Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2016/704

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/704 della Commissione, dell'11 maggio 2016, che revoca l'accettazione dell'impegno per due produttori esportatori e che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2015/87 che accetta gli impegni offerti in relazione al procedimento antidumping riguardante le importazioni di acido citrico originario della Repubblica popolare cinese

Normativa europea32016R0704

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento revoca l’accettazione degli impegni sui prezzi concessi a Weifang Ensign Industry Co., Ltd. e TTCA Co., Ltd., ritenendo che vi sia stata violazione dell’impegno e, comunque, che il controllo del suo rispetto sia divenuto impraticabile. La Commissione collega tale conclusione a elementi di possibile elusione tramite trasbordo in Malaysia, alla mancata notifica di modifiche societarie e all’insufficienza delle prove sulla destinazione finale delle esportazioni. Di conseguenza, per tali società torna applicabile il dazio antidumping definitivo previsto dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/82, e viene aggiornata la tabella della decisione di esecuzione (UE) 2015/87.

Revoca dell’accettazione degli impegni sui prezzi assunti da due produttori cinesi di acido citrico e conseguente adeguamento della decisione di esecuzione (UE) 2015/87 nel quadro delle misure antidumping sull’acido citrico originario della RPC.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica alle importazioni nell’Unione di acido citrico originario della Repubblica popolare cinese, con particolare riferimento ai produttori esportatori Weifang Ensign Industry Co., Ltd. e TTCA Co., Ltd. (con i rispettivi codici addizionali TARIC A882 e A878) e, per effetto della modifica dell’allegato/tabella della decisione di esecuzione (UE) 2015/87, ai produttori ancora coperti da impegni accettati. Opera nell’ambito del procedimento antidumping avviato ai sensi del regolamento (CE) n. 1225/2009 e incide sul regime delle importazioni di acido citrico classificato nei codici NC 2918 14 00 ed ex 2918 15 00. Si inserisce nel contesto di misure antidumping già in vigore e di un’estensione delle misure alle importazioni di acido citrico spedito dalla Malaysia; entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Revoca dell’accettazione di impegni antidumping sull’acido citrico originario della RPC

Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/704 interviene nel quadro delle misure antidumping già vigenti sull’acido citrico originario della Repubblica popolare cinese. La Commissione revoca l’accettazione degli impegni sui prezzi offerti da Weifang Ensign Industry Co., Ltd. e TTCA Co., Ltd., ritenendo integrata una violazione dell’impegno e, in ogni caso, l’impraticabilità del controllo del suo rispetto.

Il provvedimento si fonda sull’articolo 8 del regolamento (CE) n. 1225/2009 e tiene conto di precedenti misure antidumping, dei riesami che hanno modificato il livello del dazio e dell’inchiesta antielusione che aveva già esteso le misure alle importazioni di acido citrico spedito dalla Malaysia. La Commissione richiama inoltre le clausole dell’impegno che consentono la revoca unilaterale quando il controllo o l’esecuzione divengano impraticabili.

Contesto delle misure antidumping e degli impegni

In origine, a seguito dell’inchiesta antidumping, il Consiglio aveva istituito con il regolamento (CE) n. 1193/2008 un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido citrico classificato nei codici NC 2918 14 00 ed ex 2918 15 00, originario della RPC, con aliquote ad valorem comprese tra il 6,6 % e il 42,7 %. Successivamente, con il regolamento di esecuzione (UE) 2015/82, a seguito di riesame in previsione della scadenza e di riesame intermedio parziale, le misure sono state mantenute e il dazio è stato portato a un livello compreso tra il 15,3 % e il 42,7 %.

Con la decisione 2008/899/CE e poi con la decisione di esecuzione (UE) 2015/87, la Commissione aveva accettato impegni sui prezzi offerti, tra gli altri, da Weifang e TTCA insieme alla Camera di commercio cinese degli importatori ed esportatori di metalli, minerali e prodotti chimici. Gli impegni dei due produttori esportatori erano fondati su un meccanismo di indicizzazione dei prezzi minimi alle quotazioni pubbliche del mais nell’Unione, materia prima principale normalmente impiegata per produrre acido citrico.

Verifiche della Commissione e profili di elusione

Nel monitoraggio degli impegni, la Commissione ha effettuato verifiche documentali e visite presso le sedi dei produttori esportatori interessati. Ha inoltre considerato i risultati dell’inchiesta antielusione conclusa con il regolamento di esecuzione (UE) 2016/32, dalla quale era emerso che le misure venivano eluse mediante trasbordo attraverso la Malaysia.

La Commissione ha rilevato, in particolare, un contemporaneo aumento delle esportazioni dalla RPC verso la Malaysia e delle importazioni dalla Malaysia verso l’Unione, senza che fosse emersa una vera produzione di acido citrico in Malaysia. Poiché i produttori che avevano collaborato all’inchiesta antielusione rappresentavano una quota rilevante delle esportazioni cinesi verso la Malaysia, la Commissione ha considerato questo dato come indicativo di un regime di scambi con rischio di elusione.

Violazione dell’obbligo di notifica e mancata tracciabilità

Un elemento decisivo è stato il mancato rispetto, da parte di TTCA, dell’obbligo di notificare immediatamente le modifiche intervenute nella propria struttura societaria. Le modifiche risalivano al 2012 ma erano state comunicate solo all’inizio della visita di verifica nel dicembre 2015. La Commissione ha quindi ritenuto integrata la violazione di un obbligo espresso dell’impegno.

Quanto alle esportazioni verso la Malaysia e verso altri paesi terzi, la Commissione ha rilevato che i produttori esportatori non erano in grado di dimostrare la destinazione finale delle merci vendute a operatori commerciali e distributori. La documentazione successivamente trasmessa è stata giudicata insufficiente e gli stessi produttori hanno ammesso di non tracciare la destinazione finale una volta venduto il prodotto a un paese terzo. Ciò ha rafforzato la conclusione che il controllo del rispetto dell’impegno fosse impraticabile.

Valutazione delle osservazioni delle parti interessate

La Camera di commercio, TTCA e Weifang hanno proposto un piano d’azione per rafforzare il monitoraggio, con relazioni periodiche sulle vendite a paesi terzi e misure di allerta precoce contro i trasbordi. La Commissione ha però ritenuto che tale meccanismo avrebbe reso ancora più impraticabile il controllo e, comunque, non avrebbe sanato violazioni già consumate.

Le difese fondate sulla presunta incidenza di fattori di mercato e sulla mancanza di prova del collegamento tra variazioni commerciali ed elusione sono state respinte, perché l’inchiesta antielusione aveva già accertato la variazione della struttura degli scambi in assenza di giustificazioni economiche diverse dall’istituzione delle misure. Anche l’argomento secondo cui la revoca avrebbe aumentato la volatilità dei prezzi non è stato ritenuto rilevante ai fini della valutazione della realizzabilità o della violazione degli impegni.

Effetti giuridici e modifiche conseguenti

Sulla base dell’articolo 8, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1225/2009 e delle clausole dell’impegno, la Commissione revoca dunque l’accettazione dell’impegno per Weifang e TTCA. Di conseguenza, per le importazioni del prodotto in esame fabbricato da tali società torna applicabile il dazio antidumping definitivo istituito dall’articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/82.

Contestualmente, la tabella contenuta nell’articolo 1 della decisione di esecuzione (UE) 2015/87 viene sostituita con un elenco aggiornato dei soli operatori ancora coperti da impegni. Tra i soggetti espressamente elencati figurano COFCO Biochemical (Anhui) Co., Ltd., RZBC Co., Ltd. con la collegata società di vendita RZBC Imp. & Exp. Co., Ltd., RZBC (Juxian) Co. con la medesima società di vendita collegata, e Jiangsu Guoxin Union Energy Co., Ltd.

Entrata in vigore

Il regolamento è stato adottato l’11 maggio 2016 ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come atto regolamentare dell’Unione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Revoca dell’impegno per Weifang e TTCA

L’articolo 1 revoca l’accettazione dell’impegno relativo a Weifang Ensign Industry Co., Ltd. (TARIC A882) e TTCA Co., Ltd. (TARIC A878), insieme alla Camera di commercio cinese degli importatori ed esportatori di metalli, minerali e prodotti chimici.

Aggiornamento della decisione di esecuzione (UE) 2015/87

L’articolo 2 sostituisce la tabella di cui all’articolo 1 della decisione di esecuzione (UE) 2015/87 con un elenco aggiornato dei produttori/esportatori ancora coperti da impegni, includendo COFCO Biochemical (Anhui) Co., Ltd. (A874), RZBC Co., Ltd. e RZBC Imp. & Exp. Co., Ltd. (A926), RZBC (Juxian) Co. e RZBC Imp. & Exp. Co., Ltd. (A927), e Jiangsu Guoxin Union Energy Co., Ltd. (A879).

Motivi della revoca: violazione e impraticabilità del controllo

La Commissione conclude che TTCA ha violato l’obbligo di notificare immediatamente le modifiche della propria struttura societaria e che entrambi i produttori esportatori sono entrati in un regime di scambi con rischio di elusione, anche alla luce delle esportazioni verso la Malaysia e della mancata tracciabilità delle vendite a paesi terzi. La struttura degli scambi e l’impossibilità di verificare la destinazione finale rendono impraticabile il controllo del rispetto dell’impegno.

Conseguenze tariffarie

In base all’articolo 8, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1225/2009 e alle clausole dell’impegno, la revoca comporta che si applichi a tali importazioni il dazio antidumping definitivo istituito dall’articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/82.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieantidumpingpolitica commercialedifesa commercialeunione doganale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.