Regolamento (UE) 2016/792
Regolamento (UE) 2016/792 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativo agli indici dei prezzi al consumo armonizzati e all'indice dei prezzi delle abitazioni, e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento 2016/792 sostituisce il precedente quadro del 1995 e aggiorna le regole europee per la produzione di indici dei prezzi al consumo armonizzati e dell’indice dei prezzi delle abitazioni. Introduce definizioni uniformi, regole comuni di calcolo, comparabilità, qualità, trasmissione dei dati e metadati, nonché una disciplina specifica per la stima rapida dell’IPCA nell’area dell’euro. Prevede inoltre poteri delegati ed esecutivi della Commissione e abroga il regolamento (CE) n. 2494/95 dal 1° gennaio 2017, con regime transitorio per gli atti attuativi precedenti.
Istituisce un quadro comune UE per la sviluppo, produzione e diffusione degli indici armonizzati dei prezzi al consumo e dell’indice dei prezzi delle abitazioni, abrogando il regolamento (CE) n. 2494/95.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri dell’Unione europea per la produzione, trasmissione, revisione e diffusione degli indici armonizzati dei prezzi al consumo (IPCA, IPCA-TC, indice dei prezzi OOH) e dell’indice dei prezzi delle abitazioni (IPAB) a livello nazionale e dell’Unione. Riguarda in particolare le autorità statistiche nazionali e la Commissione (Eurostat), nonché, per alcuni profili, gli Stati membri la cui moneta è l’euro (stima rapida dell’IPCA). Non disciplina indici subnazionali, ma ne lascia aperta l’eventuale futura estensione; esclude da alcuni obblighi talune categorie di sottoindici non rilevanti o non ancora sufficientemente armonizzate. Si applica per la prima volta ai dati relativi a gennaio 2017; il regolamento è in vigore dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione.
Regolamento (UE) 2016/792 sugli indici armonizzati dei prezzi al consumo e sull’indice dei prezzi delle abitazioni
Il regolamento aggiorna e sostituisce il quadro europeo originario del 1995 in materia di statistiche dei prezzi, al fine di rafforzare comparabilità, qualità e tempestività degli indici utilizzati a fini di politica economica e monetaria. Nei considerando si evidenzia il ruolo dell’IPCA per la valutazione della stabilità dei prezzi, per la procedura sugli squilibri macroeconomici e per l’attività della BCE, nonché la necessità di introdurre l’IPCA-TC e di sviluppare in modo sistematico gli indicatori sui prezzi delle abitazioni.
Ambito e obiettivi del regolamento
Il regolamento istituisce un quadro comune per lo sviluppo, la produzione e la diffusione di quattro famiglie di indici: IPCA, IPCA-TC, indice dei prezzi OOH e IPAB. La disciplina opera a livello nazionale e dell’Unione, con il coinvolgimento diretto degli Stati membri e di Eurostat; il testo lascia inoltre aperta, in prospettiva, l’eventuale estensione del quadro al livello subnazionale.
Definizioni e architettura concettuale
L’articolo 2 contiene una serie di definizioni essenziali per l’uniformità metodologica. Tra le principali, rilevano quelle di "prezzi al consumo", "prezzi delle abitazioni", "prezzi di acquisto", "prezzi amministrati", "IPCA", "IPCA-TC", "indice dei prezzi OOH", "IPAB" e "sottoindici" della classificazione ECOICOP. Sono inoltre definiti il periodo di riferimento dell’indice, il periodo di riferimento dei prezzi, le informazioni di base e la nozione di cambiamento significativo nel metodo di produzione.
Metodo di calcolo e struttura degli indici
L’articolo 3 stabilisce che gli indici armonizzati sono indici di tipo Laspeyres concatenati annualmente. IPCA e IPCA-TC si basano sulla spesa per consumi finali monetari delle famiglie; non includono, di regola, le transazioni tra famiglie, salvo i canoni d’affitto corrisposti agli inquilini a proprietari privati che operano come produttori di servizi vendibili. I sottoindici sono costruiti secondo la classificazione ECOICOP, la cui applicazione uniforme è demandata ad atti di esecuzione della Commissione.
IPCA-TC, stima rapida e prezzi delle abitazioni
Il regolamento attribuisce rilievo specifico all’IPCA-TC, che misura l’andamento dei prezzi al consumo al netto dell’effetto delle variazioni delle aliquote delle imposte sui prodotti. Per gli Stati membri la cui moneta è l’euro è prevista la stima rapida mensile dell’IPCA, da trasmettere entro il penultimo giorno di calendario del mese di riferimento. Quanto ai prezzi delle abitazioni, il regolamento rafforza la produzione dell’IPAB e dell’indice OOH, prevedendo una relazione della Commissione entro il 31 dicembre 2018 sull’eventuale integrazione dell’indice OOH nell’IPCA.
Comparabilità, armonizzazione internazionale e margini di tolleranza
L’articolo 4 è centrale per la comparabilità: le differenze fra Stati membri devono riflettere soltanto differenze nelle variazioni dei prezzi o nelle abitudini di spesa. Se un sottoindice si discosta dai metodi o concetti del regolamento, esso resta comparabile solo entro precise soglie di divergenza sistematica media annua: 0,1 punti percentuali per IPCA e IPCA-TC; 1 punto percentuale per OOH e IPAB. In parallelo, la Commissione può modificare l’allegato I con atti delegati per mantenere la coerenza con la COICOP ONU.
Dati, frequenza, periodi di riferimento e soglie di esonero
L’articolo 5 disciplina le informazioni di base, che devono essere rappresentative a livello nazionale, e ammette l’uso di unità statistiche o altre fonti, purché compatibili con la comparabilità. Le unità statistiche sono tenute a collaborare e, su richiesta, a fornire registrazioni elettroniche delle transazioni. Il periodo di riferimento comune è fissato al 2015 e il ricalcolo degli indici è previsto ogni dieci anni o in caso di importanti modifiche metodologiche. Sono inoltre previste esenzioni per sottoindici di peso trascurabile e per alcune categorie ECOICOP non incluse nella spesa monetaria o ancora insufficientemente armonizzate.
Trasmissione dei dati e scadenze operative
L’articolo 6 impone la trasmissione mensile di IPCA e IPCA-TC, e trimestrale di OOH e IPAB, con facoltà di fornitura mensile di questi ultimi. L’articolo 7 dettaglia i termini di invio, i tempi per i pesi aggiornati e la trasmissione della stima rapida per i paesi dell’euro; prevede anche la possibilità di revisione degli indici già pubblicati e rinvia a futuri atti di esecuzione per le regole tecniche di scambio dati e metadati.
Studi pilota e sviluppo metodologico
Il regolamento istituisce un meccanismo di studi pilota volontari, attivabili da Eurostat quando sia necessario migliorare fonti o metodi. Tali studi possono essere finanziati, se del caso, dal bilancio dell’Unione e devono essere valutati in collaborazione con Stati membri e utilizzatori principali. I risultati vanno riferiti al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 31 dicembre 2020 e poi ogni cinque anni.
Qualità, trasparenza e controllo tecnico
L’articolo 9 affida agli Stati membri la responsabilità della qualità degli indici armonizzati, applicando i criteri standard del regolamento (CE) n. 223/2009. Sono obbligatorie relazioni annuali standard sulla qualità, inventari aggiornati annualmente e ulteriori informazioni su richiesta di Eurostat. Le modifiche significative dei metodi devono essere anticipate almeno tre mesi prima della loro entrata in vigore, con indicazione del relativo impatto.
Deleghe, esecuzione e controllo istituzionale
Il regolamento distingue nettamente tra atti delegati e atti di esecuzione. Gli atti delegati, conferiti alla Commissione per cinque anni dal 13 giugno 2016, riguardano in particolare la comparabilità internazionale, l’aggiornamento dell’ECOICOP e l’elenco dei sottoindici da includere o escludere; essi sono soggetti a consultazione di esperti, possibile revoca e diritto di obiezione di Parlamento e Consiglio. Gli atti di esecuzione, invece, disciplinano condizioni uniformi di applicazione, disaggregazioni, metodi, pesi, scambi informativi, revisioni e qualità tecnica, secondo la procedura di comitato del regolamento (UE) n. 182/2011.
Abrogazione del vecchio quadro e applicazione temporale
Il regolamento abroga il regolamento (CE) n. 2494/95 dal 1° gennaio 2017, pur consentendo la prosecuzione delle trasmissioni secondo il vecchio regime fino ai dati del 2016. Le prime applicazioni del nuovo quadro decorrono dai dati di gennaio 2017. È inoltre previsto che la Commissione, nell’adozione iniziale degli atti di esecuzione, integri per quanto compatibile le disposizioni attuative precedenti, riducendo progressivamente il numero complessivo di atti applicabili.
Disposizioni principali
Oggetto e finalità del quadro comune
L’articolo 1 istituisce un quadro comune per lo sviluppo, la produzione e la diffusione degli indici armonizzati dei prezzi al consumo (IPCA, IPCA-TC, indice dei prezzi OOH) e dell’indice dei prezzi delle abitazioni (IPAB) a livello dell’Unione e nazionale. Nei considerando si chiarisce che tali indici sono essenziali per la valutazione della stabilità dei prezzi, per la politica monetaria dell’Eurosistema e per la procedura per gli squilibri macroeconomici.
Definizioni chiave e perimetro tecnico
L’articolo 2 definisce in modo uniforme i concetti rilevanti: prodotti, prezzi al consumo, prezzi delle abitazioni, prezzi di acquisto, prezzi amministrati, IPCA, IPCA-TC, indice dei prezzi OOH, IPAB, sottoindici ECOICOP, indici armonizzati, stima rapida dell’IPCA, indice di tipo Laspeyres, periodo di riferimento dell’indice e dei prezzi, informazioni di base, famiglia, territorio economico dello Stato membro, spesa per consumi finali delle famiglie in termini monetari e cambiamento significativo nel metodo di produzione.
Elaborazione degli indici e struttura metodologica
L’articolo 3 stabilisce che gli Stati membri forniscono alla Commissione (Eurostat) tutti gli indici armonizzati; tali indici sono indici di tipo Laspeyres concatenati annualmente. IPCA e IPCA-TC si basano sulle variazioni dei prezzi e sui pesi dei prodotti inclusi nella spesa per consumi finali monetari delle famiglie e non riguardano le transazioni tra famiglie, salvo i canoni di affitto pagati dagli inquilini a proprietari privati quando questi operano come produttori di servizi vendibili. I sottoindici sono costruiti secondo l’ECOICOP; la Commissione adotta atti di esecuzione sulle condizioni uniformi di applicazione. È prevista una relazione entro il 31 dicembre 2018 sull’idoneità dell’indice OOH a essere integrato nell’IPCA, con eventuale proposta di modifica. La Commissione adotta inoltre atti di esecuzione sulle disaggregazioni delle stime rapide degli IPCA dell’area euro, sulle disaggregazioni di OOH e IPAB, nonché sulla qualità dei pesi.
Comparabilità, armonizzazione internazionale e metodi
L’articolo 4 precisa che la comparabilità richiede che le differenze tra Stati membri riflettano solo differenze nei prezzi o nelle abitudini di spesa. I sottoindici che si discostano dai metodi o concetti del regolamento sono comunque considerati comparabili se la divergenza sistematica media annua non supera 0,1 punti percentuali per IPCA e IPCA-TC, e 1 punto percentuale per OOH e IPAB; se il calcolo non è possibile, lo Stato membro deve illustrare le conseguenze metodologiche. Alla Commissione è conferita delega per modificare l’allegato I al fine di mantenerlo coerente con la COICOP ONU. Sono inoltre previsti atti di esecuzione su campionamento, raccolta e trattamento dei prezzi, sostituzioni, adeguamenti di qualità, elaborazione, revisioni, indici speciali e trattamento di prodotti in settori specifici.
Requisiti sui dati, frequenza e periodi di riferimento
L’articolo 5 richiede che le informazioni di base raccolte dagli Stati membri siano rappresentative a livello nazionale e ottenute dalle unità statistiche o da altre fonti compatibili con la comparabilità. Le unità statistiche devono cooperare e trasmettere dati accurati e completi; su richiesta, devono fornire anche registrazioni elettroniche delle transazioni, come i dati scanner. Il periodo di riferimento comune dell’indice è fissato al 2015 per tutte le serie storiche. Il ricalcolo con nuovo periodo di riferimento è previsto in caso di modifiche metodologiche significative oppure ogni dieci anni dal 2015. Gli Stati membri non sono tenuti a produrre sottoindici sotto determinate soglie di rilevanza e non devono produrre alcuni sottoindici ECOICOP elencati (tra cui sostanze stupefacenti, giochi/lotterie/scommesse, prostituzione, assicurazioni sulla vita e SIFIM), salvo futura inclusione dei giochi/lotterie/scommesse tramite atto delegato.
Trasmissione periodica dei dati e scadenze
L’articolo 6 prevede la trasmissione mensile di IPCA, IPCA-TC e relativi sottoindici, nonché la trasmissione trimestrale di OOH e IPAB, con possibilità volontaria di trasmissione mensile di questi ultimi. Gli Stati membri possono non produrre sottoindici mensili o trimestrali se rilevazioni meno frequenti rispettano la comparabilità; in tal caso devono informare Eurostat delle categorie interessate. I pesi aggiornati dei sottoindici sono trasmessi annualmente.
Termini di invio, stima rapida e revisioni
L’articolo 7 stabilisce i termini di trasmissione: 15 giorni di calendario per gli indici da febbraio a dicembre e 20 giorni per gennaio, dalla fine del mese di riferimento, e 85 giorni dalla fine del trimestre per gli indici trimestrali. I pesi aggiornati vanno trasmessi entro il 13 febbraio di ogni anno per gli indici mensili e entro il 15 giugno per i trimestrali. Gli Stati la cui moneta è l’euro trasmettono la stima rapida dell’IPCA entro il penultimo giorno di calendario del mese di riferimento. Sono ammesse revisioni degli indici già pubblicati; la Commissione definisce con atti di esecuzione le norme di scambio dati/metadati e le condizioni uniformi per le revisioni.
Studi pilota e sviluppo metodologico
L’articolo 8 consente alla Commissione (Eurostat) di avviare studi pilota volontari degli Stati membri quando sia necessario migliorare le informazioni di base o i metodi di comparabilità. Il bilancio dell’Unione può contribuire al finanziamento. Gli studi mirano a valutare nuove fonti informative o nuovi approcci metodologici; i risultati sono esaminati dalla Commissione in collaborazione con gli Stati membri e i principali utilizzatori. La Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 31 dicembre 2020 e successivamente ogni cinque anni.
Garanzia della qualità, metadati e obblighi di notifica
L’articolo 9 impone agli Stati membri di garantire la qualità degli indici armonizzati e di applicare i criteri di qualità del regolamento (CE) n. 223/2009. Devono trasmettere relazioni annuali standard sulla qualità, inventari aggiornati ogni anno con fonti, definizioni e metodi, e ulteriori informazioni richieste da Eurostat. Ogni modifica significativa dei metodi di produzione deve essere notificata almeno tre mesi prima della sua entrata in vigore, con quantificazione dell’impatto. La Commissione adotta atti di esecuzione su contenuto, termini e struttura di relazioni e inventari.
Poteri delegati della Commissione
L’articolo 10 conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati, nel rispetto di consultazioni con esperti e del principio di non aggravio significativo per Stati membri e rispondenti. La delega, riferita agli articoli 4, paragrafi 3 e 5, e 5, paragrafo 8, dura cinque anni dal 13 giugno 2016 ed è tacitamente prorogata per periodi uguali salvo opposizione di Parlamento o Consiglio. È prevista la revoca in ogni momento e l’entrata in vigore degli atti delegati solo in assenza di obiezioni nel termine di tre mesi, prorogabile di altri tre mesi.
Procedura di comitato e atti di esecuzione
L’articolo 11 affida l’assistenza alla Commissione al comitato del sistema statistico europeo, con applicazione del regolamento (UE) n. 182/2011. Nei casi richiamati dal regolamento si applica la procedura d’esame di cui all’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.
Abrogazione del regolamento precedente e regime transitorio
L’articolo 12 abroga il regolamento (CE) n. 2494/95 a decorrere dal 1° gennaio 2017, precisando che gli Stati membri continuano a fornire gli indici secondo il vecchio quadro fino alla trasmissione dei dati del 2016. I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al nuovo regolamento secondo la tavola di concordanza dell’allegato II. È inoltre previsto un regime transitorio per l’adozione iniziale degli atti di esecuzione, che integrano, nella misura compatibile, molte disposizioni attuative previgenti.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 11 mag 2016Regolamento (UE) 2016/703
- Regolamento · 11 mag 2016Regolamento (UE) 2016/704
- Regolamento · 11 mag 2016Regolamento (UE) 2016/705
- Regolamento · 11 mag 2016Regolamento (UE) 2016/791
- Regolamento · 11 mag 2016Regolamento (UE) 2016/793
- Regolamento · 11 mag 2016Regolamento (UE) 2016/794
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →