Circolare numero 249 del 26-10-1991
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare disciplina la procedura con cui le Sedi INPS devono segnalare al sistema centrale i codici operativi necessari per applicare correttamente il contributo per le prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale sulle pensioni, soprattutto nei casi di cumulo tra pensioni INPS e pensioni di altri Enti. Vengono chiariti il significato dei codici 4, 7 e 9, i criteri per determinare i dati da segnalare, i casi particolari in base al numero di trattamenti pensionistici, i termini per l’acquisizione e la trasmissione dei dati e le modalità operative della procedura informatica. In allegato è richiamato anche il messaggio n. 01230 del 14/09/91, che integra le istruzioni sulla verifica delle dichiarazioni dei pensionati e sulla gestione delle domande inviate alla Sede competente.
Applicazione del contributo SSN sulle pensioni e acquisizione dei codici operativi per il 1992
Applicazione del contributo SSN sulle pensioni e acquisizione dei codici operativi
La circolare fornisce istruzioni operative alle Sedi INPS per l’individuazione e la segnalazione dei codici necessari alla corretta applicazione del contributo per le prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale sui trattamenti pensionistici. L’intervento riguarda in particolare i casi di cumulo tra pensioni erogate dall’Istituto e pensioni a carico di altri Enti, con aggiornamento degli importi, definizione delle soglie e gestione tramite procedura informatizzata.
Finalità della procedura e significato dei codici
L’obiettivo è consentire al sistema centrale di applicare il contributo SSN anche nei casi in cui, per effetto dell’importo delle pensioni, la trattenuta non risulterebbe automatica oppure risulterebbe calcolata con aliquote non corrispondenti a quelle effettivamente dovute.
I codici operativi da segnalare hanno il seguente significato:
- codice 4: applicazione del contributo con aliquota dello 0,4%, entro il limite massimo di lire 240.000 annue, indipendentemente dall’importo della pensione erogata dall’Istituto;
- codice 7: esenzione dal contributo, qualunque sia l’importo della pensione erogata dall’Istituto;
- codice 9: applicazione del contributo con aliquota dello 0,9% fino a 40 milioni di imponibile annuo e con aliquota dello 0,4% sulla parte eccedente fino a 100 milioni annui.
Determinazione dei dati da segnalare
Se la dichiarazione del pensionato riguarda esclusivamente pensioni INPS, le Sedi non devono effettuare alcuna segnalazione al sistema centrale, perché la procedura automatizzata provvede all’abbinamento dei diversi trattamenti pensionistici ai fini del contributo SSN.
Per le pensioni erogate da altri Enti dichiarate con riferimento all’anno 1990, l’importo va aggiornato al 1991 moltiplicandolo per il coefficiente presuntivo 1,074. Per le pensioni di altri Enti con decorrenza successiva al 1° gennaio 1990, l’importo rivalutato va ulteriormente aggiornato al 1991 dividendo il dato per i mesi di erogazione nel 1990 e moltiplicando il risultato per 12.
Per le pensioni INPS, le Sedi devono avere già effettuato l’aggiornamento degli importi dichiarati secondo le istruzioni del messaggio n. 01230 del 14/09/91.
Gli eventuali casi in cui uno o più trattamenti pensionistici, anche se erogati dall’Istituto, abbiano decorrenza successiva al 1° gennaio 1991 devono essere segnalati alla Direzione Centrale per le Pensioni, Gruppo controllo procedure, che fornirà le istruzioni operative.
Criteri di segnalazione per il titolare di una pensione INPS e di una pensione di altro Ente
Per questa fattispecie, la circolare distingue diverse soglie sulla base della somma tra:
- il preventivo imponibile IRPEF 1991 della pensione INPS;
- l’importo annuo dell’altra pensione aggiornato al 1991.
Le regole indicate sono le seguenti:
- somma inferiore a 16.700.000 lire: nessuna segnalazione, poiché il coacervo presumibilmente non supererà il tetto dei 18 milioni né nel 1991 né nel 1992;
- somma da 16.700.000 lire a meno di 17.750.000 lire: segnalare il codice 9 con decorrenza 01/92;
- somma da 17.750.000 lire a meno di 37.100.000 lire: segnalare il codice 9 con decorrenza 01/91;
- somma da 37.100.000 lire a meno di 92.700.000 lire:
- se la pensione dell’altro Ente è superiore a 37.100.000 lire, segnalare il codice 4 con decorrenza 01/91;
- se la pensione dell’altro Ente non supera 37.100.000 lire, segnalare il codice 4 con decorrenza 01/92;
- somma pari o superiore a 92.700.000 lire:
- se la pensione dell’altro Ente è superiore a 98.600.000 lire, segnalare il codice 7 con decorrenza 01/91;
- se la pensione dell’altro Ente è superiore a 37.100.000 lire, segnalare il codice 4 con decorrenza 01/91;
- se la pensione dell’altro Ente non supera 37.100.000 lire, non effettuare alcuna segnalazione.
Fattispecie con più pensioni INPS e/o più pensioni di altri Enti
La circolare estende gli stessi criteri anche ai casi più complessi:
- titolare di due pensioni INPS e una pensione di altro Ente;
- titolare di una pensione INPS e due o più pensioni di altri Enti;
- titolare di più pensioni INPS e più pensioni di altri Enti.
In tali ipotesi le pensioni degli altri Enti devono essere considerate nel loro importo complessivo. Quando vi siano più pensioni INPS, la segnalazione dei codici deve essere effettuata in relazione a tutte le pensioni erogate dall’Istituto.
Termini per acquisizione e trasmissione dei dati
Poiché gli archivi centrali devono essere aggiornati prima del rinnovo degli ordinativi di pagamento per il 1992, la circolare dispone:
- immediato avvio delle operazioni di acquisizione;
- completamento delle stesse entro il 13 novembre 1991;
- trasmissione dei dati al sistema centrale entro il 16 novembre 1991.
Sono espressamente chiamati a vigilare sul rispetto dei termini i Direttori delle Sedi autonome di produzione, i Direttori dei Centri operativi e i Direttori delle Sedi regionali.
Modalità di applicazione del contributo e conguagli
Sulla base dei codici operativi inseriti dalle Sedi, il sistema centrale calcolerà il contributo SSN sugli importi mensili delle pensioni in occasione del rinnovo degli ordinativi di pagamento per il 1992.
Per il contributo relativo al 1991, la trattenuta avverrà in un’unica soluzione sulla prima rata dell’esercizio 1992. Su tale rata saranno corrisposti anche i conguagli di pensione spettanti per il 1991 a seguito dell’applicazione dei coefficienti di perequazione definitivi, normalmente di importo superiore al contributo da trattenere.
Qualora il contributo calcolato in funzione dei codici non corrisponda a quello effettivamente dovuto, sarà necessario procedere alla rideterminazione dell’importo da parte delle Sedi, secondo istruzioni successive.
Procedura informatica per l’acquisizione dei codici
La procedura informatica si compone dei programmi 4444, 5037 e 5038, oltre a programmi generalizzati già residenti sul sottosistema elaborativo periferico.
Attivando, da un terminale collegato con il sottosistema prestazioni, l’opzione 13 del programma 4444, si accede a un pannello dal quale è possibile scegliere le funzioni di:
- acquisizione;
- rettifica di precedente acquisizione;
- cancellazione di precedente acquisizione;
- consultazione di precedente acquisizione;
- stampa di liste;
- trasmissione al sistema centrale.
Le funzioni seguono la logica operativa già in uso per le procedure ordinarie e i pannelli contengono messaggi automatici di guida ed errore.
Indicazioni operative sulle singole funzioni
In fase di acquisizione, il pannello è precompilato con la decorrenza 01/91 oppure con la decorrenza della pensione se successiva; tale dato può essere modificato con la decorrenza 01/91. Se la pensione è abbinata ad altro trattamento erogato dall’Istituto ai fini della tassazione congiunta, il pannello mostra anche gli estremi identificativi di tale ulteriore pensione.
In fase di consultazione, il sistema evidenzia:
- la data di cancellazione, se l’acquisizione è stata annullata;
- la data di trasmissione, se i dati sono già stati inviati al sistema centrale.
Per la stampa delle liste, la circolare raccomanda di eseguirla una sola volta, immediatamente prima della trasmissione, poiché comporta lo scorrimento di tutto l’archivio locale delle pensioni e un rilevante impegno di risorse. La stampa può riguardare tutte le categorie oppure singole categorie di pensione. Una volta creati i dati, l’operatore deve attivare il programma 5390 per la stampa effettiva delle liste.
Richiami al messaggio allegato n. 01230 del 14/09/91
In allegato è richiamato il messaggio n. 01230 del 14/09/91, che integra la circolare n. 112 del 29 aprile 1991 sul contributo dovuto dal 1° gennaio 1991 al Servizio Sanitario Nazionale sui trattamenti pensionistici.
Il messaggio precisa che le Sedi devono:
- verificare l’esattezza dei dati di riferimento delle pensioni INPS indicati dai pensionati nei moduli di dichiarazione;
- rettificare eventualmente tali dati;
- riportare sui moduli l’importo degli emolumenti imponibili relativi al 1991, prelevandolo dal campo GP3CE15 del data base centrale delle pensioni.
In caso di errato indirizzamento delle dichiarazioni a Sedi diverse da quelle competenti, le Sedi riceventi devono trasmetterle con la massima tempestività alle strutture corrette. Sulla base delle dichiarazioni, le Sedi devono inoltre esaminare nel merito la posizione dei pensionati, verificando l’esattezza dei trattamenti pensionistici e di famiglia erogati dall’Istituto ed eventualmente procedendo alla ricostituzione delle pensioni.
Punti principali
Significato dei codici operativi
La procedura consente alle Sedi di comunicare al sistema centrale codici utili all’applicazione del contributo SSN sulle pensioni che, per importo, non sarebbero altrimenti assoggettate a trattenuta oppure lo sarebbero con aliquote non corrette. I codici indicano: codice 4, applicazione del contributo con aliquota dello 0,4% fino al limite massimo di lire 240.000 annue; codice 7, esenzione totale dal contributo; codice 9, applicazione dello 0,9% fino a 40 milioni di imponibile annuo e dello 0,4% sulla parte eccedente fino a 100 milioni annui.
Criteri per la determinazione degli importi da segnalare
Se la dichiarazione riguarda solo pensioni INPS, non occorre alcuna segnalazione, perché il sistema provvede automaticamente all’abbinamento dei trattamenti ai fini del contributo SSN. Per le pensioni di altri Enti dichiarate con riferimento al 1990, l’importo deve essere rivalutato al 1991 applicando il coefficiente 1,074. Se la pensione dell’altro Ente decorre dopo il 1° gennaio 1990, l’importo rivalutato va ulteriormente riparametrato in base ai mesi di erogazione nel 1990. I casi con decorrenza successiva al 1° gennaio 1991 devono essere segnalati alla Direzione Centrale per le Pensioni, Gruppo controllo procedure.
Regole per i titolari di una pensione INPS e una pensione di altro Ente
La circolare distingue varie soglie sulla base della somma tra il preventivo imponibile IRPEF 1991 della pensione INPS e l’importo annuo dell’altra pensione rivalutato al 1991. Se la somma è inferiore a 16.700.000 lire non va segnalato alcun codice. Se è pari o superiore a 16.700.000 e inferiore a 17.750.000 va segnalato il codice 9 con decorrenza 01/92. Se è pari o superiore a 17.750.000 e inferiore a 37.100.000 va segnalato il codice 9 con decorrenza 01/91. Tra 37.100.000 e 92.700.000 lire si applica il codice 4, con decorrenza 01/91 o 01/92 a seconda dell’importo della pensione dell’altro Ente. Oltre 92.700.000 lire si applica il codice 7 se la pensione dell’altro Ente supera 98.600.000 lire, il codice 4 se supera 37.100.000 lire, mentre non si effettua alcuna segnalazione se non supera 37.100.000 lire.
Casi con più pensioni INPS e/o più pensioni di altri Enti
Per i titolari di due pensioni INPS e di una pensione di altro Ente, oppure di una pensione INPS e due o più pensioni di altri Enti, o ancora di più pensioni INPS e più pensioni di altri Enti, le Sedi devono operare in modo analogo al caso base. Le pensioni degli altri Enti vanno considerate nel loro importo complessivo. Nei casi con più pensioni INPS, la segnalazione dei codici deve riguardare tutte le pensioni erogate dall’Istituto.
Termini per acquisizione e trasmissione dei dati
Le operazioni di acquisizione devono iniziare immediatamente e concludersi entro il 13 novembre 1991. La trasmissione dei dati al sistema centrale deve avvenire entro il 16 novembre 1991, secondo modalità che saranno comunicate successivamente. Sono richiamati al rispetto dei termini i Direttori delle Sedi autonome di produzione, dei Centri operativi e delle Sedi regionali.
Modalità di applicazione del contributo
In base ai codici inseriti dalle Sedi, il sistema centrale determinerà il contributo SSN sugli importi mensili delle pensioni in occasione del rinnovo degli ordinativi di pagamento per il 1992. Per il contributo relativo al 1991, l’importo sarà trattenuto in unica soluzione sulla prima rata dell’esercizio 1992, sulla quale saranno anche corrisposti i conguagli di pensione spettanti per il 1991. Se il contributo calcolato non corrisponde a quello effettivamente dovuto, le Sedi dovranno procedere alla rideterminazione dell’importo secondo successive istruzioni.
Procedura informatica e funzioni disponibili
La procedura si articola nei programmi 4444, 5037 e 5038, oltre a programmi generalizzati già presenti sul sottosistema periferico. Dall’opzione 13 del programma 4444 sono accessibili le funzioni di acquisizione, rettifica, cancellazione, consultazione, stampa di liste e trasmissione al sistema centrale. Il pannello di acquisizione si precompila con la decorrenza 01/91 o con la decorrenza della pensione se successiva; in consultazione vengono evidenziate l’eventuale data di cancellazione e quella di trasmissione; la stampa delle liste può riguardare tutte le categorie o singole categorie e, per ragioni di efficienza, andrebbe eseguita una sola volta subito prima della trasmissione, utilizzando poi il programma 5390 per la stampa effettiva.
Indicazioni del messaggio allegato n. 01230 del 14/09/91
Il messaggio allegato, richiamato come integrazione alla circolare n. 112 del 29 aprile 1991, dispone che le Sedi verifichino l’esattezza dei dati delle pensioni INPS indicati dai pensionati nei moduli di dichiarazione e, se necessario, li rettifichino. Le Sedi devono anche riportare sui moduli l’importo degli emolumenti imponibili del 1991, ricavandolo dal campo GP3CE15 del data base centrale delle pensioni. Le dichiarazioni indirizzate erroneamente ad altre Sedi devono essere trasmesse con tempestività alla Sede competente. Sulla base delle dichiarazioni ricevute, le Sedi devono inoltre esaminare la posizione dei pensionati per verificare l’esattezza dei trattamenti pensionistici e di famiglia ed eventualmente procedere alla ricostituzione delle pensioni.
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