Regolamento (UE) 2016/705
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/705 della Commissione, dell'11 maggio 2016, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione (UE) 2016/705 aggiorna i valori forfettari all'importazione utilizzati per determinare il prezzo di entrata di specifici ortofrutticoli. Tali valori sono fissati nell'allegato per singoli codici NC e origini di paesi terzi, in attuazione dell'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011. Il testo ha efficacia immediata dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Fissazione dei valori forfettari all'importazione per determinare il prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell'Unione di taluni ortofrutticoli freschi individuati nell'allegato, limitatamente ai codici NC elencati e alle origini/paesi terzi indicati. Rileva ai fini del calcolo del prezzo di entrata nell'ambito della disciplina dell'organizzazione comune dei mercati agricoli; il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/705 della Commissione, adottato l'11 maggio 2016, aggiorna i valori forfettari all'importazione rilevanti per il calcolo del prezzo di entrata di specifici ortofrutticoli. Il provvedimento si inserisce nella disciplina dell'organizzazione comune dei mercati agricoli e attua l'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, che prevede la fissazione quotidiana di tali valori sulla base di dati giornalieri variabili.
Contesto normativo
La Commissione richiama il regolamento (UE) n. 1308/2013 sull'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, che disciplina l'applicazione nel settore degli ortofrutticoli freschi e trasformati. Nei considerando si precisa che i criteri per fissare i valori forfettari all'importazione derivano anche dai risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round.
Oggetto della disciplina
L'articolo 1 dispone che i valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del regolamento. La misura riguarda esclusivamente i prodotti e i periodi indicati nel sistema previsto dal regolamento quadro, e si applica ai fini della determinazione del prezzo di entrata per le importazioni dai paesi terzi.
Prodotti e valori fissati nell'allegato
L'allegato contiene una tabella con i valori espressi in EUR/100 kg per diversi codici NC. I prodotti interessati sono identificati dai codici 0702 00 00, 0707 00 05, 0709 93 10, 0805 10 20, 0805 50 10 e 0808 10 80. Per ciascun codice sono riportati i valori differenziati in funzione dell'origine, con riferimento ai codici paese terzo; tra questi figurano, a titolo esemplificativo, MA, SN, TN, TR, EG, IL, ZA, AR, BR, CL, CN, NZ e US, oltre al codice ZZ per "altre origini".
Entrata in vigore ed efficacia
L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È inoltre precisato che esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con effetto immediato per gli operatori interessati alle importazioni di ortofrutticoli.
Disposizioni principali
Oggetto e funzione dei valori forfettari
L'articolo 1 stabilisce che i valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli riportati nell'allegato del regolamento. Essi servono a determinare il prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli importati da paesi terzi.
Entrata in vigore e applicabilità
L'articolo 2 prevede l'entrata in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Elenco dei prodotti e dei valori
L'allegato riporta i valori forfettari all'importazione, espressi in EUR/100 kg, per i codici NC 0702 00 00, 0707 00 05, 0709 93 10, 0805 10 20, 0805 50 10 e 0808 10 80, con distinzione per i codici paese terzo (ad esempio MA, SN, TN, TR, EG, IL, ZA, AR, BR, CL, CN, NZ, US e ZZ). Il codice ZZ indica "altre origini".
Come è indicizzato
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