Cassazione Penale, Sentenza n. 766/2025 del 09/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della condanna per ricettazione: si lamenta la violazione di legge e vizio di motivazione perché, secondo la difesa, la prova non dimostrerebbe la consapevolezza della provenienza illecita degli assegni (sostegno difensivo fondato sulle dichiarazioni di Sebastiano Trovato e sull'assenza di una documentazione di fornitura). Si deduce altresì la mancata valutazione della particolare tenuità del fatto (art. 648 c.p., comma 4) e la conseguente non applicazione della non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p., oltre alla richiesta di una rideterminazione della pena in termini più favorevoli. Si solleva infine che, in presenza di dubbio non irragionevole sulla convinzione del Fiore circa la liceità della provenienza, sarebbe dovuta seguire l'assoluzione ai sensi dell'art. 530, comma 2, c.p.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché articolato con censure manifestamente infondate o non consentite in sede di legittimità. Ha confermato la ricostruzione dei giudici di merito secondo cui Fiore aveva effettivamente ricevuto gli assegni poi risultati oggetto di denuncia per smarrimento e con firma falsa; i giudici avevano ritenuto non credibile la versione difensiva per la mancanza di documentazione comprovante la fornitura e per l'entità degli assegni (complessivi €15.000). La Corte ha escluso la riconducibilità alla fattispecie attenuata dell'art. 648, comma 4, per l'entità non modesta della somma e ha ritenuto inapplicabile l'art. 131-bis; ha rilevato inoltre che la pena inflitta corrispondeva al minimo edittale con massima riduzione per le attenuanti generiche, perciò non meritevole di ulteriore riduzione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare €3.000 alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 648 cod. pen. (ricettazione), comma 4
I giudici di merito e la Corte hanno ritenuto che la somma e le circostanze non consentivano di qualificare il fatto come 'lieve' ai fini dell'ipotesi attenuata del quarto comma; pertanto la fattispecie aggravata resta applicabile.
art. 131-bis cod. pen. (non punibilità per particolare tenuità del fatto)
Non applicata perché la valutazione del fatto ha escluso la particolare tenuità, data l'entità economica e le modalità dell'operazione; dunque non sussistono i presupposti per la non punibilità.
art. 530, comma 2, cod. proc. pen.
La norma invocata dalla difesa (assoluzione per insufficienza di prove/con dubbio non irragionevole) non è stata ritenuta applicabile: la Cassazione ricorda che il sindacato di legittimità non può riconsiderare liberamente le prove, salvo illogicità manifesta e decisiva della motivazione, assente nel caso.
art. 616 cod. proc. pen.
Articolo richiamato per la condanna al versamento di una somma alla Cassa delle Ammende a carico del ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In reati di ricettazione la prova della 'consapevolezza della provenienza illecita' può essere ricavata anche da circostanze fattuali (assenza di documentazione commerciale, importo rilevante, anomalie nella titolarità o firma degli assegni, protesti) oltre che da dichiarazioni testimoniali.
- La valutazione della prova e del dubbio ragionevole è prerogativa dei giudici di merito: la Cassazione interviene solo se la motivazione è manifestamente illogica o contraddittoria, non per riesaminare autonomamente i fatti.
- La particolare tenuità (art. 648, comma 4) e la non punibilità per tenuità (art. 131-bis) richiedono una valutazione concreta e motivata dell'entità e delle modalità del fatto: importi non modesti e circostanze che evidenziano consapevolezza ostano al loro riconoscimento.
- Per ottenere l'assoluzione o la derubricazione/attenuazione è fondamentale che la difesa produca prove documentali convincenti (fatture, DDT, pagamenti tracciati) che giustifichino la liceità dell'acquisizione o la genuina credenza nella liceità.
Testo integrale
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