Regolamento (UE) 2016/791
Regolamento (UE) 2016/791 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 e (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda il regime di aiuti per la distribuzione di ortofrutticoli, banane e latte negli istituti scolastici
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento riforma in modo organico il sostegno UE alla distribuzione di prodotti agricoli nelle scuole, accorpando i due regimi preesistenti in un quadro comune ma con dotazioni separate per ortofrutticoli e latte. Introduce priorità per prodotti freschi, disciplina più puntualmente strategie nazionali o regionali, misure educative di accompagnamento, criteri di selezione dei prodotti e riparto finanziario. Prevede inoltre poteri delegati e di esecuzione alla Commissione, elimina il principio di cofinanziamento per l'ortofrutta e adegua il regolamento finanziario della PAC.
Modifica il regime UE di aiuti per la distribuzione di ortofrutticoli, latte e prodotti lattiero-caseari negli istituti scolastici, unificando i programmi "frutta e verdura nelle scuole" e "latte nelle scuole".
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri che scelgono di partecipare al programma UE per le scuole e, al loro interno, ai bambini che frequentano regolarmente scuole materne, istituti prescolari e scuole primarie o secondarie amministrati o riconosciuti dalle autorità competenti. Il regime riguarda la distribuzione di ortofrutticoli, banane fresche, latte alimentare, versioni senza lattosio, taluni prodotti lattiero-caseari e, in casi determinati, prodotti dell'allegato V e prodotti agricoli aggiuntivi nelle misure educative di accompagnamento. Sono escluse le situazioni non contemplate dalle strategie nazionali o regionali richieste e, per i prodotti trasformati, l'aiuto UE copre solo il componente lattiero-caseario quando il prodotto non è integralmente lattiero-caseario. Il regolamento si applica dal 1° agosto 2017 in tutti gli Stati membri, restando ferma la competenza regionale o locale interna.
Regime di aiuti per la distribuzione di ortofrutticoli, banane e latte negli istituti scolastici
Il regolamento riforma il sostegno dell'Unione destinato alla distribuzione di prodotti agricoli nelle scuole, con l'obiettivo di contrastare il calo dei consumi di frutta, verdura e latte tra i bambini e di promuovere abitudini alimentari più sane. Il legislatore europeo valorizza l'esperienza maturata con i programmi preesistenti e introduce un quadro comune, pur mantenendo separati i profili finanziari di ortofrutticoli e latte.
Finalità e impostazione generale
La riforma nasce dalla constatazione dell'aumento dell'obesità infantile e della diffusione di diete ricche di prodotti altamente trasformati, zuccheri, sale e grassi. Il regolamento ritiene più efficace un approccio unitario, con quadro giuridico e finanziario comune, ma differenziato per i due grandi gruppi di prodotti, anche per tenere conto delle diverse filiere di approvvigionamento.
La partecipazione degli Stati membri resta facoltativa. Ciascuno Stato membro o regione può scegliere, nell'ambito della propria strategia, quali prodotti distribuire tra quelli ammissibili, con attenzione particolare ai prodotti locali e regionali.
Ambito soggettivo e oggettivo
Il gruppo bersaglio è costituito dai bambini che frequentano regolarmente scuole materne, istituti prescolari o istituti di istruzione primaria o secondaria amministrati o riconosciuti dalle autorità competenti degli Stati membri.
Il regime riguarda:
- ortofrutticoli e prodotti freschi del settore delle banane;
- latte alimentare e versioni senza lattosio;
- in deroga, ortofrutticoli trasformati;
- in deroga, formaggi, latticini, yogurt e altri prodotti lattiero-caseari fermentati o acidificati senza aromatizzanti, frutta, frutta in guscio o cacao;
- nei casi necessari, i prodotti dell'allegato V, con aiuto UE limitato al solo componente lattiero-caseario.
Per i prodotti dell'allegato V, il componente lattiero-caseario deve rappresentare almeno il 90% del peso per la categoria I e il 75% per la categoria II.
Esigenze nutrizionali e qualità dei prodotti
Il regolamento impone che i prodotti distribuiti non contengano zuccheri aggiunti, sale aggiunto, grassi aggiunti, dolcificanti aggiunti né esaltatori di sapidità artificiali da E 620 a E 650. Tuttavia, gli Stati membri possono autorizzare, nel rispetto delle procedure nazionali e previo coinvolgimento delle autorità nutrizionali e sanitarie competenti, quantità limitate di zuccheri, sale e/o grassi aggiunti per i prodotti ammissibili di cui ai paragrafi 4 e 5 dell'articolo 23.
La selezione dei prodotti deve avvenire sulla base di criteri oggettivi, tra cui considerazioni ambientali e sanitarie, stagionalità, disponibilità locale o regionale e, per quanto possibile, preferenza per prodotti originari dell'Unione. È possibile valorizzare prodotti biologici, filiere corte, acquisti locali o regionali, benefici ambientali e regimi di qualità dell'Unione.
Misure educative di accompagnamento
Per accrescere l'efficacia del programma, gli Stati membri devono prevedere misure educative di accompagnamento. Tali misure possono comprendere visite a fattorie, attività volte a riavvicinare i bambini all'agricoltura, informazione su sane abitudini alimentari, filiere locali, agricoltura biologica, produzione sostenibile e lotta agli sprechi alimentari.
In questo contesto, gli Stati membri possono includere una gamma più ampia di prodotti agricoli e specialità locali, regionali o nazionali, come miele, olive da tavola e olio d'oliva.
Strategie nazionali o regionali
La partecipazione al programma è subordinata alla predisposizione di una strategia nazionale o regionale, da adottare prima dell'inizio del programma e successivamente ogni sei anni. La strategia deve indicare almeno:
- le esigenze da soddisfare, in ordine di priorità;
- il gruppo bersaglio;
- i risultati attesi;
- se disponibili, gli obiettivi quantificati;
- gli strumenti e le azioni più appropriati.
La strategia può essere aggiornata in seguito al monitoraggio, alla valutazione e ai risultati conseguiti. Deve inoltre contenere l'elenco di tutti i prodotti da distribuire e prevedere il coinvolgimento o l'autorizzazione delle autorità nazionali competenti in materia nutrizionale e sanitaria.
Finanziamento e riparto delle risorse
Il massimale complessivo degli aiuti UE è fissato in 250 milioni di EUR per anno scolastico, di cui:
- 150 milioni di EUR per gli ortofrutticoli destinati alle scuole;
- 100 milioni di EUR per il latte destinato alle scuole.
Il riparto tra Stati membri tiene conto del numero di bambini tra 6 e 10 anni, del grado di sviluppo regionale e, per il latte, anche dell'uso storico degli aiuti. Sono previste priorità per le regioni meno विकसितate, le isole minori dell'Egeo e le regioni ultraperiferiche, al fine di compensare svantaggi logistici e di approvvigionamento.
Per il latte, il regolamento mira anche a garantire che ogni Stato membro riceva almeno un importo minimo per bambino, non inferiore alla media di utilizzo storica precedente al 1° agosto 2017.
Domande annuali, trasferimenti e rapporto con i programmi nazionali
Gli Stati membri che intendono partecipare devono presentare ogni anno una domanda di aiuto, indicando separatamente gli importi richiesti per ortofrutticoli e latte.
Ciascuno Stato membro può trasferire, una volta per anno scolastico, fino al 20% di una delle proprie ripartizioni indicative verso l'altra. La percentuale può salire al 25% per gli Stati con regioni ultraperiferiche o in altri casi debitamente giustificati, come situazioni di mercato specifiche o basso consumo di uno dei due gruppi di prodotti. I trasferimenti sono ammessi sia prima della fissazione delle ripartizioni definitive sia dopo l'inizio dell'anno scolastico, secondo regole e notifiche che saranno precisate dagli atti di esecuzione.
Il programma UE non impedisce l'esistenza di programmi nazionali separati compatibili con il diritto dell'Unione. Gli aiuti europei possono ampliare la portata o l'efficacia di programmi nazionali esistenti, ma non sostituirne il finanziamento, salvo il caso della distribuzione di pasti gratuiti agli alunni.
Pubblicità, monitoraggio e valutazione
Gli Stati membri devono rendere pubblica la loro adesione al programma negli edifici scolastici o in altri luoghi pertinenti e indicare chiaramente che il programma è sovvenzionato dall'Unione. Possono utilizzare diversi strumenti di comunicazione, tra cui manifesti, siti web dedicati, materiale informativo e campagne di sensibilizzazione.
L'Unione può finanziare anche azioni di informazione, pubblicità, monitoraggio e valutazione, oltre ad attività di rete e scambio di buone pratiche. Il regolamento attribuisce alla Commissione il potere di definire, tramite atti delegati e di esecuzione, ulteriori regole su visibilità, informazione, monitoraggio, contenuti delle strategie e modalità di rendicontazione.
Poteri delegati e atti di esecuzione
La Commissione riceve numerose deleghe per integrare e precisare il regime, in particolare su:
- criteri aggiuntivi di ammissibilità del gruppo bersaglio;
- approvazione e selezione dei richiedenti aiuto;
- strategie nazionali o regionali e misure educative;
- costi e misure ammissibili;
- monitoraggio ed efficienza dei programmi;
- elenco degli esaltatori di sapidità artificiali;
- livelli massimi di zuccheri, sale e grassi aggiunti;
- obblighi di visibilità del sostegno UE;
- distribuzione dei prodotti insieme ad altri pasti scolastici;
- modalità con cui il sostegno UE deve riflettersi sul prezzo dei prodotti.
Gli atti di esecuzione disciplinano, tra l'altro, le informazioni da inserire nelle strategie, le domande di aiuto e i pagamenti, le modalità pubblicitarie, il formato delle richieste annuali e delle relazioni di monitoraggio e valutazione, nonché la concreta applicazione delle regole sui trasferimenti.
Modifiche al regolamento finanziario della PAC e decorrenza
Il regolamento modifica anche il regolamento (UE) n. 1306/2013 per ricomprendere il contributo finanziario dell'Unione alle misure connesse a malattie degli animali e alla perdita di fiducia dei consumatori di cui all'articolo 220 del regolamento (UE) n. 1308/2013.
Entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale, ma si applica dal 1° agosto 2017, in coerenza con l'anno scolastico. Il testo precisa infine la sua obbligatorietà in tutti i suoi elementi e la diretta applicabilità in ciascuno Stato membro.
Disposizioni principali
Riforma del programma per le scuole
Sostituisce la sezione del regolamento (UE) n. 1308/2013 dedicata ai programmi "frutta e verdura nelle scuole" e "latte nelle scuole" con un unico regime di aiuti per la distribuzione di ortofrutticoli, latte e prodotti lattiero-caseari agli istituti scolastici.
Gruppo bersaglio e finalità
Il programma è rivolto ai bambini di scuole materne, istituti prescolari e scuole primarie o secondarie amministrati o riconosciuti dalle autorità competenti, con l'obiettivo di migliorare la distribuzione di prodotti agricoli e le abitudini alimentari.
Prodotti prioritari e prodotti ammissibili
Gli Stati membri che partecipano al programma devono dare priorità a ortofrutticoli e prodotti freschi del settore banane, nonché a latte alimentare e versioni senza lattosio. Possono inoltre distribuire, in deroga, ortofrutticoli trasformati e alcuni prodotti lattiero-caseari senza aromatizzanti aggiunti, frutta, frutta in guscio o cacao. Nei casi necessari per gli obiettivi del programma possono essere inclusi anche i prodotti dell'allegato V, con aiuto UE limitato al solo componente lattiero-caseario e con soglie minime del 90% o 75% del peso a seconda della categoria.
Divieti e limiti di composizione
I prodotti distribuiti non devono contenere zuccheri aggiunti, sale aggiunto, grassi aggiunti, dolcificanti aggiunti né esaltatori di sapidità artificiali da E 620 a E 650. Gli Stati membri possono autorizzare, tramite le proprie autorità nutrizionali e sanitarie, quantità limitate di zuccheri, sale e/o grassi aggiunti per i prodotti ammissibili di cui ai paragrafi 4 e 5 dell'articolo 23.
Misure educative di accompagnamento
Oltre alla distribuzione, gli Stati membri devono prevedere misure educative di accompagnamento, che possono includere visite a fattorie, iniziative di educazione alimentare, informazione su filiere locali, agricoltura biologica, produzione sostenibile e lotta agli sprechi alimentari. È ammessa anche la distribuzione di una gamma più ampia di prodotti agricoli e di specialità locali, regionali o nazionali.
Strategie nazionali o regionali
La partecipazione al programma è subordinata alla predisposizione di una strategia nazionale o regionale, da adottare prima dell'inizio del programma e poi ogni sei anni. La strategia deve indicare esigenze prioritarie, gruppo bersaglio, risultati attesi, eventuali obiettivi quantificati e strumenti di attuazione; deve inoltre elencare i prodotti distribuiti e prevedere il coinvolgimento o l'autorizzazione delle autorità nazionali responsabili in materia nutrizionale e sanitaria.
Criteri di selezione dei prodotti
Gli Stati membri devono scegliere i prodotti sulla base di criteri oggettivi che possono includere considerazioni ambientali e sanitarie, stagionalità, varietà e disponibilità locale o regionale, privilegiando per quanto possibile i prodotti originari dell'Unione. Possono essere favoriti acquisti locali o regionali, prodotti biologici, filiere corte, benefici ambientali, prodotti di regimi di qualità e considerazioni di sostenibilità e commercio equo e solidale.
Dotazione finanziaria e riparto
Gli aiuti UE non possono superare 250 milioni di EUR per anno scolastico: 150 milioni per gli ortofrutticoli e 100 milioni per il latte. Il riparto per Stato membro tiene conto del numero di bambini tra 6 e 10 anni, del grado di sviluppo regionale e, per il latte, dell'uso storico degli aiuti; sono previsti criteri specifici per regioni meno sviluppate, isole minori dell'Egeo e regioni ultraperiferiche. Il Consiglio adotta le misure su ripartizioni indicative, definitive e riassegnazioni ai sensi dell'articolo 43, paragrafo 3, TFUE.
Domande annuali e trasferimenti tra ripartizioni
Gli Stati membri interessati devono presentare ogni anno una domanda di aiuto, specificando gli importi richiesti per ortofrutticoli e latte. Ciascuno Stato membro può trasferire fino al 20% di una ripartizione verso l'altra una volta per anno scolastico, elevabile al 25% per Stati con regioni ultraperiferiche o in casi debitamente giustificati; sono previste modalità distinte per trasferimenti prima o dopo l'avvio dell'anno scolastico e obblighi di notifica alla Commissione.
Rapporto con i programmi nazionali e finanziamenti nazionali
Il programma UE non pregiudica i programmi nazionali per le scuole compatibili con il diritto dell'Unione e può ampliare la loro portata o efficacia, senza sostituirne il finanziamento, salvo la distribuzione di pasti gratuiti agli allievi. Gli Stati membri possono inoltre concedere pagamenti nazionali e finanziarli mediante prelievi sul settore interessato o altri contributi privati.
Visibilità, informazione e monitoraggio
Gli Stati membri devono rendere pubblica l'adesione al programma e indicare che esso è sovvenzionato dall'Unione, anche mediante manifesti, siti web, materiale informativo e campagne di sensibilizzazione. L'Unione può finanziare informazione, pubblicità, monitoraggio, valutazione e attività in rete; le relazioni di monitoraggio e valutazione sono disciplinate da atti di esecuzione.
Deleghe alla Commissione e atti di esecuzione
La Commissione riceve ampi poteri delegati per definire criteri del gruppo bersaglio, approvazione dei richiedenti, strategie e misure educative, costi e misure ammissibili, obblighi di monitoraggio e valutazione, elenco degli esaltatori di sapidità, livelli massimi di zuccheri/sale/grassi aggiunti, regole sulla visibilità del sostegno UE, distribuzione dei prodotti in relazione ad altri pasti e indicazione nelle strategie di come il sostegno si rifletta sui prezzi. Riceve inoltre poteri di esecuzione per informazioni nelle strategie, domande e pagamenti, pubblicità, rete, formato delle domande annuali e relazioni, nonché applicazione delle regole sui trasferimenti.
Modifica del regolamento (UE) n. 1306/2013
L'articolo 4, paragrafo 1, lettera d), viene sostituito per ricomprendere il contributo finanziario dell'Unione alle misure connesse a malattie degli animali e alla perdita di fiducia dei consumatori di cui all'articolo 220 del regolamento (UE) n. 1308/2013.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e si applica dal 1° agosto 2017. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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