Tribunale, Sentenza T-322/19
Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 21 aprile 2021. — Aisha Muammer Mohamed El-Qaddafi contro Consiglio dell'Unione europea. — Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Libia – Congelamento dei capitali – Elenco delle persone, entità e organismi cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche – Restrizioni all’ingresso e al transito nel territorio dell’Unione europea – Elenco delle persone assoggettate a restrizioni all’ingresso e al transito nel territorio dell’Unione – Mantenimento del nome del ricorrente negli elenchi – Termine di ricorso – Ricevibilità – Obbligo di motivazione – Errore di valutazione. — Causa T-322/19
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale ha respinto l’eccezione di tardività sollevata dal Consiglio, rilevando che il termine di ricorso non era iniziato a decorrere prima della comunicazione individuale degli atti alla ricorrente o al suo avvocato debitamente incaricato. Nel merito, ha annullato gli atti del 2017 e del 2020 nella parte in cui mantenevano Aisha Muammer Mohamed El-Qaddafi negli elenchi sanzionatori, perché il Consiglio non aveva fornito una motivazione sufficiente né una base fattuale attuale e concreta per il mantenimento delle misure. Il Tribunale ha inoltre mantenuto provvisoriamente gli effetti della decisione di esecuzione del 2020 fino alla scadenza del termine di impugnazione, per ragioni di certezza del diritto.
Misure restrittive UE contro la Libia: annullamento del mantenimento del nome della ricorrente negli elenchi per difetto di base fattuale e di motivazione, con decisione sull’ammissibilità del ricorso per tardività.
La questione giuridica
Se il ricorso di annullamento contro gli atti del 2017 e del 2020 fosse tardivo nonostante la mancata/notificata comunicazione individuale; se il Consiglio avesse sufficientemente motivato e fondato il mantenimento della ricorrente negli elenchi delle sanzioni UE per la Libia; e, in via subordinata, se potessero essere mantenuti gli effetti della decisione annullata per esigenze di certezza del diritto.
Principio di diritto
Nei regimi di sanzioni individuali, il Consiglio deve comunicare al destinatario, direttamente o al suo rappresentante debitamente incaricato, gli atti che mantengono il suo nome negli elenchi con una motivazione individuale, specifica e concreta; in mancanza di una valida comunicazione, il termine di ricorso non decorre dalla sola pubblicazione. Nel merito, il mantenimento del nome della ricorrente negli elenchi è illegittimo se il Consiglio non dimostra una base fattuale sufficientemente solida né spiega perché fatti risalenti e informazioni pregresse continuino a giustificare, al momento degli atti impugnati, la misura restrittiva.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 265 TFUE
- Articolo 264 TFUE
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 288 TFUE
- Articolo 60 dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea
- Articolo 134 del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 86 del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 13 della decisione (PESC) 2015/1333
- Articolo 21 del regolamento (UE) 2016/44
- Decisione 2015/1333/PESC
- Regolamento (UE) 2016/44
- Decisione di esecuzione (PESC) 2017/497
- Decisione di esecuzione (PESC) 2020/374
- Regolamento di esecuzione (UE) 2017/489
- Regolamento di esecuzione (UE) 2020/371
- Risoluzione del Consiglio di sicurezza ONU 1970 (2011)
- Risoluzione del Consiglio di sicurezza ONU 1973 (2011)
- Risoluzione del Consiglio di sicurezza ONU 2174 (2014)
- Risoluzione del Consiglio di sicurezza ONU 2213 (2015)
- Risoluzione del Consiglio di sicurezza ONU 2509 (2020)
Misure restrittive UE contro la Libia: mantenimento del nome negli elenchi e ricorso contro gli atti del 2017 e del 2020
La pronuncia riguarda un ricorso diretto del Tribunale in materia di misure restrittive adottate nell’ambito della PESC nei confronti di persone considerate associate al precedente regime libico. La ricorrente, Aisha Muammer Mohamed El-Qaddafi, contestava il mantenimento del proprio nome negli elenchi sanzionatori UE e, in subordine, l’omessa notifica degli atti da parte del Consiglio.
Contesto fattuale e normativo
La vicenda si inserisce nel quadro delle misure adottate dal Consiglio dell’UE in attuazione delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sulla Libia, in particolare la risoluzione 1970 (2011), poi integrate e aggiornate da successive risoluzioni e atti UE. Gli atti impugnati sono la decisione di esecuzione (PESC) 2017/497 e il regolamento di esecuzione (UE) 2017/489, nonché i corrispondenti atti del 2020, che hanno mantenuto la ricorrente negli elenchi di persone soggette a divieto di viaggio e congelamento dei beni.
Procedimento principale e antecedenti
La ricorrente era già stata destinataria di precedenti inserimenti e mantenimenti negli elenchi sin dal 2011; aveva già ottenuto una sentenza favorevole del Tribunale sugli atti del 2014, poi divenuta definitiva. Nel 2017 e nel 2020 il Consiglio ha rinnovato il mantenimento del suo nome negli elenchi controversi sulla base di informazioni aggiornate provenienti dal comitato per le sanzioni e delle informazioni già comunicate nel 2015. La ricorrente ha quindi proposto il presente ricorso, poi adattato per includere anche gli atti del 2020 ai sensi dell’articolo 86 del regolamento di procedura.
Ricevibilità e decorrenza del termine di ricorso
Il Consiglio eccepiva la tardività del ricorso, sostenendo che la pubblicazione in Gazzetta ufficiale fosse sufficiente a far decorrere il termine. Il Tribunale ha respinto tale tesi: negli atti restrittivi individuali, il principio di tutela giurisdizionale effettiva impone che l’istituzione comunichi i motivi alla persona interessata, e il termine di ricorso decorre dalla comunicazione valida, non dalla sola pubblicazione, salvo impossibilità di notifica individuale. Poiché il Consiglio disponeva dell’indirizzo dell’avvocata della ricorrente e non aveva dimostrato l’impossibilità di una comunicazione diretta o una notifica fallita, la lettera del 25 marzo 2019 è stata considerata comunicazione valida per gli atti del 2017; per gli atti del 2020 non risultava una comunicazione anteriore idonea a far decorrere il termine. Ne è conseguita la ricevibilità del ricorso e dell’adattamento.
Obbligo di motivazione nelle misure restrittive
Nel valutare il terzo motivo, il Tribunale ha ribadito che la motivazione deve indicare le ragioni individuali, specifiche e concrete per cui la persona resta soggetta a misure restrittive; una motivazione stereotipata o meramente rinviante alla designazione iniziale non è sufficiente. Pur riconoscendo che gli atti impugnati richiamavano l’inserimento originario ai sensi dei punti 15 e 17 della risoluzione 1970 (2011) e la stretta associazione al regime di Gheddafi, il Tribunale ha ritenuto che tale richiamo, da solo, non spiegasse perché il mantenimento fosse ancora giustificato nel 2017 e nel 2020.
Difetto di base fattuale e controllo giurisdizionale effettivo
Il Tribunale ha richiamato la giurisprudenza Kadi: quando è contestata una misura restrittiva, il giudice dell’Unione deve verificare che il mantenimento sia fondato su una base fattuale sufficientemente solida, e spetta al Consiglio dimostrare la fondatezza dei motivi. Nel caso di specie, le informazioni ulteriori richiamate dal Consiglio nella lettera del 4 maggio 2015 non erano state spiegate come ancora attuali nel 2017 e nel 2020; inoltre, le circostanze personali della ricorrente erano cambiate, poiché non risiedeva più in Libia e non risultava una sua attività politica recente. Il Tribunale ha quindi concluso che il Consiglio non aveva dimostrato in modo adeguato perché la ricorrente rappresentasse ancora una minaccia per la pace, la stabilità o la sicurezza della Libia o della regione.
Irrilevanza dell’autorità di cosa giudicata della sentenza del 2017
Il Tribunale ha escluso che la precedente sentenza del 28 marzo 2017, El-Qaddafi/Consiglio, potesse essere invocata come cosa giudicata nel presente giudizio, poiché riguardava atti diversi (quelli del 2014) e non aveva deciso i motivi relativi al mantenimento negli elenchi oggetto del presente ricorso. Tuttavia, ha osservato che il Consiglio, pur non essendo vincolato da quella sentenza come giudicato, avrebbe comunque dovuto chiarire perché informazioni più risalenti potessero ancora giustificare il mantenimento delle misure.
Decisione sul merito e dispositivo
Il Tribunale ha accolto la seconda parte del terzo motivo di ricorso e ha annullato gli atti del 2017 e del 2020 nella parte in cui mantenevano il nome della ricorrente negli elenchi di cui alla decisione 2015/1333 e al regolamento 2016/44. Non è stato necessario esaminare il ricorso ex articolo 265 TFUE né gli altri motivi dedotti. In via accessoria, per evitare un vuoto normativo e garantire la certezza del diritto, il Tribunale ha mantenuto gli effetti della decisione di esecuzione 2020/374 fino alla scadenza del termine di impugnazione o, se proposta, fino al rigetto dell’impugnazione. Il Consiglio è stato condannato alle spese.
Principio affermato
La pronuncia conferma che il mantenimento di una persona negli elenchi UE delle sanzioni richiede una motivazione aggiornata e un supporto fattuale attuale: non basta richiamare la designazione originaria o fatti risalenti, se non si spiega perché essi continuino a giustificare la misura al momento dell’adozione dell’atto di mantenimento. Inoltre, la comunicazione individuale all’interessato è essenziale per la decorrenza del termine di ricorso, salvo reale impossibilità di notifica diretta.
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