Salta al contenuto
Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-896/19

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 20 aprile 2021. — Repubblika contro Il-Prim Ministru. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Qorti Ċivili Prim’Awla - Ġurisdizzjoni Kostituzzjonali. — Rinvio pregiudiziale – Articolo 2 TUE – Valori dell’Unione europea – Stato di diritto – Articolo 49 TUE – Adesione all’Unione – Non regressione del livello di tutela dei valori dell’Unione – Tutela giurisdizionale effettiva – Articolo 19 TUE – Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Ambito di applicazione – Indipendenza dei giudici di uno Stato membro – Procedura di nomina – Potere del Primo Ministro – Partecipazione di un Comitato per le nomine in magistratura. — Causa C-896/19

Giurisprudenza europea62019CJ0896

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di giustizia ha esaminato il sistema maltese di nomina dei giudici alla luce dell’articolo 19 TUE e dell’articolo 47 della Carta. Ha stabilito che la questione rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 19 TUE, mentre la Carta non è direttamente applicabile se il ricorrente non fa valere un diritto soggettivo conferito dal diritto dell’Unione, pur dovendo essere considerata per interpretare l’articolo 19 TUE. Nel merito, la Corte ha ritenuto compatibile con il diritto dell’Unione il sistema maltese, poiché il potere del Primo ministro è controbilanciato dall’intervento di un comitato indipendente e da obblighi di motivazione pubblica e parlamentare.

Indipendenza dei giudici maltesi e compatibilità con l’articolo 19 TUE della procedura di nomina che attribuisce al Primo ministro un potere decisivo, con intervento di un organo indipendente di valutazione.

La questione giuridica

Se l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE e l’articolo 47 della Carta siano applicabili a una controversia relativa alla validità delle disposizioni costituzionali maltesi sulla nomina dei giudici; se il potere del Primo ministro nel procedimento di nomina, alla luce del Comitato per le nomine in magistratura istituito nel 2016, sia conforme a tali disposizioni; e, in caso di eventuale incompatibilità, se essa incida solo sulle nomine future o anche su quelle già effettuate.

Principio di diritto

L’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE si applica a una controversia sulla conformità al diritto dell’Unione delle norme nazionali che disciplinano la nomina dei giudici, e l’articolo 47 della Carta deve essere preso in debita considerazione nell’interpretazione di tale disposizione; tuttavia, tale articolo 19 TUE non osta a una disciplina nazionale che attribuisca al Primo ministro un potere decisivo nella nomina dei giudici, purché il procedimento sia affiancato dall’intervento di un organo indipendente incaricato di valutare i candidati e di formulare un parere, e purché le modalità complessive non generino dubbi legittimi sull’indipendenza dei giudici rispetto ai poteri esecutivo e legislativo.

Norme richiamate

  • Articolo 2 TUE
  • Articolo 19 TUE
  • Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 49 TUE
  • Articolo 51, paragrafo 1, della Carta
  • Articolo 105 del regolamento di procedura della Corte
  • Articolo 267 TFUE

Indipendenza dei giudici e procedura di nomina a Malta

La Corte, in Grande Sezione, ha pronunciato una sentenza pregiudiziale relativa al sistema costituzionale maltese di nomina dei giudici, alla luce dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE e dell’articolo 47 della Carta. La causa nasce da un’azione popolare proposta da Repubblika dinanzi al giudice costituzionale maltese contro il Primo ministro di Malta.

Fatti e procedimento principale

Repubblika ha contestato la conformità al diritto dell’Unione degli articoli 96, 96A e 100 della Costituzione maltese, sostenendo che il sistema di nomina giudiziaria attribuisca al Primo ministro un potere eccessivo e potenzialmente lesivo dell’indipendenza della magistratura. L’associazione ha chiesto anche di censurare le nomine del 25 aprile 2019 e di impedire ulteriori nomine non conformi alle raccomandazioni della Commissione di Venezia contenute nel parere n. 940/2018 del 17 dicembre 2018.

Normativa nazionale rilevante

La Costituzione maltese prevede che i giudici delle giurisdizioni superiori e inferiori siano nominati dal Presidente della Repubblica su parere del Primo ministro. Dal 2016 è intervenuta una riforma che ha istituito il Comitato per le nomine in magistratura, incaricato di valutare i candidati e di formulare un parere al Primo ministro. Quest’ultimo, in via eccezionale, può discostarsi dall’esito della valutazione, ma deve motivare pubblicamente la scelta e riferirne alla Camera dei deputati.

Questioni pregiudiziali

Il giudice del rinvio ha chiesto in sostanza:

  • se l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE e l’articolo 47 della Carta siano applicabili alla controversia;
  • se il potere del Primo ministro nel sistema di nomina sia compatibile con tali disposizioni, anche dopo la riforma del 2016;
  • se un’eventuale incompatibilità produca effetti solo per il futuro o anche sulle nomine già effettuate.

Ricevibilità

La Corte ha respinto le eccezioni di irricevibilità sollevate dal governo polacco. Ha ricordato che, nel rinvio pregiudiziale, la sua funzione è fornire al giudice nazionale gli elementi interpretativi necessari per decidere la controversia concreta, non pronunciarsi essa stessa sulla conformità della normativa nazionale. Le contestazioni del governo polacco attenevano, in realtà, al merito delle questioni e non alla loro ricevibilità.

Applicabilità dell’articolo 19 TUE e dell’articolo 47 della Carta

Quanto alla prima questione, la Corte ha affermato che l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE si applica ai giudici nazionali chiamati a pronunciarsi, in quanto organi giurisdizionali del sistema di tutela nei settori disciplinati dal diritto dell’Unione, anche quando la controversia riguardi la validità di norme nazionali sulla nomina dei giudici.

La Corte ha invece precisato che l’articolo 47 della Carta non era direttamente applicabile nel caso concreto, perché Repubblika non faceva valere un diritto o una libertà conferiti dal diritto dell’Unione. Tuttavia, poiché l’articolo 19 TUE mira a garantire una tutela giurisdizionale effettiva, l’articolo 47 deve essere preso in debita considerazione ai fini dell’interpretazione di tale disposizione.

Valutazione del sistema maltese di nomina dei giudici

Sul merito, la Corte ha ribadito che l’organizzazione della giustizia rientra nella competenza degli Stati membri, ma deve rispettare gli obblighi derivanti dal diritto dell’Unione. In particolare, le regole di nomina dei giudici non devono suscitare nei singoli dubbi legittimi sulla loro indipendenza e imparzialità.

La Corte ha considerato diversi elementi del sistema maltese:

  • la riforma del 2016 che ha istituito il Comitato per le nomine in magistratura;
  • la composizione del Comitato, con esclusione dei politici e obbligo di autonomia dei membri;
  • la funzione del Comitato di valutazione dei candidati e di formulazione di un parere al Primo ministro;
  • i limiti al potere del Primo ministro, vincolato da requisiti oggettivi di esperienza professionale;
  • l’obbligo, in caso di discostamento dal parere del Comitato, di rendere pubbliche le ragioni e di informarne la Camera dei deputati.

Secondo la Corte, questi elementi rendono il procedimento più obiettivo e rafforzano la garanzia di indipendenza della magistratura. Il potere del Primo ministro, pur significativo, è delimitato e non appare tale da generare dubbi legittimi sull’impermeabilità dei giudici a influenze esterne, purché sia esercitato solo in via eccezionale e con effettiva motivazione.

Richiamo all’articolo 49 TUE e al principio di non regressione

La Corte ha sottolineato che Malta è entrata nell’Unione sulla base dell’articolo 49 TUE e che gli Stati membri, avendo liberamente aderito ai valori dell’articolo 2 TUE, non possono adottare riforme che comportino una regressione della tutela dello Stato di diritto, in particolare dell’indipendenza dei giudici. Tuttavia, nel caso esaminato, la creazione del Comitato per le nomine in magistratura ha rappresentato un rafforzamento, non un arretramento, delle garanzie di indipendenza.

Dispositivo

La Corte ha quindi risposto che:

  • l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE è applicabile alla controversia nazionale sulla validità delle norme di nomina dei giudici;
  • l’articolo 47 della Carta deve essere preso in considerazione nell’interpretazione di tale disposizione;
  • l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE non osta a una normativa nazionale che attribuisce al Primo ministro un potere decisivo nella nomina dei giudici, se il procedimento prevede l’intervento di un organo indipendente incaricato di valutare i candidati e formulare un parere.

Effetti sulla terza questione

Poiché la seconda questione è stata risolta in senso favorevole alla compatibilità del sistema maltese con il diritto dell’Unione, la Corte ha ritenuto superfluo rispondere alla terza questione relativa all’eventuale incidenza dell’incompatibilità sulle nomine future o già effettuate.

Principi utili per l’operatore

La sentenza è rilevante perché chiarisce che il controllo europeo sull’indipendenza della magistratura può investire anche le regole costituzionali di nomina dei giudici. Al tempo stesso, la Corte non richiede un modello unico di selezione: è sufficiente che il sistema complessivo, valutato concretamente, garantisca una sufficiente distanza dal potere esecutivo e non crei dubbi legittimi sulla neutralità dei giudici.

Come è indicizzato

Materieindipendenza della magistraturastato di dirittotutela giurisdizionale effettivanomina dei giudicidiritto costituzionale nazionale e diritto dell’unione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.