Sentenza del 09/02/2021 n. 3078 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la qualificazione come operazione elusiva di una sequenza negoziale con cui furono costituite e poi incrementate partecipazioni in una Newco tramite conferimenti di rami d'azienda che generarono una minusvalenza/avviamento negativo (badwill). Tale badwill fu neutralizzato fiscalmente ai sensi del D.Lgs. 358/1997, art.4 mediante variazioni in aumento della conferente e iscrizione di un "fondo oneri di ristrutturazione e badwill" trasferito alla conferitaria, la quale lo ripartì in fondi rischi futuri con corrispondenti variazioni in diminuzione. Poco dopo le partecipazioni furono cedute a soggetto lussemburghese. L'Agenzia disconobbe i vantaggi fiscali invocando l'art.37-bis DPR 600/1973 per elusione, emettendo avviso di accertamento con recupero di maggiore materia imponibile (IRPEG, IRAP e IVA) per l'anno 2000.
La decisione
La CTP di Savona aveva accolto il ricorso della società annullando l'avviso; la CTR Liguria ha riformato integralmente la decisione ritenendo l'operazione elusiva e confermando il recupero a tassazione. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso della società (rigetto), confermando la valutazione di elusività operata dalla CTR. La Corte ha ritenuto che manchino valide ragioni economiche a giustificazione dell'operazione, valorizzando indici quali la rapidità e la circolarità delle operazioni (costituzione Newco, conferimento, cessione a Lussemburgo in tempi brevissimi) e l'utilizzo dei fondi badwill per ottenere benefici fiscali non coerenti con le finalità del sistema tributario. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali (Euro 13.200 oltre oneri).
Norme richiamate
Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, articolo 37-bis
Norma anti-elusione utilizzata per ritenere ricomprese nel novero delle manovre elusive le operazioni poste in essere con prevalente scopo fiscale (tra cui il conferimento finalizzato all'utilizzo del badwill). La Corte la applica per valutare la sostanza economica vs. la forma e per identificare indici di mancanza di sostanza economica (artifizio, circolarità, incoerenza degli strumenti con logiche di mercato).
Decreto Legislativo 12 aprile 1997, n. 358, articolo 4
"i conferimenti di aziende possedute per un periodo non inferiore a tre anni, effettuati tra i soggetti indicati nel testo unico delle imposte sui redditi, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, articolo 87, comma 1, lettera a) e b), non costituiscono realizzo di plusvalenze o minusvalenze"
Regime di neutralità fiscale del conferimento che sospende la rilevanza fiscale di plus/minusvalenze (compreso l'avviamento negativo) al momento del conferimento; la Corte osserva che tale neutralità può essere abusata se il conferimento è strumentale a ottenere un vantaggio fiscale privo di reale sostanza economica.
DPR 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), articolo 87
Richiamato come riferimento per i soggetti tra i quali opera la disciplina del conferimento neutro (art.4 D.Lgs. 358/1997).
DPR 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), articolo 176
Norma richiamata dalla ricorrente ma ritenuta inapplicabile ai fatti del 2000 perché modificata/introducibile solo dal D.Lgs. 344/2003 con efficacia dal 2004; pertanto non rilevante per il caso di specie.
DPR 29 settembre 1973, n. 600, articolo 20 (ora articolo 23 TUIR)
Norma relativa all'imposizione fiscale dei soggetti non residenti; la ricorrente lamentava mancata valutazione, ma la Corte ha ritenuto inammissibili le doglianze procedurali e comunque non decisive ai fini della qualificazione elusiva.
IAS 22 (paragrafi 59 e 61)
"l'eventuale eccedenza, alla data della compravendita, della quota di partecipazione dell'acquirente nei fair value delle attivita' e passivita' identificabili acquisite rispetto al costo dell'acquisizione, deve essere rilevata come avviamento negativo"
Standard contabile che definisce il badwill e il suo trattamento contabile; la Corte osserva che l'iscrizione contabile conforme agli IAS non impedisce la ricostruzione fiscale dell'operazione come elusiva se manca sostanza economica.
DPR 18 dicembre 1997, n. 471, articolo 1
Norma sulle sanzioni tributarie citata in relazione alla doglianza sulla legittimità delle sanzioni; la questione è stata dedotta dalla ricorrente ma non valorizzata con successo in Cassazione.
Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, articoli 3, 5, 6 e 7
Norme sulle sanzioni e responsabilità tributarie richiamate dalla ricorrente; la Corte non ha ritenuto fondate le censure sulla illegittimità delle sanzioni alla luce dell'accertamento di elusività.
Massime di principio
- Un conferimento produttivo di neutralità fiscale (es. ai sensi del D.Lgs. 358/1997) può essere ritenuto elusivo se la sequenza negoziale manca di sostanza economica e mira prevalentemente a ottenere vantaggi fiscali.
- La prova delle "valide ragioni economiche" spetta al contribuente: occorre dimostrare motivazioni operative, organizzative e commerciali concrete e non meri effetti fiscali.
- Indicatori di assenza di sostanza economica: rapidità e serialità delle operazioni (costituzione Newco, conferimento, immediata cessione), trasferimenti a soggetti non residenti senza giustificazione economica, utilizzo di strumenti giuridici non conformi a logiche di mercato, operazioni di natura circolare.
- L'iscrizione contabile conforme ai principi contabili internazionali (es. IAS) non esclude la valutazione fiscale dell'operazione: la disciplina fiscale può ricostruire la sostanza economica diversa dalla forma contabile.
- Se l'operazione è riconducibile a schemi tipici di elusione previsti dall'art.37-bis DPR 600/1973, l'Amministrazione può disconoscere i benefici fiscali e recuperare le imposte dovute; il contribuente deve documentare e motivare adeguatamente le scelte.
- Per ridurre il rischio di disconoscimento: pianificare e documentare motivazioni economiche e operative autonome dal risparmio fiscale, evitare trasferimenti immediati a paesi a fiscalità estera senza causa economica, mostrare effetti gestionali e operativi duraturi e misurabili.
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