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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19511/2024 del 16/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (acquirente)

La controversia

La controversia nasce da un contratto preliminare del 9 gennaio 2008 con cui una società interessata alla realizzazione di un impianto fotovoltaico si era impegnata ad acquistare le quote di una società agricola proprietaria del terreno. Le parti avevano previsto una condizione risolutiva legata al mancato rilascio, entro il 30 settembre 2008, delle autorizzazioni amministrative necessarie per l'impianto. La parte venditrice sosteneva che la condizione non si fosse avverata per colpa della promissaria acquirente, che non avrebbe avviato in tempo le pratiche autorizzative, e aveva quindi dichiarato di recedere dal contratto ed escusso una fideiussione bancaria di euro 300.000. La promissaria acquirente conveniva in giudizio chiedendo la risoluzione per inadempimento della controparte o per avveramento della condizione risolutiva, in subordine l'annullamento, e comunque la restituzione della somma incassata. I convenuti resistevano e proponevano domanda riconvenzionale per l'accertamento dell'inadempimento della controparte, con diritto a trattenere la somma escussa a titolo di caparra. Il Tribunale accoglieva la riconvenzionale, qualificando però la previsione come clausola penale. La Corte d'appello riformava in parte: riconosceva che la promissaria acquirente era inadempiente, ma riteneva che i convenuti non potessero trattenere la somma perché non avevano provato il danno e aveva reputato inammissibile la domanda formulata in appello come nuova. Nel ricorso per cassazione i soccombenti denunciavano, tra l'altro, omessa pronuncia sulla domanda di trattenere la somma a titolo di caparra confirmatoria, sostenendo che la domanda era stata regolarmente proposta e riproposta ex art. 346 c.p.c. e che non occorresse appello incidentale; censuravano inoltre la motivazione sulla responsabilità della controparte e la mancata considerazione della predeterminazione convenzionale del danno. La controparte proponeva ricorso incidentale lamentando nullità della sentenza per difetto di motivazione nella conferma dell'inadempimento della promissaria acquirente. La Cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso principale e il ricorso incidentale, ritenendo che la Corte territoriale avesse omesso di pronunciare sulla domanda di trattenimento della somma, domanda da qualificare come riproposizione di una pretesa già introdotta e non bisognosa di appello incidentale, e abbia altresì motivato in modo carente sulla condotta concretamente inadempiente della promissaria acquirente. Sono stati assorbiti gli altri motivi; la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Venezia in diversa composizione, anche per le spese.

La decisione

La Cassazione ha cassato la sentenza d'appello e ha rinviato alla Corte d'appello di Venezia, in diversa composizione. Ha ritenuto fondato il primo motivo del ricorso principale per omessa pronuncia sulla domanda di trattenere la somma escussa, affermando che si trattava di domanda riproposta ex art. 346 c.p.c. e non di questione da introdurre necessariamente con appello incidentale. Ha inoltre accolto il ricorso incidentale per nullità della motivazione, osservando che la Corte d'appello aveva confermato l'inadempimento della promissaria acquirente senza un adeguato esame delle condotte concretamente omissive o commissive. Gli altri motivi del ricorso principale sono stati assorbiti.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per il vizio di omessa pronuncia sulla domanda di trattenimento della somma

  • art. 346 c.p.c.

    la domanda già proposta e non accolta in primo grado poteva essere semplicemente riproposta in appello, senza necessità di appello incidentale, perché non vi era giudicato interno sulla questione

  • art. 101 c.p.c.

    menzionato tra le norme invocate nel terzo motivo del ricorso principale

  • art. 113 c.p.c.

    menzionato tra le norme invocate nel terzo motivo del ricorso principale

  • art. 1218 c.c.

    richiamato per chiarire che la richiesta di trattenimento della caparra non si trasforma in ordinaria domanda risarcitoria

  • art. 1223 c.c.

    menzionato nel terzo motivo del ricorso principale in tema di risarcimento

  • art. 1226 c.c.

    menzionato nel terzo motivo del ricorso principale in tema di quantificazione del danno

  • art. 1281 c.c.

    menzionato nel terzo motivo del ricorso principale

  • art. 1382 c.c.

    menzionato nel terzo motivo del ricorso principale in relazione alla clausola penale

  • art. 1385 c.c.

    la caparra confirmatoria, in caso di inadempimento, consente alla parte che l'ha ricevuta di recedere e trattenerla; la funzione risarcitoria è insita nella fattispecie e costituisce una forma di predeterminazione del danno

  • art. 2697 c.c.

    menzionato nel terzo motivo del ricorso principale in tema di onere della prova

Massime di principio

  • La domanda con cui la parte chiede di trattenere una somma versata a garanzia, quando la clausola sia qualificabile come caparra confirmatoria, integra una domanda di accertamento del diritto ex art. 1385 c.c. e non una domanda risarcitoria ordinaria; il richiamo al danno non ne muta la natura.
  • Se la questione sulla qualificazione della clausola contrattuale è devoluta al giudice di appello dalla controparte e non si è formato giudicato interno, la parte vittoriosa in primo grado non ha l'onere di proporre appello incidentale per sostenere una qualificazione diversa, essendo sufficiente la riproposizione della domanda o della difesa ai sensi dell'art. 346 c.p.c.
  • L'appello incidentale è necessario solo quando la parte intenda ottenere una modifica della decisione su un punto sul quale abbia effettivamente interesse a conseguire un esito diverso; se la difesa è sostanzialmente indifferente rispetto alle alternative qualificazioni prospettate, manca l'interesse all'impugnazione incidentale.
  • La motivazione della sentenza deve dare conto, in modo concreto, delle condotte omissive o commissive poste a base dell'affermazione di responsabilità contrattuale; non è sufficiente richiamare in astratto l'esistenza dell'obbligo violato.
  • Quando la corte di merito omette di esaminare una domanda ritualmente riproposta o di motivare adeguatamente su un punto decisivo, la sentenza è nulla per omessa pronuncia o per difetto di motivazione e va cassata con rinvio.

Come è indicizzato

MaterieTransazioneImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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