirigenziali. Lo scatto convenzionale gli era stato formalmente attribuito, ai sensi dell’art. 211, comma 1, del d.lgs. n. 217/2005, con decreto del 3 agosto 2021 e decorrenza giuridica ed economica dal 12 settembre 2020; tuttavia, non gli era più stato riconosciuto dal cedolino di febbraio 2022, in seguito alla promozione. Con l’unico motivo ha chiesto l’accertamento del diritto allo scatto e al suo mantenimento nella qualifica dirigenziale, con pagamento degli arretrati, interessi e rivalutazione. Il Ministero ha sostenuto che il beneficio, già attribuito nel ruolo direttivo, non potesse essere riconosciuto una seconda volta nella carriera del dipendente e che, dopo la promozione, il trattamento fosse correttamente determinato al livello “senza scatto”. Il ricorrente ha replicato che rivendicava il mantenimento dello scatto già acquisito, non una duplicazione del beneficio, richiamando anche il parere del MEF del 24 giugno 2025, favorevole all’attribuzione dello scatto dopo la promozione a primo dirigente.

La decisione

Il ricorso è accolto. L’istruttoria ha confermato che lo scatto era stato attribuito con decorrenza dal 12 settembre 2020 e che non era più stato riconosciuto dal cedolino di febbraio 2022. Il TAR ha respinto la lettura ministeriale secondo cui il passaggio alla qualifica di primo dirigente comporterebbe la perdita o il riassorbimento dello scatto già acquisito: l’art. 211 del d.lgs. n. 217/2005 non prevede tale effetto e collega il beneficio all’anzianità di servizio maturata nei ruoli direttivi e dirigenziali. La diversa interpretazione determinerebbe inoltre un’irragionevole disparità retributiva tra dirigenti con diversa anzianità, penalizzando chi abbia maturato ventisei anni nel ruolo direttivo prima della promozione. È quindi accertato il diritto al mantenimento dello scatto dalla data di immissione nel ruolo di primo dirigente; il Ministero è condannato a riconoscere il maggior livello retributivo e a pagare gli arretrati, oltre interessi e rivalutazione, nel rispetto del divieto di cumulo previsto dall’art. 22, comma 36, della l. n. 724/1994. Spese a carico del Ministero, liquidate in € 1.500,00 oltre oneri e accessori.

Norme richiamate

  • art. 211, commi 1, 2 e 3, d.lgs. n. 217/2005

    La norma configura l’anzianità di servizio come unico presupposto per il riconoscimento degli scatti convenzionali, collegando direttamente il beneficio all’esperienza maturata nei ruoli direttivi e dirigenziali. Tale formulazione non lascia spazio per un’interpretazione che consenta di ricavare implicitamente un principio di riassorbimento degli scatti convenzionali in caso di promozione, soprattutto in assenza di una disposizione esplicita che lo preveda

    Lo scatto già attribuito al raggiungimento dei ventisei anni di servizio nel ruolo direttivo non viene perso né riassorbito per effetto della promozione a primo dirigente. La disposizione non stabilisce il riassorbimento e va interpretata in modo da consentire il mantenimento del beneficio.

  • art. 22, comma 36, l. n. 724/1994

    con conseguente condanna del Ministero resistente a riconoscere il maggior livello retributivo dalla data della sua immissione nel ruolo di primo dirigente ed al pagamento degli emolumenti arretrati, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria, nel rispetto del divieto di cumulo di cui all’art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994.

    La corresponsione degli arretrati, degli interessi e della rivalutazione deve rispettare il divieto di cumulo previsto dalla disposizione.

Massime di principio

  • Lo scatto convenzionale maturato e attribuito al personale direttivo dei Vigili del fuoco al raggiungimento di ventisei anni di servizio effettivo non è perduto né riassorbito per effetto della successiva promozione alla qualifica di primo dirigente, poiché l’art. 211 del d.lgs. n. 217/2005 non prevede un simile effetto.
  • L’art. 211 del d.lgs. n. 217/2005 va interpretato in modo da assicurare il mantenimento dello scatto convenzionale già conseguito e da evitare disparità retributive tra primi dirigenti con pari funzioni, fondate soltanto sul momento in cui hanno maturato i ventisei anni di servizio complessivo nei ruoli direttivi e dirigenziali.

Come è indicizzato

MaterieTrattamento economico e previdenziale
RamiPubblico impiego e concorsi
IstitutiProporzionalità e ragionevolezza

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