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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-326/20

Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 21 aprile 2021 (Estratti). — Bibita Group contro Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale. — Disegno o modello comunitario – Procedimento di dichiarazione di nullità – Disegno o modello comunitario registrato che rappresenta una bottiglia per bevande – Disegno o modello internazionale anteriore – Causa di nullità – Conflitto con un disegno o modello anteriore – Carattere individuale – Utilizzatore informato – Margine di libertà dell’autore – Impressione generale diversa – Articolo 6 e articolo 25, paragrafo 1, lettera d), iii), del regolamento (CE) n. 6/2002. — Causa T-326/20

Giurisprudenza europea62020TJ0326

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale ha respinto il ricorso di Bibita Group contro la decisione dell'EUIPO che aveva negato la nullità di un disegno o modello di bottiglia per bevande registrato da Benkomers. La pronuncia ribadisce che, anche nel procedimento di nullità per conflitto con un disegno anteriore, il criterio decisivo è l'impressione generale diversa sull'utilizzatore informato, valutata tenendo conto del margine di libertà dell'autore. Nel caso concreto, le differenze tra i disegni erano sufficienti a escludere il conflitto ex articolo 25, paragrafo 1, lettera d), iii), del regolamento n. 6/2002.

Nullità di un disegno o modello comunitario registrato per conflitto con un disegno o modello anteriore: criteri di valutazione del carattere individuale e dell'impressione generale diversa ai sensi del regolamento n. 6/2002.

La questione giuridica

Se, ai fini dell'articolo 25, paragrafo 1, lettera d), iii), del regolamento (CE) n. 6/2002, il conflitto tra un disegno o modello comunitario registrato e un disegno o modello anteriore debba essere valutato secondo i criteri del carattere individuale di cui all'articolo 6, ossia in base all'impressione generale diversa prodotta sull'utilizzatore informato tenendo conto del margine di libertà dell'autore; e, in concreto, se il disegno contestato di bottiglia per bevande producesse o meno un'impressione generale diversa rispetto al disegno internazionale anteriore invocato.

Principio di diritto

Ai fini dell'articolo 25, paragrafo 1, lettera d), iii), del regolamento n. 6/2002, un disegno o modello comunitario è in conflitto con un disegno o modello anteriore quando, tenuto conto del margine di libertà dell'autore, non produce nell'utilizzatore informato un'impressione generale diversa da quella prodotta dal disegno anteriore. Il carattere individuale del disegno contestato va quindi valutato con un esame sintetico e globale delle impressioni suscitate, senza attribuire al disegno anteriore una protezione più ampia per il solo fatto che esso sarebbe nuovo o particolarmente originale; nel caso di specie, il Tribunale ha confermato che le differenze tra le due bottiglie erano sufficienti a escludere il conflitto e ha respinto il ricorso.

Norme richiamate

  • Regolamento (CE) n. 6/2002
  • Articolo 6 del regolamento (CE) n. 6/2002
  • Articolo 10 del regolamento (CE) n. 6/2002
  • Articolo 25, paragrafo 1, lettera d), iii), del regolamento (CE) n. 6/2002
  • Articolo 52 del regolamento (CE) n. 6/2002
  • Articolo 106, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 190 del regolamento di procedura del Tribunale

Nullità di un disegno o modello comunitario per conflitto con un disegno anteriore

La causa T-326/20 riguarda un ricorso avverso una decisione della terza commissione di ricorso dell'EUIPO in materia di dichiarazione di nullità di un disegno o modello comunitario registrato raffigurante una bottiglia per bevande. Il Tribunale è chiamato a verificare se il disegno contestato fosse in conflitto con un disegno o modello internazionale anteriore, ai sensi del regolamento (CE) n. 6/2002.

Fatti e procedimento amministrativo

Benkomers OOD aveva chiesto la registrazione del disegno o modello comunitario il 13 marzo 2017 per prodotti della classe 09-01 di Locarno, descritti come "bottiglie per bevande". Bibita Group aveva poi presentato domanda di dichiarazione di nullità il 24 luglio 2017, facendo valere il motivo di cui all'articolo 25, paragrafo 1, lettera d), iii), del regolamento n. 6/2002.

Secondo Bibita Group, il disegno contestato era privo di carattere individuale rispetto al disegno o modello internazionale n. 095336, di cui era titolare e che era anteriore alla domanda di registrazione del modello contestato. La commissione di ricorso aveva respinto la domanda di nullità; da qui il ricorso al Tribunale.

Questioni giuridiche esaminate

La ricorrente sosteneva, in sostanza, che per valutare il conflitto ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 1, lettera d), iii), dovessero applicarsi gli stessi criteri usati per il carattere individuale ai sensi dell'articolo 6 del regolamento n. 6/2002, e che il proprio disegno anteriore meritasse una protezione particolarmente ampia.

Le questioni centrali erano quindi:

  • se la nozione di "conflitto" di cui all'articolo 25, paragrafo 1, lettera d), iii), coincida con la verifica del carattere individuale;
  • se il disegno anteriore possa beneficiare di una protezione più estesa per il fatto di essere nuovo o apparentemente unico nel settore;
  • se, in concreto, il disegno contestato producesse o meno un'impressione generale diversa sull'utilizzatore informato.

Normativa rilevante e criterio interpretativo

Il Tribunale richiama in particolare gli articoli 6, 10, 25 e 52 del regolamento n. 6/2002.

Sottolinea che la nozione di conflitto ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 1, lettera d), iii), non è espressamente definita dal regolamento, ma va interpretata alla luce della giurisprudenza. In tale prospettiva, richiama la regola secondo cui la protezione del disegno o modello si estende, ai sensi dell'articolo 10, a qualsiasi disegno che non produca nell'utilizzatore informato un'impressione generale diversa, tenuto conto del margine di libertà dell'autore.

Ragionamento del Tribunale

Il Tribunale conferma che l'articolo 25, paragrafo 1, lettera d), del regolamento n. 6/2002 deve essere interpretato nel senso che vi è conflitto quando il disegno successivo non produce nell'utilizzatore informato un'impressione generale diversa rispetto al disegno anteriore, tenuto conto della libertà creativa dell'autore. Questa lettura è considerata necessaria per garantire una tutela effettiva del diritto anteriore contro la coesistenza di un disegno successivo che dia la stessa impressione generale.

Quanto alla tesi della ricorrente sulla pretesa "protezione particolarmente ampia" del disegno anteriore, il Tribunale la respinge. Precisa che l'articolo 6 del regolamento n. 6/2002 è chiaro e che non consente di introdurre un ulteriore criterio fondato sulla presunta novità o unicità del disegno anteriore nel settore industriale. Il carattere individuale rileva per il disegno contestato rispetto all'anteriore, non per ampliare la protezione di quest'ultimo in ragione della sua originalità.

Il Tribunale ricorda inoltre che la valutazione deve svolgersi in quattro fasi: individuazione del settore dei prodotti, definizione dell'utilizzatore informato, valutazione del margine di libertà dell'autore e confronto sintetico delle impressioni generali. Il giudizio non può ridursi a un'analisi frammentaria di somiglianze e differenze.

Margine di libertà dell'autore e impressione generale

Riprendendo la giurisprudenza precedente, il Tribunale osserva che più ampio è il margine di libertà dell'autore, meno differenze sono necessarie per escludere l'impressione generale identica; viceversa, se la libertà è limitata, anche piccole differenze possono essere decisive.

Nel caso concreto, il Tribunale valuta le caratteristiche dei due disegni e conclude che la commissione di ricorso non ha commesso errori nel ritenere che essi producessero impressioni generali diverse sull'utilizzatore informato. Le differenze considerate dalla commissione non erano meri dettagli irrilevanti, e neppure l'etichetta apposta sul modello anteriore mutava l'esito del confronto.

Decisione e dispositivo

Il Tribunale respinge integralmente il ricorso. Conseguentemente, conferma la decisione dell'EUIPO che aveva escluso la nullità del disegno o modello contestato ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 1, lettera d), iii), del regolamento n. 6/2002.

La Bibita Group, rimasta soccombente, è condannata alle spese, comprese quelle del procedimento davanti alla commissione di ricorso secondo il dispositivo già contenuto nella decisione impugnata.

Principio affermato

La nullità di un disegno o modello comunitario per conflitto con un disegno o modello anteriore richiede che il modello successivo non produca nell'utilizzatore informato un'impressione generale diversa, tenuto conto del margine di libertà dell'autore. La mera anteriorità o presunta novità del disegno anteriore non consente di attribuirgli una protezione rafforzata oltre quella prevista dal regolamento n. 6/2002.

Come è indicizzato

Materiedisegni e modelli comunitarinullità dei disegni e modelliproprietà intellettualeutilizzatore informatoimpressione generale e margine di libertà dell'autore

Testo integrale

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