Circolare numero 250 del 29-10-1991
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare precisa che il criterio transitorio di ragguaglio dei contributi CD/CM versati nel periodo 1957/61, previsto dall’art. 24 della legge n. 9/1963, non si applica fuori dai casi espressamente previsti. Per il diritto a pensione in regime normale il taglio dei contributi va effettuato anno per anno, senza travasi tra annualità, e sono coperti interamente solo gli anni che raggiungono le soglie di 156 giornate per gli uomini e 104 per donne e giovani, con rivalutazione 1,50 per questi ultimi ai fini del diritto a pensione. Gli stessi criteri valgono anche per la ricongiunzione ex lege n. 29/1979 e per il riscatto nella Gestione CD/CM di laurea o periodi 1957/61; tuttavia, per il calcolo dell’anzianità contributiva utile al sistema retributivo, la rivalutazione 1,50 non si applica, perché vale solo per l’accertamento del diritto a pensione.
Criteri di computo dei contributi CD/CM per diritto a pensione, ricongiunzione e riscatto
Criteri di computo dei contributi CD/CM per diritto a pensione, ricongiunzione e riscatto
La circolare interviene per chiarire l’ambito di applicazione del criterio di ragguaglio dei contributi CD/CM relativi al periodo 1957/61, precisando i limiti della disciplina transitoria e le conseguenze operative in materia di pensione, ricongiunzione e riscatto. Il documento distingue con attenzione tra il calcolo del diritto a pensione e la determinazione dell’onere o dell’anzianità contributiva utile al sistema retributivo.
Ambito del criterio transitorio previsto dalla legge n. 9/1963
La circolare richiama il principio già espresso al punto 1.2 della circolare n. 54 del 27 febbraio 1991: il criterio di ragguaglio dei contributi CD/CM complessivamente versati per il periodo 1957/61 a un contributo annuo ogni 104 contributi giornalieri, previsto dall’art. 24 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, vale soltanto per il conseguimento del diritto a pensione nel periodo compreso tra il 1 gennaio 1962 e il 31 dicembre 1971.
Viene quindi precisato che tale criterio ha carattere transitorio e non può essere applicato al di fuori delle ipotesi espressamente previste dalla norma.
Accertamento del diritto a pensione in regime normale
Per la verifica del diritto a pensione in regime ordinario, il taglio dei contributi entro i limiti annui stabiliti dall’art. 5 della legge n. 9/1963 deve essere effettuato anno per anno, anche con riferimento al periodo 1957/61.
La circolare esclude espressamente la possibilità di travaso dei contributi da un anno all’altro e precisa che possono essere considerati interamente coperti di contribuzione soltanto gli anni per i quali risultino versati almeno:
- 156 contributi giornalieri per gli uomini;
- 104 contributi giornalieri per le donne e i giovani.
Rivalutazione dei contributi per donne e giovani
La circolare richiama inoltre l’art. 17 della legge 3 giugno 1975, n. 160, evidenziando che, ai fini dell’accertamento del diritto a pensione, i contributi relativi a donne e giovani devono essere rivalutati con il coefficiente 1,50.
Tale rivalutazione si collega all’equiparazione, decorrente dal 1 gennaio 1975, dei requisiti minimi di contribuzione delle donne e dei giovani a quelli degli uomini.
Ricongiunzione dei periodi CD/CM nell’assicurazione generale obbligatoria
Su richiesta di chiarimenti provenienti da alcune sedi, la circolare estende i medesimi criteri alla determinazione dell’onere a carico degli assicurati che abbiano presentato domanda di ricongiunzione, ai sensi della legge n. 29/1979, dei periodi di contribuzione CD/CM nell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti.
In proposito viene precisato che tali indicazioni comportano la modifica delle disposizioni contenute nel penultimo periodo della lettera c), sub punto 11, della circolare n. 524 R.C.V. - n. 5087 O. - n. 186 B./74 del 4 aprile 1980.
Riscatto nella Gestione CD/CM
Gli stessi criteri devono essere seguiti anche per la determinazione dell’onere di riscatto nella Gestione CD/CM dei periodi di laurea o dei periodi di contribuzione 1957/61 di cui all’art. 11 della legge 2 agosto 1990, n. 233.
La circolare introduce però una distinzione rilevante per il calcolo dell’anzianità contributiva utile al sistema retributivo.
Precisazione sulla rivalutazione ai fini del sistema retributivo
Per il raggiungimento del limite di 156 giornate annue previsto dall’art. 7, comma 9, della legge n. 233/1990, ai fini della determinazione dell’anzianità contributiva necessaria al calcolo della pensione con il sistema retributivo, i contributi versati in favore di donne e giovani per i periodi anteriori al 1975 non devono essere rivalutati con il coefficiente 1,50.
La ragione della precisazione è che la rivalutazione introdotta dall’art. 17 della legge n. 160/1975 è prevista soltanto ai fini dell’accertamento del diritto a pensione e non anche per la diversa finalità del calcolo dell’anzianità contributiva utile al metodo retributivo.
Punti principali
Limite di applicazione del criterio transitorio 1957/61
La circolare chiarisce che il ragguaglio dei contributi CD/CM complessivamente versati per il periodo 1957/61 a un contributo annuo ogni 104 contributi giornalieri, previsto dall’art. 24 della legge 9 gennaio 1963, n. 9 per il conseguimento del diritto a pensione nel periodo 1 gennaio 1962 - 31 dicembre 1971, ha natura transitoria e non può essere esteso oltre le ipotesi espressamente previste dalla norma.
Accertamento del diritto a pensione in regime normale
Per la verifica del diritto a pensione in regime ordinario, il taglio dei contributi entro i limiti annui dell’art. 5 della legge n. 9/1963 deve essere effettuato anno per anno, anche con riferimento al periodo 1957/61, senza possibilità di trasferire contributi da un anno all’altro. Possono considerarsi interamente coperti soltanto gli anni in cui risultino versati almeno 156 contributi giornalieri per gli uomini e 104 per le donne e i giovani.
Rivalutazione dei contributi di donne e giovani
Ai fini del diritto a pensione, i contributi relativi a donne e giovani devono essere rivalutati con coefficiente 1,50 ai sensi dell’art. 17 della legge 3 giugno 1975, n. 160, che ha equiparato dal 1 gennaio 1975 i requisiti minimi di contribuzione di queste categorie a quelli degli uomini.
Ricongiunzione dei periodi CD/CM ex lege n. 29/1979
I criteri indicati per il punto 1.2 della circolare n. 54 del 27 febbraio 1991 si applicano anche alla determinazione dell’onere a carico degli assicurati che abbiano richiesto la ricongiunzione, ai sensi della legge n. 29/1979, dei periodi di contribuzione CD/CM nell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti. In tal senso risultano modificate le precedenti disposizioni richiamate dalla circolare n. 524 R.C.V. - n. 5087 O. - n. 186 B./74 del 4 aprile 1980.
Riscatto nella Gestione CD/CM di laurea e periodi 1957/61
Gli stessi criteri devono essere utilizzati per determinare l’onere del riscatto nella Gestione CD/CM dei periodi di laurea o dei periodi di contribuzione 1957/61 previsti dall’art. 11 della legge 2 agosto 1990, n. 233.
Precisazione sul limite di 156 giornate per il calcolo retributivo
Per il raggiungimento del limite di 156 giornate annue richiesto dall’art. 7, comma 9, della legge n. 233/1990 ai fini della determinazione dell’anzianità contributiva utile al calcolo della pensione con il sistema retributivo, i contributi versati a favore di donne e giovani per periodi anteriori al 1975 non devono essere rivalutati con il coefficiente 1,50. La circolare precisa infatti che tale rivalutazione è prevista dall’art. 17 della legge n. 160/1975 soltanto per l’accertamento del diritto a pensione.
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