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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-382/20

Judgment of the General Court (Sixth Chamber) of 21 April 2021. — Keun Jig Lee v European Union Intellectual Property Office. — Community design – Application for a Community design representing table knives, forks and spoons – Lack of priority claim – Application for restitutio in integrum – Article 67(1) and (2) Regulation (EC) No 6/2002 – Duty of due care. — Case T-382/20

Giurisprudenza europea62020TJ0382

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale ha respinto il ricorso di un titolare di disegno comunitario che chiedeva la restitutio in integrum per recuperare il termine per dichiarare una priorità non rivendicata in fase di deposito. La Corte ha ritenuto che gli errori commessi dal personale del mandatario fossero prevedibili e che il sistema di controllo adottato non fosse sufficiente a individuarli e correggerli. Di conseguenza, non era soddisfatto il requisito della diligenza richiesta dall’articolo 67 del regolamento n. 6/2002.

Domanda di restitutio in integrum per mancata tempestiva dichiarazione di priorità in un disegno comunitario: portata del dovere di diligenza ex articolo 67 del regolamento n. 6/2002.

La questione giuridica

Se la domanda di restitutio in integrum potesse essere accolta ai sensi dell’articolo 67, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 6/2002, nonostante la mancata presentazione nei termini della dichiarazione di priorità, e in particolare: 1) se la domanda fosse stata proposta tempestivamente entro due mesi dalla cessazione dell’impedimento; 2) se il titolare e/o il suo rappresentante avessero dimostrato di aver usato tutta la diligenza richiesta dalle circostanze, alla luce di errori umani nel sistema interno di controllo.

Principio di diritto

La restitutio in integrum ex articolo 67 del regolamento n. 6/2002 può essere concessa solo se la parte dimostra di aver adottato tutta la diligenza richiesta dalle circostanze e se la domanda è proposta entro i termini; i meri errori umani di inserimento o di verifica, quando il sistema di controllo interno non è idoneo a individuare e correggere errori prevedibili, non integrano un evento eccezionale né un errore scusabile. Poiché il rappresentante agisce in nome e per conto del titolare del disegno, la sua negligenza è imputabile al titolare ai fini del giudizio sull’osservanza della diligenza; pertanto il Tribunale ha confermato il rigetto della domanda di restitutio in integrum e dell’intero ricorso.

Norme richiamate

  • Regolamento (CE) n. 6/2002
  • Articolo 67, paragrafo 1, regolamento (CE) n. 6/2002
  • Articolo 67, paragrafo 2, regolamento (CE) n. 6/2002
  • Articolo 106, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale

Restitutio in integrum per mancata dichiarazione di priorità in un disegno comunitario

La pronuncia riguarda un ricorso diretto avverso la decisione della terza commissione di ricorso dell’EUIPO che aveva respinto una domanda di restitutio in integrum proposta per recuperare il termine entro il quale presentare la dichiarazione di priorità relativa a un disegno comunitario registrato.

Fatti e procedimento

Il disegno comunitario oggetto della controversia era stato registrato il 18 dicembre 2018 senza alcuna rivendicazione di priorità. Successivamente, il rappresentante del titolare aveva chiesto a EUIPO la restitutio in integrum affinché fosse reintrodotto il termine di un mese per presentare la dichiarazione di priorità, allegando una domanda coreana depositata il 10 giugno 2018. L’errore era stato attribuito a una mancata indicazione della priorità da parte di un assistente esperto e alla mancata individuazione dell’omissione durante il controllo interno del fascicolo.

L’organo competente di EUIPO aveva respinto la domanda e, in sede di impugnazione, la terza commissione di ricorso aveva confermato il rigetto sulla base di due ordini di motivi: da un lato, l’asserita tardività della domanda di restitutio in integrum ai sensi dell’articolo 67, paragrafo 2, del regolamento n. 6/2002; dall’altro, l’assenza della diligenza richiesta dall’articolo 67, paragrafo 1, dello stesso regolamento.

Questioni esaminate dal Tribunale

Il ricorrente contestava la decisione deducendo due motivi principali:

  • violazione dell’articolo 67, paragrafo 2, del regolamento n. 6/2002, per avere la commissione di ricorso ritenuto tardiva la domanda;
  • violazione dell’articolo 67, paragrafo 1, del medesimo regolamento, per aver escluso che il titolare e il suo rappresentante avessero usato tutta la diligenza richiesta.

Il Tribunale ha scelto di esaminare anzitutto il motivo relativo all’articolo 67, paragrafo 1, e solo in caso di necessità quello sulla tempestività della domanda.

Quadro normativo e criteri applicabili

Il Tribunale ha ricordato che, ai sensi dell’articolo 67, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002, la restitutio in integrum richiede cumulativamente:

  • che la parte, pur avendo usato tutta la diligenza richiesta dalle circostanze, non sia stata in grado di osservare un termine davanti a EUIPO;
  • che la mancata osservanza del termine abbia comportato direttamente la perdita di un diritto o di un mezzo di ricorso.

Ha inoltre ribadito che la diligenza richiesta grava in primo luogo sul titolare del disegno o sulla parte del procedimento, ma anche sul rappresentante quando la parte è assistita da un mandatario, poiché gli atti del rappresentante sono considerati atti della parte rappresentata. La giurisprudenza richiamata sottolinea altresì che occorre un sistema interno di controllo e monitoraggio dei termini capace di escludere in via generale le omissioni involontarie; per questo la restitutio in integrum è ammissibile solo in presenza di eventi eccezionali e imprevedibili. Infine, l’articolo 67, paragrafo 2, impone che la domanda sia presentata per iscritto entro due mesi dalla cessazione della causa dell’inosservanza del termine.

Ragionamento del Tribunale sulla diligenza richiesta

Il Tribunale ha ritenuto corretta la valutazione della commissione di ricorso secondo cui gli errori commessi dal personale del rappresentante non erano eventi eccezionali o imprevedibili, ma errori umani ordinari di inserimento dei dati. In linea con la giurisprudenza richiamata, tali errori non possono essere qualificati come scusabili solo perché avvenuti all’interno di una struttura organizzata e con personale esperto.

Ha poi osservato che il sistema di controllo predisposto dal rappresentante non era idoneo a intercettare e correggere errori prevedibili, poiché era sostanzialmente fondato su controlli tra persone senza un meccanismo effettivo di verifica capace di impedire il mancato deposito della dichiarazione di priorità. Di conseguenza, il rappresentante non aveva dimostrato di aver adottato tutta la diligenza richiesta dall’articolo 67, paragrafo 1.

Il Tribunale ha respinto anche l’argomento secondo cui si sarebbe trattato di un episodio isolato, verificatosi una sola volta in un gran numero di pratiche. Tale circostanza, secondo il Tribunale, non esclude la prevedibilità dell’errore né supplisce alla mancanza di un sistema di controllo efficace.

Imputazione della negligenza del rappresentante al titolare

Un passaggio centrale della decisione riguarda l’imputazione della condotta del mandatario al titolare del disegno. Il Tribunale ha affermato che, poiché il rappresentante agisce in nome e per conto della parte, la sua negligenza è giuridicamente rilevante come negligenza della parte stessa nei rapporti con EUIPO. Ne consegue che l’eventuale diligenza dimostrata dal titolare nei rapporti interni con il proprio intermediario non incide sulla legittimità della decisione impugnata.

Per questa ragione, il Tribunale ha giudicato irrilevante, ai fini del controllo di legalità, la questione se il titolare o la società incaricata avessero svolto adeguate verifiche interne. È stata quindi confermata la conclusione della commissione di ricorso secondo cui la prima condizione dell’articolo 67, paragrafo 1, non era soddisfatta.

Decisione

Poiché mancava il requisito della diligenza richiesta dalle circostanze, il Tribunale ha ritenuto non necessario esaminare il primo motivo relativo alla tempestività della domanda di restitutio in integrum. Ha pertanto respinto il ricorso nella sua interezza e condannato il ricorrente alle spese.

Principio affermato

La decisione conferma che, in materia di restitutio in integrum davanti a EUIPO, la mera presenza di un errore umano del personale del mandatario non basta a giustificare la rimessione in termini se l’organizzazione interna non prevede controlli effettivi capaci di individuare e correggere errori prevedibili; inoltre, la negligenza del rappresentante si imputa al titolare del disegno ai fini dell’articolo 67 del regolamento n. 6/2002.

Come è indicizzato

Materiedisegni comunitarirestitutio in integrumdiligenza professionaleprocedure dinanzi all’euipopriorità di design

Testo integrale

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