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Circolare

Circolare numero 252 del 31-10-1991

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare integra le istruzioni già fornite con le circolari n. 211/1991 e n. 161/1991, precisando le modalità contabili di rilevazione nel piano dei conti dei contributi introdotti dalla legge n. 223/1991 e del contributo di solidarietà previsto dall’art. 9-bis della legge n. 166/1991. Vengono indicati i conti da utilizzare per il finanziamento della cassa integrazione ordinaria e straordinaria, dell’indennità di mobilità e dei rimborsi, nonché i nuovi conti istituiti per il contributo di solidarietà del 10% dovuto dai datori di lavoro sulle somme accantonate o versate a casse e fondi. La circolare richiama inoltre l’aggiornamento della procedura DM, che provvede all’imputazione automatica degli importi sui relativi conti in base ai codici già comunicati.

Istruzioni contabili sui contributi ex leggi n. 223/1991 e n. 166/1991 da esporre nel mod. DM 10

Istruzioni contabili per i contributi ex leggi n. 223/1991 e n. 166/1991

La circolare fornisce le istruzioni contabili conseguenti alle innovazioni già comunicate con le circolari n. 211 del 9 agosto 1991 e n. 161 del 20 giugno 1991. L’obiettivo è individuare i conti del piano dei conti da utilizzare per la rilevazione dei contributi dovuti nel mod. DM 10 in relazione alla legge n. 223/1991, che disciplina cassa integrazione, mobilità e disoccupazione, e al contributo di solidarietà introdotto dall’art. 9-bis della legge n. 166/1991.

Legge n. 223/1991: contributo per la cassa integrazione ordinaria

La legge n. 223/1991 ha esteso il trattamento ordinario di cassa integrazione, già previsto per determinati settori e per gli operai, anche agli impiegati e ai quadri appartenenti agli stessi settori produttivi. Di conseguenza, anche per tali lavoratori è dovuto il contributo per il finanziamento del trattamento ordinario.

Sul piano contabile, non è stata ritenuta necessaria l’istituzione di nuovi conti per la generalità dei casi: la rilevazione del contributo avviene quindi con gli stessi conti già previsti per la contribuzione dovuta dagli operai.

Per le aziende agricole, invece, poiché il contributo per gli operai agricoli non viene versato con il mod. DM 10, sono stati istituiti i nuovi conti:

  • PTI 21/10, per i contributi di competenza degli anni precedenti;
  • PTI 21/70, per i contributi di competenza dell’anno in corso.

Legge n. 223/1991: contributo per la cassa integrazione straordinaria

La legge ha modificato il campo di intervento del trattamento straordinario di cassa integrazione, estendendolo ad altri settori e riducendone al tempo stesso l’area di applicazione mediante l’introduzione di un limite occupazionale. Tali modifiche non hanno comportato, secondo la circolare, particolari esigenze di natura contabile.

Il contributo per il finanziamento del trattamento straordinario continua pertanto a essere rilevato ai conti già esistenti, senza nuove istituzioni contabili specifiche.

Legge n. 223/1991: finanziamento dell’indennità di mobilità

La circolare richiama l’indennità di mobilità prevista per i lavoratori che, dopo l’ammissione al trattamento straordinario di cassa integrazione, non possono essere reimpiegati, oppure che sono stati licenziati per riduzione o trasformazione dell’attività o per cessazione della stessa.

Per il relativo finanziamento, oltre al contributo di cui all’art. 5, la legge prevede due ulteriori contributi:

  • contributo permanente dello 0,30%, ai sensi dell’art. 16, comma 2, lettera a);
  • contributo transitorio dello 0,35% per il 1991 e dello 0,43% per il 1992, ai sensi dell’art. 7, comma 11.

Per la loro rilevazione sono stati istituiti i seguenti nuovi conti:

  • GAU 21/16 e GAU 21/76 per il contributo di cui all’art. 7, rispettivamente per competenza degli anni precedenti e dell’anno in corso;
  • GAU 21/17 e GAU 21/77 per il contributo di cui all’art. 16, rispettivamente per competenza degli anni precedenti e dell’anno in corso.

Rimborsi dei contributi previsti dalla legge n. 223/1991

A completamento della disciplina contabile, la circolare istituisce nuovi conti per l’eventuale rimborso dei contributi trattati:

  • GAU 34/03, per il rimborso del contributo per il finanziamento dei trattamenti straordinari di integrazione salariale;
  • GAU 34/06, per il rimborso del contributo di cui all’art. 7 della legge n. 223/1991;
  • GAU 34/07, per il rimborso del contributo di cui all’art. 16 della legge n. 223/1991;
  • PTI 34/00, reso movimentabile dalle sedi, per il rimborso dei contributi alle aziende agricole.

Legge n. 166/1991: contributo di solidarietà ex art. 9-bis

L’art. 9-bis della legge n. 166/1991 introduce, al secondo comma, un contributo di natura solidaristica il cui gettito affluisce alle gestioni pensionistiche cui sono obbligatoriamente iscritti i lavoratori. Il contributo è fissato nella misura del 10%, è totalmente a carico del datore di lavoro e si calcola sugli importi accantonati o versati a casse e fondi dai datori di lavoro stessi.

La circolare richiama che, con la precedente n. 161 del 20 giugno 1991, sono già stati forniti i chiarimenti, le modalità e i codici per esporre il contributo sul mod. DM 10.

Contabilizzazione del contributo di solidarietà

Poiché il contributo è destinato alla gestione pensionistica cui è iscritto il lavoratore, si è reso necessario istituire nuovi conti per la rilevazione del gettito, distinti per ciascuna gestione e fondo interessati dalla norma. I conti sono indicati nell’allegato n. 2 e sono articolati in relazione alla competenza degli anni precedenti e dell’anno in corso.

La circolare evidenzia inoltre che la procedura DM, appositamente aggiornata, provvede a imputare automaticamente gli importi indicati nei mod. DM 10 ai relativi conti sulla base dei C.S.C. e dei Codici Autorizzazione già comunicati con la circolare n. 161/1991.

Allegati e variazioni al piano dei conti

Gli allegati riportano le variazioni al piano dei conti per la registrazione dei contributi e dei rimborsi. In particolare:

  • l’allegato n. 1 contiene i conti relativi alla legge n. 223/1991 e ai rimborsi connessi;
  • l’allegato n. 2 contiene i conti relativi al contributo di solidarietà dell’art. 9-bis della legge n. 166/1991.

La circolare, quindi, ha natura eminentemente operativa e contabile: definisce i conti da utilizzare, distingue tra competenza degli anni precedenti e dell’anno in corso, e conferma l’automatismo di imputazione della procedura DM per gli importi esposti sul mod. DM 10.

Punti principali

Legge n. 223/1991: cassa integrazione ordinaria

L’estensione del trattamento ordinario di cassa integrazione anche agli impiegati e quadri dei settori già coperti per gli operai comporta il versamento del relativo contributo anche per tali lavoratori. Per la rilevazione contabile non sono stati istituiti nuovi conti, salvo il caso delle aziende agricole, per le quali sono stati creati i conti PTI 21/10 e PTI 21/70, distinti in base alla competenza degli anni precedenti o dell’anno in corso.

Legge n. 223/1991: cassa integrazione straordinaria

Per il contributo destinato al finanziamento del trattamento straordinario di cassa integrazione la legge ha modificato l’ambito di applicazione, ma non ha richiesto innovazioni contabili particolari. Il contributo continua quindi a essere rilevato con i conti già esistenti.

Legge n. 223/1991: indennità di mobilità

Per il finanziamento dell’indennità di mobilità la legge prevede, oltre al contributo di cui all’art. 5, un contributo permanente dello 0,30% ai sensi dell’art. 16, comma 2, lettera a), e un contributo transitorio dello 0,35% per il 1991 e dello 0,43% per il 1992 ai sensi dell’art. 7, comma 11. Per la contabilizzazione sono istituiti i conti GAU 21/16 e GAU 21/76 per l’art. 7, e GAU 21/17 e GAU 21/77 per l’art. 16, distinti secondo la competenza degli anni precedenti o dell’anno in corso.

Rimborsi dei contributi della legge n. 223/1991

Sono previsti nuovi conti per la rilevazione degli eventuali rimborsi: GAU 34/03 per il rimborso del contributo per il trattamento straordinario di integrazione salariale, GAU 34/06 per il rimborso del contributo di cui all’art. 7, GAU 34/07 per il rimborso del contributo di cui all’art. 16, e PTI 34/00, reso movimentabile dalle sedi, per il rimborso dei contributi alle aziende agricole.

Legge n. 166/1991: contributo di solidarietà ex art. 9-bis

L’art. 9-bis introduce un contributo di natura solidaristica, pari al 10%, interamente a carico del datore di lavoro, calcolato sugli importi accantonati o versati a casse e fondi. Il gettito affluisce alle gestioni pensionistiche cui risultano iscritti i lavoratori.

Conti istituiti per il contributo di solidarietà

Per la rilevazione del gettito sono stati istituiti nuovi conti per ogni gestione e fondo interessati. L’elenco è riportato nell’allegato n. 2 e comprende conti distinti per aziende generiche e per specifici istituti bancari, con articolazione tra competenza degli anni precedenti e dell’anno in corso.

Aggiornamento procedura DM

La procedura DM, opportunamente aggiornata, imputa automaticamente ai relativi conti gli importi esposti sui mod. DM 10 secondo i codici già comunicati con la circolare n. 161/1991, sulla base dei CSC e dei codici autorizzazione.

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