Circolare numero 246 del 17-10-1991
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra le istruzioni transitorie sui trattamenti speciali di disoccupazione previsti dalle leggi n. 1115/1968 e n. 427/1975, alla luce della legge n. 223/1991. Per l’industria, disciplina la trasformazione di talune prestazioni in indennità di mobilità e precisa soggetti, condizioni, durata, riduzioni e adempimenti, con particolare riguardo all’iscrizione nelle liste di mobilità. Per l’edilizia, chiarisce il nuovo requisito contributivo, l’abrogazione delle proroghe oltre il 180° giorno, le nuove prestazioni per specifiche situazioni di grave crisi occupazionale e il regime transitorio per chi era già titolare di proroghe. Sono inoltre indicate le modalità operative per i pagamenti in corso e per le anticipazioni, nonché gli effetti ai fini pensionistici e per l’assegno per il nucleo familiare.
Disciplina transitoria dei trattamenti speciali di disoccupazione per industria ed edilizia dopo la legge n. 223/1991
Disciplina transitoria dei trattamenti speciali di disoccupazione dopo la legge n. 223/1991
La circolare fornisce le istruzioni applicative sulle modifiche introdotte dalla legge n. 223/1991 in materia di trattamento speciale di disoccupazione per l’industria e per l’edilizia. L’attenzione è concentrata sul regime transitorio, sui casi in cui le vecchie prestazioni continuano ad applicarsi, sulla trasformazione in indennità di mobilità e sulle modalità operative di pagamento.
Trattamento speciale di disoccupazione per l’industria
In materia di industria, la legge abroga in via generale l’art. 8 e i commi 2 e 3 dell’art. 9 della legge n. 1115/1968, ma conserva l’efficacia di tali disposizioni per i lavoratori il cui rapporto di lavoro si sia risolto, o si risolva, a seguito di un’intimazione di licenziamento disposta prima dell’11 agosto 1991, data di entrata in vigore della legge. L’intimazione di licenziamento viene definita come la manifestazione formale e scritta della volontà di recesso del datore di lavoro, debitamente datata.
Viene inoltre precisato che, con effetto dall’11 agosto 1991, sono abrogati anche l’art. 4, comma 1, della legge n. 464/1972 e l’art. 4-ter del D.L. n. 80/1978, relativi alle proroghe per crisi settoriali, locali o aziendali.
Trasformazione in indennità di mobilità
L’art. 22, comma 7, della legge prevede la trasformazione del trattamento speciale di disoccupazione ex lege n. 1115/1968 in indennità di mobilità per i lavoratori licenziati entro il 10 agosto 1991, purché iscritti nelle liste di mobilità e rientranti in una delle seguenti situazioni:
- lavoratori già titolari o potenzialmente titolari, all’11 agosto 1991, di proroghe del trattamento per crisi economica settoriale o locale o per crisi aziendale;
- lavoratori licenziati da imprese operanti nelle aree del Mezzogiorno, ancora beneficiari o aventi titolo al trattamento all’11 agosto 1991;
- lavoratori licenziati da imprese per le quali risulti accertata una crisi settoriale, locale o aziendale ancora operante all’11 agosto 1991.
La circolare chiarisce che, nei casi sub b) e c), la decorrenza del trattamento speciale può essere successiva all’11 agosto 1991 per effetto delle regole sulla carenza e sui termini di domanda. Per i lavoratori di cui alla lettera c), la norma riguarda anche i casi di imprese, o singoli stabilimenti, interessati da decreti ministeriali di proroga ancora efficaci alla data dell’11 agosto 1991, tenuto conto dei periodi indicati nei singoli decreti e della permanenza della crisi aziendale.
Durata, importo e riduzioni
La nuova indennità di mobilità spetta con decorrenza dalla data di entrata in vigore della legge, oppure dalla successiva data di decorrenza del trattamento speciale nei casi indicati. L’importo è pari:
- al 100% del trattamento speciale per i primi dodici mesi;
- all’80% per i periodi successivi.
La durata massima della prestazione è fissata in:
- 12 mesi in via generale;
- 24 mesi per chi ha compiuto 40 anni;
- 36 mesi per chi ha compiuto 50 anni.
Per i lavoratori licenziati da imprese operanti nelle aree del Mezzogiorno, la durata è ulteriormente prolungata di 12 mesi. In ogni caso, la durata va ridotta di un numero di giornate pari a quelle già fruite a titolo di trattamento speciale, fino a un massimo di 180 giornate. Il possesso del requisito anagrafico va verificato con riferimento alla data di decorrenza della nuova prestazione.
Adempimenti e regime provvisorio di erogazione
La circolare richiama il messaggio n. 47791 del 13 agosto 1991, con il quale è stata disposta la prosecuzione dei pagamenti delle prestazioni di disoccupazione, nei limiti di durata previsti dalla disciplina previgente, a titolo di anticipazione dell’indennità di mobilità. Poiché l’iscrizione nelle liste di mobilità è condizione essenziale per il diritto alla nuova prestazione, la liquidazione oltre tali limiti può avvenire solo dopo l’accertamento del diritto all’iscrizione.
Le SAP devono quindi contattare gli Uffici periferici del Ministero del Lavoro per ottenere, nelle more della formazione delle liste, un’apposita attestazione della sussistenza del requisito. Con tale attestazione viene superata l’eventuale riserva apposta ai pagamenti. Il messaggio allegato impone inoltre che i pagamenti siano effettuati con esplicita riserva di ripetizione delle somme, mediante una specifica comunicazione agli interessati.
Ai beneficiari dell’indennità di mobilità si applicano anche le norme sulla sospensione e sulla decadenza previste dagli artt. 8 e 9 della legge n. 223/1991. I periodi di godimento sono utili ai fini pensionistici e danno diritto all’assegno per il nucleo familiare, previa domanda alla sede competente con la modulistica in uso.
Trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia
Per l’edilizia, l’art. 11, comma 1, modifica il requisito contributivo richiesto per il trattamento speciale di disoccupazione. Nel biennio precedente la cessazione del rapporto devono risultare versati o dovuti almeno 10 contributi mensili o 43 contributi settimanali per lavoro svolto nel settore edile. La norma elimina il requisito relativo al lavoro prestato in settori diversi dall’edilizia e innalza il requisito contributivo per il lavoro edile rispetto alla disciplina previgente.
La circolare precisa che il nuovo requisito si applica ai rapporti cessati non prima dell’entrata in vigore della legge; per quelli cessati anteriormente all’11 agosto 1991 continuano a valere i requisiti previgenti.
Proroghe e prestazioni transitorie nell’edilizia
Viene abrogato il comma dell’art. 12 della legge n. 427/1975 che consentiva proroghe oltre il 180° giorno. Resta invece ferma la possibilità di prolungare fino a 180 giorni il trattamento speciale nei casi di crisi economiche settoriali o locali dell’edilizia dichiarate con decreto interministeriale.
Sul piano transitorio, i lavoratori che all’11 agosto 1991 erano titolari di proroghe del trattamento speciale continuano a beneficiarne per un massimo di 18 mesi, elevabili a 27 mesi se licenziati da impresa operante nelle aree del Mezzogiorno. Anche in questo caso la durata va ridotta delle giornate già fruite, fino a un massimo di 180. La prestazione rimane quella del trattamento speciale per l’edilizia e continuano quindi ad applicarsi le relative norme vigenti.
La legge n. 223/1991 consente inoltre, se ne ricorrono i presupposti, l’applicazione dell’art. 7, commi 5 e 6, in tema di pagamento anticipato della prestazione e di fruizione fino al raggiungimento dell’età pensionabile, sempre a condizione che il lavoratore risulti iscritto nelle liste di mobilità.
Nuova prestazione per grave crisi occupazionale nell’edilizia
L’art. 11, comma 2, introduce una ulteriore prestazione speciale per l’edilizia, destinata a disoccupati licenziati da aziende operanti in aree nelle quali il CIPI abbia accertato una grave crisi occupazionale derivante dal completamento di impianti industriali o di grandi opere pubbliche. La prestazione può essere corrisposta per un massimo di 18 mesi, elevabili a 27 nelle aree del Mezzogiorno.
Per accedervi occorre che ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:
- il licenziamento sia avvenuto dopo un avanzamento dei lavori superiore al 70%;
- il lavoratore sia stato occupato senza soluzione di continuità presso una o più imprese edili per almeno 18 mesi;
- il lavoratore risieda nell’area interessata dal completamento dei lavori o in circoscrizioni con determinati rapporti tra iscritti alla prima classe di collocamento e popolazione.
L’importo è pari al 100% del trattamento straordinario di integrazione salariale per i primi dodici mesi e all’80% dal tredicesimo mese in poi. La decorrenza può essere fissata, se ne ricorrono i presupposti, al 1° gennaio 1989. Tuttavia, per la concreta attuazione sono necessari i decreti ministeriali attuativi delle deliberazioni CIPI, e la circolare rinvia a successive istruzioni. È inoltre segnalata la sovrapposizione, in parte, con il trattamento speciale di disoccupazione previsto dall’art. 2, commi 3 e 4, del D.L. n. 108/1991, convertito dalla legge n. 169/1991.
Istruzioni operative contenute nel messaggio allegato
Il messaggio n. 47791 del 13 agosto 1991 precisa che, per i titolari del trattamento speciale ex lege n. 1115/1968, i pagamenti relativi ai periodi successivi al 10 agosto 1991 devono continuare come anticipazione dell’indennità di mobilità, nel limite della durata massima del trattamento originario o delle eventuali proroghe. Poiché può venire meno retroattivamente il diritto all’iscrizione nelle liste di mobilità, i pagamenti devono essere effettuati con esplicita riserva di ripetizione delle somme e con apposita comunicazione individuale.
Per il trattamento speciale ex lege n. 427/1975, invece, i pagamenti devono proseguire con le ordinarie modalità e nei limiti temporali dei singoli provvedimenti di proroga, poiché la legge consente espressamente la prosecuzione anche oltre il 10 agosto 1991. La continuità dell’erogazione è confermata anche per i lavoratori che, al 10 agosto 1991, avevano diritto alla prestazione per la normale durata di 90 giorni.
Punti principali
Trattamento speciale di disoccupazione per l’industria: abrogazioni e regime transitorio
La legge abroga, in generale, l’art. 8 e i commi 2 e 3 dell’art. 9 della legge n. 1115/1968, ma tali norme continuano ad applicarsi in via transitoria ai lavoratori il cui rapporto si sia risolto, o si risolva, a seguito di un’intimazione di licenziamento formale, scritta e datata, anteriore all’11 agosto 1991. Sono inoltre abrogati, con effetto dall’11 agosto 1991, i provvedimenti che consentivano proroghe per crisi settoriali o locali e per crisi aziendali.
Trasformazione in indennità di mobilità per i lavoratori dell’industria
Per i lavoratori licenziati entro il 10 agosto 1991, in alcune situazioni previste dalla norma, il trattamento speciale ex lege n. 1115/1968 è trasformato in indennità di mobilità, purché gli interessati siano iscritti nelle liste di mobilità. La trasformazione riguarda: lavoratori già beneficiari o potenzialmente beneficiari di proroghe; lavoratori licenziati da imprese del Mezzogiorno ancora beneficiari o aventi titolo al trattamento; lavoratori licenziati da imprese con crisi settoriale, locale o aziendale ancora operante all’11 agosto 1991. La decorrenza della prestazione può essere successiva all’11 agosto 1991 per effetto delle regole su carenza e domanda.
Durata, importi e riduzioni della nuova indennità di mobilità
L’indennità di mobilità spetta per un massimo di 12 mesi, elevati a 24 mesi per chi ha compiuto 40 anni e a 36 mesi per chi ha compiuto 50 anni; per i lavoratori del Mezzogiorno tali durate sono aumentate di ulteriori 12 mesi. L’importo è pari al 100% del trattamento speciale per i primi 12 mesi e all’80% per i periodi successivi. La durata va ridotta di un numero di giornate pari a quelle già percepite a titolo di trattamento speciale, fino a un massimo di 180 giornate.
Adempimenti operativi e tutele connesse all’indennità di mobilità
L’erogazione delle prestazioni di disoccupazione dopo il 10 agosto 1991 continua, in via di anticipazione, fino ai limiti già previsti, in attesa della formazione delle liste di mobilità. Le SAP devono attivare i contatti con gli Uffici periferici del Ministero del Lavoro per ottenere un’attestazione della sussistenza del diritto all’iscrizione nelle liste. In presenza di tale attestazione viene superata la riserva eventualmente apposta ai pagamenti. Alla prestazione si applicano le norme su sospensione e decadenza previste dagli artt. 8 e 9 della legge n. 223/1991. I periodi di godimento sono utili ai fini pensionistici e danno diritto all’assegno per il nucleo familiare su domanda dell’interessato.
Trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia: nuovo requisito contributivo
Per il trattamento speciale di disoccupazione nell’edilizia, l’art. 11 modifica il requisito contributivo: nel biennio anteriore alla cessazione del rapporto devono risultare versati o dovuti almeno 10 contributi mensili o 43 settimanali per lavoro nel settore edile. Viene eliminato il precedente requisito legato a lavoro prestato in altri settori e si precisa che il nuovo requisito si applica ai rapporti cessati non prima dell’entrata in vigore della legge; per i rapporti cessati prima dell’11 agosto 1991 restano validi i requisiti della disciplina previgente.
Abrogazione delle proroghe oltre il 180° giorno e permanenza di alcune proroghe
È abrogato il comma dell’art. 12 della legge n. 427/1975 che consentiva proroghe oltre il 180° giorno. Continua invece ad applicarsi l’art. 12, comma 1, che permette, in caso di crisi economiche settoriali o locali dell’edilizia dichiarate con decreto interministeriale, il prolungamento del trattamento fino a 180 giorni.
Nuova prestazione speciale per l’edilizia in caso di grave crisi occupazionale
L’art. 11, comma 2, introduce una prestazione fino a 18 mesi, elevabili a 27 nelle aree del Mezzogiorno, per disoccupati licenziati da aziende operanti in aree dove il CIPI abbia accertato una grave crisi occupazionale connessa al completamento di impianti industriali o grandi opere pubbliche. Occorre che il licenziamento sia successivo a un avanzamento dei lavori superiore al 70%, che il lavoratore sia stato occupato continuativamente per almeno 18 mesi e che risieda nell’area interessata o in circoscrizioni con specifici rapporti tra iscritti alla prima classe di collocamento e popolazione. La prestazione è pari al 100% del trattamento straordinario di integrazione salariale per i primi 12 mesi e all’80% dal tredicesimo mese; la decorrenza può essere fissata al 1° gennaio 1989, se ricorrono i requisiti. La concreta attuazione è subordinata ai decreti ministeriali attuativi delle deliberazioni CIPI.
Regime transitorio per le proroghe del trattamento speciale nell’edilizia
I lavoratori che alla data dell’11 agosto 1991 avevano titolo alle proroghe del trattamento speciale ex lege n. 427/1975 continuano a beneficiare della prestazione per un massimo di 18 mesi, elevabili a 27 mesi se licenziati da impresa del Mezzogiorno. La durata va ridotta delle giornate già fruite, fino a 180. La prestazione resta quella del trattamento speciale per l’edilizia, con applicazione delle norme vigenti; inoltre, se ne ricorrono i presupposti e con iscrizione nelle liste di mobilità, possono trovare applicazione le facoltà dell’art. 7, commi 5 e 6, della legge n. 223/1991, relative all’anticipazione del pagamento e alla fruizione fino al pensionamento.
Istruzioni operative del messaggio n. 47791 del 13 agosto 1991
Il messaggio allegato dispone che, per i trattamenti ex lege n. 1115/1968 in corso o successivi al 10 agosto 1991, i pagamenti continuino come anticipazione dell’indennità di mobilità, entro i limiti di durata previsti, con esplicita riserva di ripetizione delle somme qualora venga meno il diritto all’iscrizione nelle liste di mobilità. Per il trattamento speciale ex lege n. 427/1975, invece, i pagamenti proseguono con le consuete modalità nei limiti dei singoli decreti di proroga, poiché la legge ne prevede espressamente la prosecuzione anche oltre il 10 agosto 1991, compresi i casi di normale durata di 90 giorni.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di INPS
- Circolare · 15 ott 1991Circolare numero 245 del 15-10-1991
- Circolare · 21 ott 1991Circolare numero 247 del 21-10-1991
- Circolare · 11 ott 1991Circolare numero 243 del 11-10-1991
- Circolare · 11 ott 1991Circolare numero 244 del 11-10-1991
- Circolare · 10 ott 1991Circolare numero 242 del 10-10-1991
- Circolare · 25 ott 1991Circolare numero 248 del 25-10-1991
Cerchi altro? Cerca gratis in INPS →