Sentenza n. 3276/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto rettorale che, in asserita esecuzione del decreto presidenziale di accoglimento di un ricorso straordinario, ha annullato l’intera procedura selettiva e gli atti conseguenti
Esito
Favorevole al ricorrente (candidato universitario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l’ottemperanza al decreto del Presidente della Repubblica adottato sulla base del parere vincolante del Consiglio di Stato, che aveva accolto il ricorso straordinario contro gli esiti di una procedura selettiva per la copertura di un posto di professore universitario di seconda fascia. La procedura era stata vinta da una candidata che, secondo il parere reso nel ricorso straordinario, non poteva partecipare alla selezione ai sensi dell’art. 18, comma 4, della l. 240/2010 e non aveva dichiarato la propria incompatibilità. Il ricorrente, unico altro candidato, ha sostenuto che l’Università, invece di riconoscergli la posizione conseguente all’eliminazione dell’esito illegittimo, avesse eluso il decisum annullando l’intera procedura. Ha quindi chiesto la declaratoria di nullità del decreto rettorale per violazione o elusione del giudicato, l’ordine di dichiararlo vincitore con ricostruzione della carriera e corresponsione del trattamento economico dal 1° settembre 2015, nonché, in subordine, il risarcimento del danno e la conversione dell’azione in ordinaria azione di annullamento. Ha inoltre dedotto che il ricorso straordinario fosse stato accolto con riferimento anche alla domanda di accertamento del diritto alla nomina. L’Amministrazione ha resistito. Il Collegio ha delimitato l’oggetto dell’ottemperanza agli atti successivi al decreto decisorio e ha escluso che il ricorso straordinario potesse avere accolto domande di mero accertamento o di condanna, trattandosi di rimedio esclusivamente impugnatorio.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto parzialmente il ricorso. Ha ritenuto ammissibile l’ottemperanza al decreto presidenziale conclusivo del ricorso straordinario, poiché tale decreto, fondato sul parere obbligatorio e vincolante del Consiglio di Stato, è una decisione di giustizia riconducibile ai provvedimenti esecutivi del giudice amministrativo. Ha escluso dall’oggetto del giudizio gli atti anteriori al decreto di accoglimento del ricorso straordinario e l’inerzia dell’Università sulle precedenti richieste di scorrimento, perché non potevano costituire violazione o elusione di una decisione ancora non adottata. Ha poi ritenuto che il decreto rettorale impugnato fosse abnorme e inutile nella parte in cui disponeva un nuovo annullamento di atti già rimossi dal decreto presidenziale, e contrario al decisum nella parte in cui annullava l’intera procedura, compreso il bando, invece di dare esecuzione alla decisione nei limiti della domanda demolitoria accolta. Il decreto rettorale è stato quindi dichiarato nullo ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. b), c.p.a. L’Università è stata obbligata a dare esecuzione alla decisione entro sessanta giorni, valutando la posizione del ricorrente quale unico altro candidato e il possibile conferimento dell’incarico, con attribuzione dell’anzianità giuridica e del trattamento economico. Il Collegio non ha però dichiarato direttamente il ricorrente vincitore, perché il ricorso straordinario aveva natura esclusivamente impugnatoria e non aveva accertato né costituito il diritto alla nomina; spettava all’Università compiere la valutazione esecutiva. È stata respinta la domanda risarcitoria, non essendo stata provata l’impossibilità di eseguire in forma specifica la decisione; tale domanda potrà essere riproposta se la successiva attività dell’Ateneo renderà impossibile l’esecuzione specifica. La domanda di conversione dell’azione è stata dichiarata improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, in seguito alla declaratoria di nullità del decreto rettorale. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
artt. 112 e ss. c.p.a.
Fondano il giudizio di ottemperanza e individuano i provvedimenti suscettibili di esecuzione, incluso il decreto presidenziale conclusivo di un ricorso straordinario.
art. 113, comma 1, c.p.a.
Il ricorso in ottemperanza al decreto decisorio del ricorso straordinario deve essere proposto dinanzi al Consiglio di Stato, individuato come giudice che ha emesso il provvedimento da eseguire.
art. 114, comma 4, lett. b), c.p.a.
La violazione o elusione del giudicato comporta la nullità dell’atto adottato dall’amministrazione; la disposizione è stata applicata al decreto rettorale che contrastava con il decisum.
art. 114, comma 4, lett. d), c.p.a.
Consente, in caso di inutile decorso del termine assegnato all’amministrazione, la nomina di un commissario ad acta.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Consente la proposizione di ulteriori domande connesse alla persistente inerzia dell’amministrazione nell’esecuzione.
art. 112, comma 3, c.p.a.
Consente di riproporre la domanda risarcitoria qualora emerga successivamente l’impossibilità di eseguire in forma specifica la decisione.
art. 32 c.p.a.
La domanda di conversione dell’azione di ottemperanza in azione ordinaria di annullamento è divenuta improcedibile dopo la declaratoria di nullità dell’atto.
art. 15 c.p.a.
Richiamato dal ricorrente per l’eventuale riassunzione davanti al giudice ritenuto competente.
art. 18, comma 4, l. 240/2010
coloro che nell’ultimo triennio non hanno prestato servizio, o non sono stati titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi universitari nell’università
La disposizione disciplina la platea dei soggetti ammessi alla procedura di chiamata e ha costituito il parametro per ritenere illegittima la partecipazione della candidata risultata vincitrice.
art. 52, comma 1, d.lgs. 196/2003
Ha fondato l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle persone fisiche menzionate nella sentenza.
Massime di principio
- Il decreto del Presidente della Repubblica che definisce un ricorso straordinario sulla base del parere obbligatorio e vincolante del Consiglio di Stato costituisce una decisione di giustizia riconducibile ai provvedimenti esecutivi del giudice amministrativo; la sua esecuzione può essere richiesta mediante giudizio di ottemperanza davanti al Consiglio di Stato.
- Il giudizio di ottemperanza può riguardare soltanto gli atti e i comportamenti successivi al provvedimento da eseguire, quando siano configurabili come violativi o elusivi delle sue statuizioni; non possono invece essere dedotti in tale sede atti anteriori o pregresse inerzie dell’amministrazione.
- Il ricorso straordinario ha natura esclusivamente impugnatoria: il suo accoglimento può determinare l’annullamento degli atti impugnati, ma non comporta di per sé l’accertamento o la costituzione del diritto del ricorrente a ottenere la nomina, l’aggiudicazione o altra prestazione amministrativa.
- Sussiste violazione del giudicato quando il nuovo atto amministrativo contrasta con prescrizioni precise e puntuali della decisione da eseguire; sussiste elusione quando l’amministrazione, pur mostrando formalmente di dare esecuzione alla decisione, persegue sostanzialmente l’obiettivo di aggirarla e di conseguire nuovamente l’esito già ritenuto illegittimo.
- È nullo per violazione del giudicato l’atto con cui l’amministrazione dispone un nuovo annullamento di atti già eliminati dalla decisione da eseguire e annulla ulteriori atti non compresi nell’effetto demolitorio, quando tale condotta non dia attuazione al decisum ma ne contrasti la portata.
- Nel giudizio di ottemperanza la declaratoria di nullità dell’atto elusivo non impone necessariamente al giudice di dichiarare direttamente il ricorrente titolare del bene finale, quando la decisione da eseguire abbia natura esclusivamente demolitoria; in tal caso l’amministrazione deve rivalutare la posizione dell’interessato nel rispetto degli effetti conformativi della decisione.
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