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Regolamento

Regolamento (UE) 2016/711

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/711 della Commissione, del 12 maggio 2016, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

Normativa europea32016R0711

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento stabilisce i valori forfettari all'importazione da utilizzare per determinare il prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli. Esso attua la disciplina prevista dal regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, che impone alla Commissione un calcolo giornaliero sulla base di dati variabili. I valori sono riportati in allegato per specifici codici NC e paesi terzi di origine.

Fissazione dei valori forfettari all'importazione per taluni ortofrutticoli ai fini della determinazione del prezzo di entrata.

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni nell'Unione di taluni prodotti ortofrutticoli freschi individuati tramite codice NC nell'allegato, limitatamente alle origini/pesi specificati per ciascun prodotto. Rileva per gli operatori che dichiarano tali merci in importazione ai fini del calcolo del prezzo di entrata previsto dalla disciplina UE del settore ortofrutticolo. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/711 della Commissione fissa, per una serie di ortofrutticoli individuati nell'allegato, i valori forfettari all'importazione utilizzati per determinare il prezzo di entrata. Il provvedimento si inserisce nel quadro dell'organizzazione comune dei mercati agricoli e dà attuazione alla disciplina applicativa del regolamento (UE) n. 543/2011.

Quadro normativo di riferimento

La base giuridica è costituita dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea, dal regolamento (UE) n. 1308/2013 e dal regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1. Nei considerando si precisa che i valori forfettari all'importazione sono determinati dalla Commissione in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round e che il calcolo avviene ogni giorno feriale sulla base di dati giornalieri variabili.

Ambito applicativo e funzione dei valori forfettari

Il regolamento riguarda le importazioni da paesi terzi di taluni prodotti ortofrutticoli freschi per i quali il prezzo di entrata è determinato secondo la disciplina UE. I valori sono differenziati per codice NC e per origine, con riferimento ai codici paese indicati nell'allegato. La funzione pratica è quella di fornire il parametro tariffario/valutativo da usare nell'applicazione del prezzo di entrata.

Contenuto dispositivo

L'articolo 1 stabilisce che i valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli indicati nell'allegato al presente regolamento. L'allegato contiene gli importi espressi in EUR/100 kg per i codici NC elencati, tra cui 0702 00 00, 0707 00 05, 0709 93 10, 0805 10 20, 0805 50 10 e 0808 10 80, con valori distinti a seconda dell'origine (ad esempio MA, TR, EG, IL, ZA, AR, BR, CL, CN, NZ, US e ZZ).

Entrata in vigore e applicazione negli Stati membri

L'articolo 2 prevede l'entrata in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.

Indicazione sul codice "ZZ"

L'allegato specifica che il codice "ZZ" corrisponde a "altre origini", secondo la nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (UE) n. 1106/2012, richiamato a fini classificatori.

Disposizioni principali

Fissazione dei valori forfettari all'importazione

L'articolo 1 rinvia all'allegato del regolamento, nel quale sono fissati i valori forfettari all'importazione ai sensi dell'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011. I valori sono espressi in EUR/100 kg e differiscono per codice NC e origine del prodotto.

Entrata in vigore e applicabilità

L'articolo 2 dispone che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il testo precisa inoltre che è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Contesto normativo e calcolo giornaliero

Nei considerando si richiama il regolamento (UE) n. 1308/2013 e, in particolare, il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, che stabilisce i criteri per la fissazione dei valori forfettari all'importazione per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A. Il valore forfettario è calcolato ciascun giorno feriale sulla base di dati giornalieri variabili.

Allegato con i valori per prodotto e origine

L'allegato elenca i codici NC interessati e i relativi valori per paesi terzi specifici, tra cui MA, TR, ZZ, EG, IL, ZA, AR, BR, CL, CN, NZ e US. Il codice "ZZ" è definito come "altre origini" secondo la nomenclatura dei paesi richiamata dal regolamento (UE) n. 1106/2012.

Come è indicizzato

Materieagricolturaorganizzazione comune dei mercaticommercio esteroortofrutticoli

Testo integrale

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