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Regolamento

Regolamento (UE) 2016/703

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/703 della Commissione, dell'11 maggio 2016, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di meccanismi per la legatura di fogli originari della Repubblica popolare cinese in seguito ad un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009

Normativa europea32016R0703

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento conferma, all'esito di un riesame in previsione della scadenza ex articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base antidumping, che la cessazione delle misure comporterebbe verosimilmente la persistenza o la reiterazione del dumping e del pregiudizio. Per tale ragione la Commissione istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni dalla RPC e mantiene le estensioni già disposte per le spedizioni da Vietnam e Laos. L'atto disciplina anche le aliquote applicabili, distinguendo tra meccanismi con 17 o 23 anelli e altri tipi di meccanismi.

Istituzione di un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di meccanismi per la legatura di fogli originari della Repubblica popolare cinese, a seguito di riesame in previsione della scadenza, con mantenimento delle estensioni a Vietnam e Laos.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica alle importazioni nell'Unione di alcuni tipi di meccanismi per la legatura di fogli, attualmente classificati al codice NC ex 8305 10 00, originari della Repubblica popolare cinese. Sono inclusi i meccanismi con 17 o 23 anelli e quelli diversi da tali tipologie, con specifiche sottovoci TARIC indicate nell'articolo 1. Restano esclusi i meccanismi a leva classificati nello stesso codice NC. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e si applica direttamente in tutti gli Stati membri. Sono richiamate, e mantenute, le estensioni delle misure anche alle importazioni spedite dal Vietnam e dalla Repubblica democratica popolare del Laos, dichiarate o no originarie di tali paesi.

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/703: dazio antidumping definitivo sui meccanismi per la legatura di fogli originari della Repubblica popolare cinese

Il regolamento conclude un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili ai meccanismi per la legatura di fogli originari della Repubblica popolare cinese, già oggetto in passato di estensioni e modifiche per effetto di inchieste antiassorbimento ed antielusione. La Commissione ritiene, sulla base dei dati disponibili e della mancata collaborazione dei produttori esportatori cinesi, che la cessazione delle misure determinerebbe con ogni probabilità la persistenza o la reiterazione del dumping e del pregiudizio per l'industria dell'Unione.

Ambito di applicazione e definizione del prodotto

Il prodotto in esame consiste in meccanismi per la legatura di fogli formati da due lame rettangolari o fili di acciaio sui quali sono fissati almeno quattro semianelli in filo di acciaio, tenuti insieme da un rivestimento in acciaio e apribili mediante trazione dei semianelli o tramite un piccolo dispositivo a scatto. Il prodotto è attualmente classificato con il codice NC ex 8305 10 00. Sono esclusi i meccanismi a leva classificati nello stesso codice.

La Commissione ricorda che i meccanismi sono utilizzati per realizzare fascicoli di carta, cartoncino o plastificati, fascicoli di presentazione e altri fascicoli rilegati. Ai fini dell'inchiesta, tutti i tipi di meccanismi venduti nell'Unione sono stati considerati un unico prodotto, poiché presentano le stesse caratteristiche fisiche e tecniche di base e sono intercambiabili entro determinate gamme di prodotto.

Svolgimento del riesame

La domanda di riesame è stata presentata da Ring Alliance Ringbuchtechnik GmbH, produttore dell'Unione rappresentante oltre il 25 % della produzione unionale. L'inchiesta ha riguardato il periodo 1 luglio 2014 - 31 dicembre 2014 per il dumping e il pregiudizio, mentre l'analisi delle tendenze si è estesa dal 1 gennaio 2011 alla fine del periodo di inchiesta.

La Commissione ha consultato le parti interessate, ha inviato questionari e ha svolto verifiche presso i produttori dell'Unione, presso un importatore collegato e presso il produttore cambogiano che aveva collaborato. Per la determinazione del valore normale aveva inizialmente considerato India, Thailandia e Cambogia come possibili paesi di riferimento, ma non è stato possibile disporre di dati attendibili per nessuno di questi paesi.

Mancata collaborazione dei produttori esportatori cinesi e uso dei dati disponibili

Nessuno dei produttori esportatori cinesi ha collaborato in modo utile all'inchiesta. La Commissione ha quindi applicato l'articolo 18 del regolamento di base e ha basato le proprie conclusioni sui dati disponibili, in particolare sulla domanda di riesame, sulle informazioni di campionamento, sulla banca dati Comext di Eurostat, sui dati sulle esportazioni cinesi e sulle verifiche svolte.

Accertamento del dumping

Non essendo stato possibile selezionare un paese di riferimento adeguato ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, la Commissione ha determinato il valore normale sulla base dei prezzi dell'industria dell'Unione. Ha verificato che le vendite sul mercato interno dell'Unione fossero rappresentative e svolte nel corso di normali operazioni commerciali, e ha calcolato il valore normale sulla base dei prezzi effettivi sul mercato interno durante il periodo di inchiesta.

Il prezzo all'esportazione è stato ricostruito con i dati disponibili, dato il mancato apporto dei produttori cinesi. Il confronto, effettuato a livello franco fabbrica e con gli adeguamenti necessari per trasporto, assicurazione e altri costi, ha evidenziato un margine di dumping per l'intero paese pari al 49 %.

Rischio di persistenza del dumping

La Commissione ritiene probabile che il dumping persista o si ripeta se le misure venissero meno. Le ragioni principali sono la notevole capacità produttiva inutilizzata della RPC, stimata in un volume ampiamente superiore al consumo dell'Unione, la possibilità di aumentare rapidamente la produzione e la persistente attrattiva del mercato unionale in termini di dimensioni e di prezzi.

La Commissione osserva inoltre che gli esportatori cinesi restano presenti su altri mercati mondiali con prezzi generalmente inferiori a quelli praticati nell'Unione e che in passato hanno fatto ricorso a pratiche di elusione e di assorbimento. Tutto ciò porta a ritenere che, in assenza di dazi, aumenterebbero in modo significativo le importazioni in dumping nell'Unione.

Rischio di reiterazione del pregiudizio e situazione dell'industria dell'Unione

L'industria dell'Unione è costituita dai due produttori unionale che hanno collaborato all'inchiesta e che rappresentano l'intera produzione unionale durante il PIR. Nel periodo esaminato il consumo dell'Unione è diminuito del 15 %, mentre le importazioni dalla RPC sono rimaste relativamente basse ma hanno leggermente aumentato la propria quota di mercato, dal 1,8 % al 2,3 %.

I prezzi medi delle importazioni cinesi sono diminuiti del 17 % nel periodo in esame. Pur non essendo stata rilevata una sottoquotazione dei prezzi nel PIR, la Commissione ha accertato un margine di underselling del 3,4 %. Parallelamente, le importazioni da India e Cambogia hanno assunto un peso rilevante, con prezzi inferiori rispetto a quelli delle importazioni cinesi, e parte della produzione in tali paesi è riconducibile a investimenti di produttori cinesi.

Quanto all'industria dell'Unione, la produzione è diminuita del 18 %, i volumi di vendita del 18 % e l'utilizzo degli impianti ha subito un forte calo. La redditività è rimasta positiva per la maggior parte del periodo, ma a livelli ben inferiori al profitto di riferimento del 5 % e con tendenza al ribasso. La Commissione conclude che l'industria dell'Unione non ha subito un grave pregiudizio nel PIR grazie alle misure in vigore, ma che la sua ripresa sarebbe compromessa da una loro cessazione.

Interesse dell'Unione

Ai sensi dell'articolo 21 del regolamento di base, la Commissione ha valutato l'interesse dell'Unione complessivamente considerato. L'industria unionale trarrebbe beneficio dal mantenimento delle misure, mentre importatori e utilizzatori non hanno fornito elementi tali da opporsi alla proroga. Un importatore che ha collaborato non era contrario, in linea di principio, alla continuazione dei dazi e aveva già modificato i propri fornitori. La Commissione conclude pertanto che non sussistono ragioni di interesse dell'Unione contrarie al mantenimento delle misure.

Misura finale e aliquote applicabili

L'articolo 1 istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di meccanismi per la legatura di fogli originari della RPC. Per i meccanismi con 17 e 23 anelli, il dazio è determinato come differenza tra il prezzo minimo all'importazione di 325 EUR per 1 000 unità e il prezzo netto franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto. Per i meccanismi diversi da quelli con 17 o 23 anelli, si applicano un'aliquota del 51,2 % per World Wide Stationery Mfg, Hong Kong, RPC, e del 78,8 % per tutte le altre società.

Il regolamento mantiene inoltre l'impostazione doganale generale dell'articolo 2 e prevede all'articolo 3 l'entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'atto è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Riesame in previsione della scadenza e contesto procedurale

La Commissione ha aperto il riesame su domanda di un produttore dell'Unione rappresentante oltre il 25 % della produzione unionale. L'inchiesta ha riguardato il periodo 1 luglio 2014 - 31 dicembre 2014 per dumping e pregiudizio, e il periodo 1 gennaio 2011 - fine del periodo di inchiesta per l'analisi delle tendenze. Poiché i produttori esportatori cinesi non hanno collaborato in modo effettivo, la Commissione ha fatto ricorso ai dati disponibili ai sensi dell'articolo 18 del regolamento di base.

Definizione del prodotto e prodotto simile

Il prodotto in esame è costituito da meccanismi per la legatura di fogli con due lame o fili di acciaio e almeno quattro semianelli, utilizzati per fascicoli e raccoglitori, classificati al codice NC ex 8305 10 00, con esclusione dei meccanismi a leva. La Commissione qualifica come prodotti simili il prodotto importato, quello venduto sul mercato interno del paese interessato e quello prodotto nell'Unione, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

Accertamento del dumping

Non essendo stato possibile individuare un paese di riferimento adeguato, il valore normale è stato determinato sulla base dei prezzi dell'industria dell'Unione, conformemente all'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base. Il prezzo all'esportazione è stato ricostruito con i dati disponibili. Dal confronto a livello franco fabbrica, con gli adeguamenti necessari, è emerso un margine di dumping per l'intero paese pari al 49 %.

Rischio di persistenza del dumping

La Commissione conclude che, in assenza di misure, il dumping persisterebbe o si ripresenterebbe: la RPC dispone di una capacità produttiva inutilizzata molto elevata, il mercato dell'Unione è attrattivo per dimensioni e prezzi, e gli esportatori cinesi hanno mostrato in passato comportamenti di elusione e assorbimento. Secondo l'analisi, l'abrogazione delle misure comporterebbe un significativo aumento delle importazioni in dumping nell'Unione.

Rischio di reiterazione del pregiudizio

L'industria dell'Unione, costituita dai due produttori unionali collaboranti, ha subito un calo di produzione, vendite e utilizzo degli impianti, pur mantenendo una redditività positiva per gran parte del periodo grazie alle misure. La Commissione ritiene che, se le misure cessassero, l'afflusso di importazioni cinesi a prezzi di dumping aggraverebbe immediatamente la situazione dell'industria unionale e comprometterebbe la ripresa.

Interesse dell'Unione

Ai sensi dell'articolo 21 del regolamento di base, la Commissione ha valutato gli interessi dell'industria dell'Unione, degli importatori e degli utilizzatori. Non sono emersi elementi contrari al mantenimento delle misure: gli importatori e gli utilizzatori hanno collaborato solo in misura limitata e l'importatore che ha risposto non si è opposto in linea di principio alla proroga. La Commissione conclude che non vi sono ragioni di interesse dell'Unione ostative al mantenimento dei dazi.

Misura antidumping definitiva e aliquote

L'articolo 1 istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni originarie della RPC. Per i meccanismi con 17 e 23 anelli, identificati dai codici TARIC 8305100021, 8305100023, 8305100029 e 8305100035, il dazio corrisponde alla differenza tra il prezzo minimo all'importazione di 325 EUR per 1 000 unità e il prezzo netto franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto. Per i meccanismi diversi da quelli con 17 o 23 anelli, identificati dai codici TARIC 8305100011, 8305100013, 8305100019 e 8305100034, si applicano un'aliquota del 51,2 % per World Wide Stationery Mfg, Hong Kong, RPC, con codice addizionale TARIC 8934, e del 78,8 % per tutte le altre società, con codice addizionale TARIC 8900.

Regime doganale e applicazione temporale

L'articolo 2 stabilisce che, salvo diversa indicazione, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali. L'articolo 3 dispone che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieantidumpingpolitica commercialedifesa commercialedogane

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