Sentenza n. 269/2026 - Ancona, Sezione 2
per l'esecuzione del giudicato della sentenza del Tribunale di Macerata n. 263/2024, depositata e resa pubblica il 12.05.2025, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 605/2023, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 30.07.2025, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 04.12.2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Macerata che aveva riconosciuto il diritto al beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, l. 107/2015 e condannato il Ministero al pagamento delle somme dovute
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Macerata, Sezione lavoro e previdenza, passata in giudicato e regolarmente notificata al Ministero. La pronuncia aveva riconosciuto il diritto della docente a fruire del beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, l. 107/2015, condannando il Ministero e le articolazioni territoriali competenti all'assegnazione delle somme dovute per gli anni scolastici accertati, oltre alle spese di lite. La ricorrente ha dedotto l'inottemperanza dell'Amministrazione e chiesto il pagamento delle somme liquidate. Il ricorso è stato proposto dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo giudiziale, previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996. È stata inoltre richiesta la corresponsione dell'indennizzo previsto dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso procedibile, poiché tra la notificazione della sentenza all'Amministrazione e la proposizione del ricorso era decorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996. Nel merito, ha accertato l'inottemperanza del Ministero, rilevando che il giudicato non era stato eseguito e che l'Amministrazione, costituitasi solo formalmente, non aveva opposto ragioni contrarie alla spettanza o all'azionabilità della pretesa. Ha quindi ordinato l'integrale esecuzione della sentenza del Tribunale di Macerata, salvo le somme eventualmente già corrisposte, entro 30 giorni dalla notificazione a istanza di parte o dalla comunicazione amministrativa della decisione. Per il caso di ulteriore inerzia ha nominato un Commissario ad acta, individuato nel dirigente della competente Direzione generale del Ministero, attribuendogli il compito di provvedere entro i successivi 120 giorni, anche adottando gli atti contabili e organizzativi necessari. Ha invece respinto la domanda di indennizzo ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., non ravvisando particolari motivi per dubitare del sollecito adempimento e ritenendo sufficiente, quale misura acceleratoria, la nomina del Commissario ad acta. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 800, oltre accessori e spese generali, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, l. 107/2015
La sentenza del giudice ordinario, costituente il titolo oggetto di ottemperanza, aveva riconosciuto alla ricorrente il diritto al beneficio previsto da tale disposizione e alle somme conseguenti.
art. 14 d.l. 669/1996
Il ricorso per ottemperanza nei confronti dell'Amministrazione è stato ritenuto procedibile perché era decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo giudiziale.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
L'indennizzo richiesto per l'inottemperanza è stato negato in assenza di particolari motivi per dubitare del sollecito adempimento, essendo stata ritenuta sufficiente la nomina del Commissario ad acta.
art. 39 c.p.a.
Richiamato, insieme all'art. 93 c.p.c., quale fondamento della distrazione delle spese in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
art. 93 c.p.c.
Richiamato quale base della distrazione delle spese processuali a favore del difensore antistatario.
Massime di principio
- Il ricorso per ottemperanza a un titolo giudiziale nei confronti della pubblica amministrazione è procedibile quando siano decorsi, dalla notificazione del titolo all'amministrazione, i 120 giorni previsti dall'art. 14 d.l. 669/1996 prima della proposizione dell'azione.
- L'inottemperanza sussiste quando l'amministrazione non abbia dato integrale esecuzione a una sentenza passata in giudicato che riconosce una posizione creditoria e condanna l'amministrazione al pagamento delle somme dovute; in tal caso il giudice può ordinare l'adempimento entro un termine prefissato, detratte le somme eventualmente già corrisposte.
- In sede di ottemperanza, la nomina preventiva di un Commissario ad acta costituisce una misura idonea ad assicurare l'esecuzione del giudicato in caso di ulteriore inerzia dell'amministrazione, con attivazione su istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato per adempiere.
- L'indennizzo previsto dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non deve essere riconosciuto automaticamente per la mera inottemperanza: può essere negato quando non emergano particolari ragioni per dubitare del sollecito adempimento e la nomina del Commissario ad acta sia ritenuta misura sufficientemente acceleratoria.
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