Salta al contenuto
Circolare

Circolare numero 248 del 25-10-1991

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare disciplina la ricostituzione, su domanda, delle posizioni assicurative relative a periodi di lavoro svolti in Libia dal 1 luglio 1957 al 21 luglio 1970, per lavoratori dipendenti e autonomi italiani rimpatriati. Precisa i requisiti soggettivi, la documentazione da produrre, gli effetti decorrenziali della domanda, il trattamento dei periodi ai fini pensionistici e i rimborsi per eventuali riscatti pregressi. Fornisce inoltre istruzioni specifiche per artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni, nonché le modalità contabili per la rilevazione degli oneri a carico delle gestioni interessate.

Ricostituzione delle posizioni assicurative per lavoratori italiani rimpatriati dalla Libia

Ricostituzione delle posizioni assicurative per periodi di lavoro svolti in Libia

La circolare disciplina l'applicazione dell'art. 4 della legge n. 166/1991, relativo alla ricostituzione delle posizioni assicurative per i cittadini italiani rimpatriati dalla Libia che abbiano svolto attività lavorativa in Libia nel periodo compreso tra il 1 luglio 1957 e il 21 luglio 1970. Il provvedimento interessa sia i lavoratori dipendenti sia i lavoratori autonomi e si estende, in presenza dei requisiti, anche ai superstiti per il conseguimento di pensioni indirette o di reversibilità.

Ambito soggettivo e requisiti di accesso

La facoltà di richiedere la ricostituzione spetta ai cittadini italiani rimpatriati dalla Libia. La circolare evidenzia che il richiedente deve dimostrare di essere in possesso della cittadinanza italiana al momento della domanda. Per i superstiti, la domanda può essere presentata ai fini delle prestazioni ai superstiti.

Domanda e documentazione

La domanda deve essere corredata da documentazione idonea a comprovare l'attività svolta e la durata dei periodi di assicurazione. In caso di impossibilità di produrre tale documentazione, è ammessa una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. La circolare precisa che la mancanza totale o parziale della documentazione non incide sulla data di decorrenza del beneficio, che resta fissata alla data di presentazione della domanda.

Se la domanda risulta incompleta, la sede deve assegnare al richiedente un termine di 60 giorni per integrare la documentazione mancante. Qualora l'interessato non ottemperi entro il termine, la domanda deve essere respinta. In caso di successiva nuova domanda, gli effetti della ricostituzione decorreranno dalla data di questa ultima istanza.

Decorrenza degli effetti e profili pensionistici

La decorrenza della ricostituzione è fissata espressamente dalla legge alla data di presentazione della domanda. La circolare chiarisce che il materiale pagamento degli oneri a carico della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, di cui all'art. 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, non condiziona l'accredito e non può spostare in avanti il momento iniziale degli effetti.

Gli oneri devono essere calcolati ai sensi dell'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, con riferimento alla situazione del richiedente al momento della domanda. L'accredito non deve quindi essere subordinato alla preventiva determinazione degli oneri.

Ai fini pensionistici, quando i contributi ricostituiti siano determinanti per il perfezionamento del diritto a pensione, la prestazione non può decorrere prima del primo giorno del mese successivo alla domanda di ricostituzione. Per chi sia già titolare di pensione alla data di entrata in vigore della norma, la contribuzione riferita a periodi anteriori alla decorrenza della pensione comporta la ricostituzione del trattamento in essere con effetto dal mese successivo alla domanda. Se la contribuzione riguarda periodi successivi alla decorrenza della pensione, essa può essere utilizzata, su richiesta dell'interessato e se ne ricorrano i presupposti, per la liquidazione di un supplemento.

Lavoratori dipendenti

Per i lavoratori dipendenti, la ricostituzione delle posizioni assicurative relative a lavoro prestato in Libia dal 1 luglio 1957 al 21 luglio 1970 comporta l'accredito, per ogni settimana di lavoro, del contributo base corrispondente alla classe media di contribuzione vigente pro-tempore. La contribuzione così ricostituita dà luogo, per i non titolari di pensione e nel rispetto delle condizioni di legge, alla liquidazione delle prestazioni secondo le norme comuni.

La circolare affronta anche l'ipotesi in cui il lavoratore abbia già ottenuto il riscatto degli stessi periodi ai sensi dell'art. 51, secondo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153. In tale caso, gli oneri sostenuti per il riscatto devono essere rimborsati, su domanda, all'interessato. Se il richiedente è già in pensione e nella determinazione del trattamento sono stati considerati i periodi riscattati, dal rimborso va dedotta la quota parte della pensione riferibile ai periodi già goduti. Tale quota deve essere determinata secondo i criteri richiamati dalla circolare n. 665 R.C.V. - n. 344 B del 7 gennaio 1985, per quanto compatibili con la disciplina in esame, utilizzando i coefficienti di rendita temporanea che saranno forniti dal Coordinamento Centrale per le Funzioni Statistico Attuariali.

Lavoratori autonomi: criteri generali

Per i lavoratori autonomi il diritto alla ricostituzione riguarda i periodi di attività lavorativa svolta in Libia, indipendentemente dal fatto che tale attività abbia dato luogo a copertura assicurativa nel Paese estero. Anche in questo caso, la domanda deve essere corredata da documentazione che provi l'attività svolta e la durata del periodo; in assenza della documentazione è sufficiente una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 4 della legge n. 15/1968.

La circolare precisa inoltre che, per commercianti e artigiani, non è necessaria alcuna documentazione relativa alla durata dei periodi di assicurazione, poiché in Libia tali soggetti non erano assoggettati all'obbligo assicurativo.

Artigiani e commercianti

Per artigiani e commercianti, la presentazione della domanda determina l'accredito nella gestione speciale di appartenenza, per ogni mese o frazione di mese di attività lavorativa svolta in Libia in qualità di titolare o collaboratore, del contributo fisso mensile vigente in Italia nel periodo di riferimento. Il beneficio non può essere riconosciuto per periodi antecedenti all'inizio dell'obbligo assicurativo nelle rispettive gestioni speciali, vale a dire:

  • per gli artigiani, luglio 1957 - dicembre 1958;
  • per i commercianti, luglio 1957 - dicembre 1964.

Per la determinazione dell'onere a carico della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali si rinvia ai criteri indicati al punto 2 della circolare n. 223 del 16 settembre 1991. Per l'inserimento in archivio della nuova posizione assicurativa si richiamano le istruzioni contenute nella circolare n. 136 del 15 giugno 1988.

Coltivatori diretti, mezzadri e coloni

Per i soggetti che, durante la permanenza in Libia, hanno svolto attività come coltivatori diretti, mezzadri e coloni, l'accreditamento deve essere effettuato secondo le norme della Gestione speciale CD/CM vigenti nel periodo 1 luglio 1957 - 21 luglio 1970. La misura dell'accredito è pari a:

  • 3 giornate a settimana per gli uomini;
  • 2 giornate a settimana per donne e ragazzi.

A tali giornate si aggiunge l'attribuzione del contributo base vigente pro-tempore. Anche per questa categoria, il calcolo dell'onere rinvia ai criteri già richiamati per gli artigiani; resta invece riservata a successiva istruzione la disciplina dell'inserimento dei contributi nell'archivio centrale CD/CM.

Istruzioni contabili e rendicontazione

Per la rilevazione contabile degli oneri derivanti dalla ricostituzione delle posizioni assicurative, l'ufficio amministrativo competente deve predisporre e trasmettere all'Ufficio per la contabilità un biglietto contabile mod. SC.3, addebitando il conto GAZ 32/66 e accreditando i seguenti conti in funzione della gestione interessata:

  • FPR 22/66 per gli accreditamenti a favore del FPLD;
  • ARR 22/66 per la gestione artigiani;
  • CMR 22/66 per la gestione coltivatori diretti, mezzadri e coloni;
  • COR 22/66 per la gestione degli esercenti attività commerciali.

L'Ufficio per la contabilità provvede alla registrazione a giornale del mod. SC.3. I conti indicati sono di nuova istituzione e sono riportati nell'allegato n. 1. Gli eventuali rimborsi dei valori di riscatto previsti per i lavoratori dipendenti devono essere imputati al conto esistente FPR 34/04.

Alla fine di ciascun esercizio, entro il termine fissato dalla circolare delle chiusure contabili, le sedi devono trasmettere alla Direzione Generale - Direzione Centrale per i Servizi di Ragioneria e Finanza un elenco delle posizioni assicurative ricostituite nell'anno, distinto per gestione interessata, accompagnato dal prospetto riassuntivo. Deve essere verificata la concordanza tra l'importo totale di ciascun elenco e il saldo del corrispondente conto 22/66, nonché la corrispondenza tra la somma dei saldi dei conti FPR 22/66, ARR 22/66, CMR 22/66 e COR 22/66 e il saldo del conto GAZ 32/66.

Allegati e contenuto operativo

Gli allegati alla circolare riportano la variazione al piano dei conti, l'elenco dei beneficiari con l'ammontare delle riserve matematiche e un prospetto riassuntivo degli oneri per gestione. Gli allegati precisano che il totale degli importi deve coincidere con i saldi dei conti di riferimento e con il conto GAZ 32/66, a conferma della necessità di una puntuale quadratura contabile delle operazioni di ricostituzione.

Punti principali

Ambito generale e soggetti beneficiari

La norma consente ai cittadini italiani rimpatriati dalla Libia di ottenere dall'INPS la ricostituzione nell'assicurazione generale obbligatoria delle posizioni relative a periodi di lavoro dipendente e autonomo prestati in Libia tra il 1 luglio 1957 e il 21 luglio 1970. Il beneficio spetta anche ai superstiti per conseguire pensioni indirette o di reversibilità. Al momento della domanda il richiedente deve dimostrare il possesso della cittadinanza italiana.

Domanda, documentazione e decorrenza degli effetti

La domanda deve essere corredata da documentazione che provi l'attività svolta e la durata dei periodi di assicurazione; in mancanza, è ammessa dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Gli effetti della ricostituzione decorrono sempre dalla data di presentazione della domanda e non sono spostati in avanti dalla mancanza, totale o parziale, della documentazione. Se la domanda è incompleta, va concesso un termine di 60 giorni per integrare gli atti; se l'interessato non adempie, la domanda va respinta. In caso di nuova domanda, la decorrenza segue la data della nuova istanza.

Aspetti pensionistici e oneri

La circolare precisa che il materiale pagamento degli oneri posti a carico della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali non condiziona la decorrenza dell'accredito. Gli oneri vanno determinati secondo l'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, con riferimento alla situazione dell'avente diritto al momento della domanda, senza subordinare l'accredito alla preventiva quantificazione. Se i contributi sono determinanti per il diritto a pensione, la prestazione non può decorrere prima del primo giorno del mese successivo alla domanda di ricostituzione. Per i titolari di pensione già in essere, la contribuzione anteriore alla decorrenza consente la ricostituzione del trattamento dal mese successivo alla domanda; per periodi successivi, può essere chiesto un supplemento.

Lavoratori dipendenti e rimborsi per riscatti pregressi

Per i lavoratori dipendenti la ricostituzione accredita, per ogni settimana di lavoro svolto in Libia, il contributo base corrispondente alla classe media di contribuzione vigente pro-tempore. I periodi ricostituiti danno accesso alle prestazioni secondo le norme comuni, se sussistono le condizioni di legge. Se il lavoratore aveva già riscattato gli stessi periodi ai sensi dell'art. 51, comma 2, della legge n. 153/1969, gli oneri sostenuti sono rimborsabili a domanda; dal rimborso va dedotta la quota di pensione corrispondente ai periodi già goduti, calcolata secondo i criteri della circolare n. 665 R.C.V. - n. 344 B del 7 gennaio 1985, per quanto compatibili, e utilizzando i coefficienti di rendita temporanea indicati dal Coordinamento Centrale per le Funzioni Statistico Attuariali.

Lavoratori autonomi: principi generali

Per i lavoratori autonomi il diritto alla ricostituzione riguarda i periodi di attività svolta in Libia, a prescindere dal fatto che tale attività abbia generato copertura assicurativa in quel Paese. La domanda deve essere accompagnata dalla prova dell'attività e della durata del lavoro; se tale documentazione non può essere prodotta, è sufficiente una dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge n. 15/1968. Per commercianti e artigiani, la durata dei periodi assicurativi non richiede documentazione, poiché tali soggetti non erano soggetti a obbligo assicurativo in Libia.

Artigiani e commercianti

La domanda comporta l'accredito nella gestione speciale competente, per ciascun mese o frazione di mese di attività in Libia come titolare o collaboratore, del contributo fisso mensile vigente in Italia nel periodo di riferimento. Il beneficio non può essere riconosciuto per periodi anteriori all'inizio dell'obbligo assicurativo nelle gestioni speciali: luglio 1957-dicembre 1958 per gli artigiani e luglio 1957-dicembre 1964 per i commercianti. Per il calcolo dell'onere a carico della GIAS si rinvia ai criteri della circolare n. 223 del 16 settembre 1991; per l'inserimento in archivio si richiamano le istruzioni della circolare n. 136 del 15 giugno 1988.

Coltivatori diretti, mezzadri e coloni

Per i periodi di lavoro in Libia svolti come coltivatori diretti, mezzadri e coloni, l'accreditamento avviene secondo le norme della Gestione speciale CD/CM vigenti nel periodo 1 luglio 1957-21 luglio 1970, con attribuzione di 3 giornate a settimana per gli uomini e 2 giornate per donne e ragazzi, oltre al contributo base vigente pro-tempore. Anche per questi soggetti, il calcolo dell'onere rinvia ai criteri già indicati per gli artigiani e si riserva successiva istruzione per l'inserimento dei contributi nell'archivio centrale.

Profili contabili e adempimenti delle sedi

Per la rilevazione degli oneri, l'ufficio amministrativo competente deve predisporre e trasmettere all'Ufficio per la contabilità un biglietto contabile mod. SC.3, addebitando il conto GAZ 32/66 e accreditando i conti FPR 22/66, ARR 22/66, CMR 22/66 e COR 22/66 in relazione alla gestione interessata. I rimborsi dei valori di riscatto per i lavoratori dipendenti vanno imputati al conto esistente FPR 34/04. A fine esercizio le sedi devono inviare alla Direzione Generale un elenco delle posizioni assicurative ricostituite, distinto per gestione, con prospetto riassuntivo; occorre verificare la concordanza tra gli importi degli elenchi e i saldi dei conti 22/66, nonché tra la sommatoria dei saldi dei conti e il saldo del conto GAZ 32/66.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.