Regolamento (UE) 2016/710
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/710 della Commissione, del 12 maggio 2016, che modifica il regolamento (UE) n. 37/2010 per quanto riguarda la sostanza «carbonato di rame» (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna l’elenco UE delle sostanze farmacologicamente attive ai fini dei limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale, inserendo il carbonato di rame nella tabella 1 dell’allegato del regolamento (UE) n. 37/2010. Sulla base del parere dell’EMA, la sostanza è classificata come "LMR non richiesto" per tutte le specie da produzione alimentare. La modifica è adottata in attuazione del regolamento (CE) n. 470/2009 e si applica direttamente in tutti gli Stati membri.
Modifica del regolamento (UE) n. 37/2010 per inserire il carbonato di rame nella tabella delle sostanze farmacologicamente attive, con classificazione "LMR non richiesto" per tutte le specie da produzione alimentare.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica alle sostanze farmacologicamente attive destinate all'uso in medicinali veterinari per animali da produzione alimentare e incide sulla classificazione dei limiti massimi di residui (LMR) negli alimenti di origine animale. Riguarda, in particolare, il carbonato di rame e l’aggiornamento della tabella 1 dell’allegato del regolamento (UE) n. 37/2010. È applicabile in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Modifica del regolamento (UE) n. 37/2010 per il carbonato di rame
Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/710 della Commissione interviene sul sistema europeo dei limiti massimi di residui (LMR) delle sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale. La modifica è adottata nel quadro del regolamento (CE) n. 470/2009 e si fonda sul parere dell’Agenzia europea per i medicinali (EMA), che ha ritenuto non necessario fissare un LMR per il carbonato di rame in tutte le specie da produzione alimentare.
Contesto normativo e base giuridica
La Commissione richiama l’articolo 17 del regolamento (CE) n. 470/2009, secondo cui gli LMR per le sostanze farmacologicamente attive destinate a medicinali veterinari o biocidi nel settore zootecnico sono determinati con regolamento. Richiama inoltre la funzione della tabella 1 dell’allegato del regolamento (UE) n. 37/2010, che elenca le sostanze e la relativa classificazione in materia di LMR negli alimenti di origine animale.
Valutazione scientifica dell’EMA
Il carbonato di rame non figurava ancora nella tabella 1. L’EMA ha ricevuto una domanda di determinazione degli LMR per la sostanza in tutte le specie da produzione alimentare e, sulla base del parere del comitato per i medicinali veterinari, ha concluso che, ai fini della tutela della salute umana, non è necessario fissare un LMR. Il regolamento precisa anche che l’articolo 5 del regolamento (CE) n. 470/2009 non si applica, poiché tale disposizione riguarda la possibilità di estendere LMR già fissati ad altri prodotti o specie, mentre qui non è stato necessario determinarne alcuno.
Modifica della tabella 1 dell’allegato del regolamento (UE) n. 37/2010
L’allegato del regolamento di esecuzione inserisce una nuova voce in ordine alfabetico nella tabella 1. Per il carbonato di rame sono indicati i seguenti elementi:
- residuo marcatore: non pertinente;
- specie animale: tutte le specie da produzione alimentare;
- LMR: LMR non richiesto;
- tessuti campione: non pertinente;
- altre disposizioni: nessuna;
- classificazione terapeutica: tubo digerente e metabolismo/integratore minerale.
Entrata in vigore ed effetti
L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo ribadisce la natura vincolante e la diretta applicabilità del regolamento in tutti gli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.
Disposizioni principali
Inserimento del carbonato di rame nell’allegato del regolamento (UE) n. 37/2010
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 secondo quanto previsto nell’allegato del regolamento di esecuzione. Nella tabella 1 viene inserita, in ordine alfabetico, una voce relativa al carbonato di rame.
Classificazione LMR del carbonato di rame
Per il carbonato di rame la tabella riporta: residuo marcatore "non pertinente"; specie animale "tutte le specie da produzione alimentare"; LMR "LMR non richiesto"; tessuti campione "non pertinente"; altre disposizioni "nessuna"; classificazione terapeutica "tubo digerente e metabolismo/integratore minerale".
Base giuridica e motivazione scientifica
Il regolamento si fonda sul regolamento (CE) n. 470/2009, in particolare sugli articoli 14 e 17. Considera il parere dell’EMA, che, sulla base del parere del comitato per i medicinali veterinari, ha stabilito che non è necessario determinare un LMR per il carbonato di rame in tutte le specie da produzione alimentare.
Entrata in vigore e diretta applicabilità
Ai sensi dell’articolo 2, il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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