Cassazione Penale, Sentenza n. 9155/2024 del 01/03/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte di appello di Palermo del 15/09/2022 che lo aveva dichiarato responsabile, ai soli effetti civili, del reato di peculato e lo aveva condannato a pagare alla parte civile €47.875,57 oltre a €1.000 per danno morale e spese. Il ricorso in Cassazione verteva su censure processuali, omessa valutazione delle prove e errata qualificazione giuridica. Successivamente il difensore ha rinunciato al ricorso per via di un accordo transattivo con la parte civile (nota del 13/02/2024).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per la rinuncia del ricorrente e lo ha condannato al pagamento delle spese processuali. Non è stata disposta alcuna pronuncia sul merito né il versamento alla Cassa delle ammende, poiché non si è proceduto alla decisione di merito. Resta quindi operante la decisione della Corte d'appello che aveva riconosciuto la responsabilità ai soli effetti civili e disposto il pagamento delle somme indicate.
Norme richiamate
Delitto di peculato (Codice Penale)
La Corte d'appello ha ritenuto la responsabilità del ricorrente ai soli effetti civili per peculato; il Tribunale di Trapani aveva invece assolto per insussistenza del fatto
Delitto di appropriazione indebita (Codice Penale)
Il Tribunale aveva assolto il ricorrente perché il fatto non costituiva reato; la questione non è stata decisa in Cassazione a seguito della rinuncia
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso in Cassazione determina l'inammissibilità dell'impugnazione e impedisce alla Corte di pronunciarsi sul merito della controversia.
- La rinuncia comporta normalmente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, pur senza entrare nel merito della vicenda.
- Quando non si entra nel merito per rinuncia, non si applicano sanzioni aggiuntive come il versamento alla Cassa delle ammende che sono legate a decisioni nel merito.
- Un accordo transattivo con la parte civile può giustificare la rinuncia al ricorso: prima della rinuncia è opportuno valutare le conseguenze economiche e l'esecutività della pronuncia civile contro l'imputato.
- Se in primo grado vi è stata assoluzione e in appello è stata riconosciuta responsabilità ai soli effetti civili, la rinuncia alla Cassazione lascia ferma la pronuncia civile dell'appello, rendendola generalmente esecutiva.
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