Tribunale, Sentenza T-663/19
Sentenza del Tribunale (Sesta Sezione ampliata) del 21 aprile 2021. — Hasbro, Inc. contro Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale. — Marchio dell’Unione europea – Procedimento di dichiarazione di nullità – Marchio dell’Unione europea denominativo MONOPOLY – Impedimento alla registrazione assoluto – Malafede – Articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 59, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]. — Causa T-663/19
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale ha confermato la decisione dell’EUIPO che aveva dichiarato nullo in parte il marchio UE denominativo MONOPOLY per malafede. Ha ritenuto che il deposito reiterato del segno, per prodotti e servizi già coperti da marchi anteriori della stessa titolare, fosse stato effettuato per eludere l’obbligo di provare l’uso effettivo e quindi alterasse l’equilibrio del sistema dei marchi UE. Sono state respinte anche le doglianze di Hasbro sul preteso vizio procedurale e sull’asserita identità errata di alcuni prodotti.
Nullità del marchio UE "MONOPOLY" per malafede in caso di deposito reiterato volto ad eludere la prova dell’uso effettivo
La questione giuridica
Se il deposito reiterato del marchio denominativo MONOPOLY, per prodotti e servizi già coperti da marchi anteriori della stessa titolare, integrasse malafede ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009; se la commissione di ricorso avesse omesso una valutazione complessiva dei fatti, avesse considerato il mero rinnovo come automaticamente abusivo, avesse errato sull’identità di taluni prodotti e avesse violato il diritto ad un processo equo o il diritto di essere ascoltata.
Principio di diritto
Costituisce malafede, ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, il deposito reiterato di un marchio UE quando, alla luce di tutti gli indizi pertinenti, risulta che il richiedente non intendeva partecipare lealmente alla concorrenza, ma mirava ad eludere la norma fondamentale sulla prova dell’uso effettivo e a prolungare artificiosamente il periodo di tolleranza dei marchi anteriori. Tale valutazione non richiede che il deposito reiterato sia in sé illecito, né che vi sia un pregiudizio concreto già dimostrato; è sufficiente che la strategia sia diretta a ottenere un vantaggio contrario agli obiettivi del regolamento e all’equilibrio del sistema dei marchi. Il Tribunale ha quindi confermato la nullità del marchio MONOPOLY per i prodotti e servizi identici ai marchi anteriori e ha respinto anche le censure relative al diritto ad un processo equo e al contraddittorio.
Norme richiamate
- Regolamento (CE) n. 207/2009, articolo 52, paragrafo 1, lettera b)
- Regolamento (UE) 2017/1001, articolo 59, paragrafo 1, lettera b)
- Regolamento (CE) n. 207/2009, articolo 15, paragrafo 1
- Regolamento (UE) 2017/1001, articolo 18, paragrafo 1
- Regolamento (CE) n. 207/2009, articolo 51, paragrafo 1, lettera a)
- Regolamento (CE) n. 207/2009, articolo 51, paragrafo 2
- Regolamento (UE) 2017/1001, articolo 58, paragrafo 1, lettera a)
- Regolamento (UE) 2017/1001, articolo 58, paragrafo 2
- Regolamento (CE) n. 207/2009, articolo 75
- Regolamento (UE) 2017/1001, articolo 94, paragrafo 1
- Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, articolo 41, paragrafo 2, lettera a)
- Regolamento di procedura del Tribunale, articolo 134, paragrafo 1
- Regolamento di procedura del Tribunale, articolo 190, paragrafo 2
Nullità del marchio UE "MONOPOLY" per malafede
La pronuncia riguarda un ricorso diretto al Tribunale contro una decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO in materia di dichiarazione di nullità di un marchio dell’Unione europea. Il marchio contestato è il segno denominativo MONOPOLY, registrato per prodotti e servizi nelle classi 9, 16, 28 e 41.
Fatti e procedimento amministrativo
Hasbro, Inc. aveva depositato nel 2010 la domanda di registrazione del marchio MONOPOLY. La società era già titolare di tre marchi UE denominativi MONOPOLY, registrati rispettivamente nel 1998, nel 2009 e nel 2010, per prodotti e servizi in parte coincidenti. Nel 2015 Kreativni Događaji d.o.o. ha chiesto la dichiarazione di nullità del marchio successivo per malafede, sostenendo che il deposito fosse reiterato e volto ad aggirare l’obbligo di dimostrare l’uso effettivo dei marchi anteriori.
La divisione di annullamento aveva respinto la domanda, ma la commissione di ricorso dell’EUIPO, con decisione del 22 luglio 2019, ha parzialmente annullato tale esito e dichiarato nullo il marchio per i prodotti e servizi identici a quelli coperti dai marchi anteriori.
Normativa applicabile
Il Tribunale precisa che, poiché la domanda di registrazione è del 30 aprile 2010, si applica ratione temporis il regolamento (CE) n. 207/2009. I riferimenti al regolamento (UE) 2017/1001 vanno quindi letti, per la parte sostanziale, come riferiti alle corrispondenti disposizioni del regolamento n. 207/2009. In particolare, sono centrali:
- l’articolo 52, paragrafo 1, lettera b), sulla nullità per malafede;
- l’articolo 15, paragrafo 1, sull’uso effettivo entro cinque anni;
- l’articolo 51, paragrafo 1, lettera a), e l’articolo 51, paragrafo 2, sulla decadenza per mancato uso;
- l’articolo 75, sul diritto di essere ascoltati.
Nozione di malafede nel diritto dei marchi UE
Il Tribunale richiama la giurisprudenza della Corte, in particolare:
- Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli: occorre considerare tutti i fattori pertinenti al momento del deposito;
- Koton Mağazacilik: la malafede sussiste quando il deposito non è finalizzato a partecipare lealmente alla concorrenza, ma a pregiudicare interessi di terzi o a ottenere un diritto esclusivo per fini estranei alle funzioni del marchio.
La malafede non si esaurisce in un elenco chiuso di circostanze tipiche: l’analisi è globale e può valorizzare anche la logica commerciale del deposito, l’origine del segno e la cronologia dei fatti. La buona fede del richiedente è presunta, ma può essere rovesciata da indizi concordanti; in tal caso, spetta al titolare fornire spiegazioni plausibili sulle finalità del deposito.
Ragionamento del Tribunale sulla strategia di deposito reiterato
Il cuore della decisione sta nel rapporto tra deposito reiterato e disciplina dell’uso effettivo. Il Tribunale sottolinea che il diritto dei marchi UE mira a garantire una concorrenza non falsata e che la registrazione non può diventare un deposito strategico e statico che attribuisca un monopolio illimitato senza uso reale.
Nel caso concreto, la commissione di ricorso aveva accertato che Hasbro aveva ripresentato MONOPOLY per coprire, tra l’altro, prodotti e servizi già coperti dai marchi anteriori, beneficiando così del fatto che il nuovo marchio non era soggetto, per un ulteriore periodo, alla prova dell’uso effettivo. Il Tribunale considera decisivo che la stessa ricorrente avesse ammesso uno dei vantaggi della strategia: evitare di dover provare l’uso del marchio nell’ambito di procedimenti di opposizione.
Secondo il Tribunale:
- il mero deposito reiterato non è vietato in assoluto;
- tuttavia, se è finalizzato a eludere una norma fondamentale del sistema, cioè la prova dell’uso, può costituire malafede;
- il comportamento descritto ricorda l’abuso di diritto, perché crea artificialmente le condizioni per ottenere un vantaggio previsto dalla normativa, frustrandone l’obiettivo.
Esame delle singole censure di Hasbro
Il Tribunale respinge, una per una, le sei parti del primo motivo.
1. Presunta valutazione non complessiva
La commissione di ricorso non avrebbe affermato che ogni deposito reiterato è di per sé abusivo; ha invece valutato gli elementi del caso concreto. Le spiegazioni di Hasbro su espansione tecnologica ed evoluzione delle attività sono state considerate solo per i prodotti e servizi non sovrapponibili, non per quelli identici ai marchi anteriori.
2. Assenza di pregiudizio concreto
Il Tribunale osserva che la malafede non richiede la prova di un pregiudizio già verificatosi o di un vantaggio economico specifico. È sufficiente la finalità elusiva della strategia depositaria.
3. Mancato esame di ciascun marchio anteriore
Il fatto che il deposito del marchio contestato non sia avvenuto esattamente a ridosso della scadenza del periodo di tolleranza dei marchi anteriori non esclude la malafede. Ciò che conta è l’intenzione di ottenere una proroga, anche se di durata più contenuta.
4. Pratica comune e consulenza legale
L’argomento secondo cui il deposito reiterato sarebbe una prassi industriale comune, o sarebbe stato suggerito da avvocati, è respinto come irrilevante: una pratica diffusa non diventa lecita se, nel caso concreto, serve ad aggirare la disciplina sull’uso.
5. Identità dei prodotti "collegati"
Il Tribunale conferma che i "giochi" del marchio anteriore n. 238352 comprendono, come categoria generale, anche "macchine per giochi di denaro", "slot-machine" e "carte da gioco" del marchio contestato. La classificazione di Nizza ha funzione amministrativa, ma può comunque rilevare l’inclusione di un prodotto in una categoria più ampia già coperta da un marchio anteriore.
6. Efficienza amministrativa
La tesi del risparmio amministrativo non convince, perché il mantenimento di marchi identici comporta, al contrario, costi e oneri aggiuntivi: tasse di deposito e rinnovo, controllo dei titoli, gestione del portafoglio e spese per eventuali opposizioni.
Diritto ad un processo equo e diritto di essere ascoltata
Quanto al secondo motivo, il Tribunale ricorda che i procedimenti dinanzi alle commissioni di ricorso dell’EUIPO hanno natura amministrativa, non giurisdizionale; pertanto, il diritto a un "processo" equo in senso stretto non è applicabile in quel contesto. Resta comunque applicabile il diritto di essere ascoltati ex articolo 75 del regolamento n. 207/2009.
Anche sotto questo profilo, la censura è respinta: dalle risultanze del procedimento emerge che le parti hanno potuto discutere le questioni rilevanti, depositare osservazioni sulla testimonianza e replicare. Inoltre, Hasbro non ha dimostrato che un’eventuale diversa interlocuzione avrebbe potuto condurre a un esito differente.
Dispositivo e spese
Il Tribunale respinge il ricorso integralmente. Condanna Hasbro alle spese, comprese quelle sostenute da Kreativni Događaji d.o.o. nel procedimento dinanzi alla seconda commissione di ricorso dell’EUIPO.
Principio ricavabile
La malafede può essere ravvisata quando il deposito reiterato di un marchio UE è strumentale a eludere il meccanismo dell’uso effettivo e a prolungare artificialmente la protezione di segni non soggetti, in quel momento, alla prova d’uso. In tale situazione, l’assenza di divieti espressi sul deposito reiterato, la notorietà del marchio, la prassi commerciale o la consulenza ricevuta non bastano a escludere la nullità, se l’analisi complessiva mostra un intento contrario alla funzione del marchio e all’equilibrio del sistema UE.
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