Circolare numero 247 del 21-10-1991
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare ricorda che entro il 31 ottobre i lavoratori dipendenti e i pensionati con altri redditi devono versare il contributo per le prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale relativo al 1991, calcolato sui redditi complessivi dichiarati ai fini IRPEF per il 1990. Viene precisato che la legge n. 407/1990 ha aumentato dal 4% al 4,20% il contributo di solidarietà sulla quota di reddito oltre i 40 milioni e fino a 100 milioni, lasciando invariata al 5% l’aliquota fino a 40 milioni. La circolare chiarisce inoltre che i trattamenti pensionistici percepiti nel 1990 non vanno considerati per determinare fasce di reddito e aliquote, perché la contribuzione sui redditi di pensione superiori a 18 milioni annui opera solo dal 1° gennaio 1991. Infine, disciplina le modalità di pagamento: uso dei bollettini prestampati per chi ha già versato in passato, mentre i nuovi contribuenti o chi non abbia ricevuto in tempo il bollettino possono procurarsi gli appositi moduli presso INPS e uffici postali.
Versamento contributo S.S.N. per lavoratori dipendenti e pensionati con altri redditi per l'anno 1991
Versamento contributo S.S.N. per lavoratori dipendenti e pensionati con altri redditi per l’anno 1991
La circolare interviene in materia di versamento del contributo per le prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale dovuto per l’anno 1991 dai lavoratori dipendenti e dai pensionati con altri redditi. Essa chiarisce il termine di pagamento, i criteri di calcolo del contributo, la rilevanza o meno dei trattamenti pensionistici percepiti nel 1990 e le modalità operative per l’utilizzo o il reperimento dei bollettini di conto corrente postale.
Termini e base di calcolo
Il versamento deve essere effettuato entro il 31 ottobre. Il contributo è determinato sulla base dei redditi complessivi dichiarati ai fini IRPEF per l’anno 1990.
Misura del contributo
La circolare richiama l’art. 5, comma 13, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, che ha modificato la misura del contributo di solidarietà a decorrere dal 1° gennaio 1991:
- aliquota del 5% sui redditi fino a 40 milioni;
- aliquota del 4,20% sulla fascia di reddito eccedente i 40 milioni annui e fino al limite di 100 milioni.
Esclusione dei trattamenti pensionistici percepiti nel 1990
Viene precisato, anche in risposta a numerosi quesiti degli interessati, che i trattamenti pensionistici percepiti nell’anno 1990 non possono essere considerati ai fini della determinazione delle fasce di reddito e delle aliquote per il contributo dovuto nel 1991. La ragione indicata è che tali trattamenti non erano stati assoggettati a contribuzione di malattia nel 1990. La circolare richiama inoltre:
- l’art. 10, comma 2, della legge 11 marzo 1988, n. 67, che ha soppresso dal 1° gennaio 1989 il contributo di malattia per i pensionati delle amministrazioni statali;
- la seconda parte dell’art. 5, comma 13, della legge n. 407/1990, che ha introdotto la contribuzione sui redditi di pensione di importo annuo lordo superiore a lire 18 milioni con effetto dal 1° gennaio 1991.
Modalità di pagamento
Per i contribuenti che hanno già versato il contributo per il S.S.N. negli anni precedenti, il pagamento deve avvenire mediante i bollettini di conto corrente postale prestampati inviati al domicilio dall’Istituto.
Per chi versa per la prima volta, e non abbia tempestivamente effettuato l’iscrizione alla gestione di appartenenza, è consentito procurarsi gli appositi bollettini presso le sedi INPS e gli uffici postali. In via eccezionale, la stessa modalità è ammessa anche per i soggetti che, pur avendo già pagato negli anni precedenti, non abbiano ricevuto in tempo utile il bollettino prestampato e non possano ottenere il duplicato.
Informazione agli interessati
La circolare affida alle sedi il compito di dare adeguata pubblicità alle istruzioni, utilizzando i consueti canali di informazione, come avvisi e comunicati stampa.
Punti principali
Scadenza e oggetto del versamento
Il termine indicato è il 31 ottobre per il versamento, da parte dei lavoratori dipendenti e dei pensionati con altri redditi, del contributo per le prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale dovuto per l’anno 1991. Il contributo deve essere calcolato sulla base dei redditi complessivi dichiarati ai fini IRPEF per l’anno 1990.
Misure contributive applicabili dal 1° gennaio 1991
La legge 29 dicembre 1990, n. 407, art. 5, comma 13, ha elevato dal 4% al 4,20% il contributo di solidarietà sulla fascia di reddito eccedente i 40 milioni annui e fino al limite di 100 milioni. Rimane invece invariata al 5% l’aliquota dovuta sui redditi fino a 40 milioni.
Trattamenti pensionistici percepiti nel 1990
La circolare precisa che tutti i trattamenti pensionistici percepiti nel 1990 non devono essere considerati per la determinazione delle fasce di reddito e delle aliquote applicabili al contributo dovuto per il 1991, poiché nel 1990 tali trattamenti non erano stati assoggettati a contribuzione di malattia. Si richiama inoltre l’art. 10, comma 2, della legge 11 marzo 1988, n. 67, che ha soppresso dal 1° gennaio 1989 il contributo di malattia a carico dei pensionati delle amministrazioni statali, e la seconda parte dell’art. 5, comma 13, della legge n. 407/1990, che ha assoggettato a contribuzione i redditi di pensione superiori a lire 18 milioni annui lordi con effetto dal 1° gennaio 1991.
Modalità di pagamento per chi ha già versato in passato
I dipendenti e i pensionati che hanno già pagato il contributo per il S.S.N. negli anni precedenti devono utilizzare i bollettini di conto corrente postale prestampati e inviati al loro domicilio dall’Istituto.
Nuovi contribuenti e casi di mancata ricezione del bollettino
I contribuenti che devono pagare il contributo per la prima volta e non hanno provveduto tempestivamente all’iscrizione alla gestione di appartenenza possono versare il contributo procurandosi gli appositi bollettini di conto corrente postale presso le sedi INPS e gli uffici postali. In via eccezionale, lo stesso comportamento è consentito anche ai dipendenti e pensionati che, pur avendo già pagato negli anni precedenti, non abbiano ricevuto in tempo utile il bollettino prestampato e non siano in condizione di ottenere il duplicato.
Diffusione delle istruzioni
Alle sedi è demandato il compito di dare adeguata pubblicità alle indicazioni contenute nella circolare attraverso i consueti canali informativi, come avvisi e comunicati stampa.
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