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Sentenza

Sentenza n. 283/2026 - L'aquila, Sezione 1

per l'annullamento 1) della Determinazione Dirigenziale n 109 del 31.01.2023 per affidamento diretto del servizio di gestione del canile comunale dal 01.02.2023 al 31.05.2023, pubblicata sull’Albo Pretorio del Comune di Sulmona in data 31.01.2023 con cui si deliberava di “affidare alla Associazione “Code felici” con sede in Sulmona alla via XXV Aprile, n. 14. P.IVA 01732270663 il servizio di gestione del canile rifugio comunale, per quattro mesi, decorrenti dal 1.02.2023 al 31.05.2023”; 2) di tutti gli atti alla detta Delibera preparatori, connessi, derivati e consequenziali.

Giustizia amministrativa202300052

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - L'Aquila, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: affidamento diretto temporaneo del servizio di gestione del canile comunale a un'associazione, per il periodo dal 1 febbraio 2023 al 31 maggio 2023

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Le associazioni ricorrenti hanno impugnato la determinazione dirigenziale con cui il Comune di Sulmona aveva affidato direttamente, per quattro mesi, la gestione del canile comunale all'associazione controinteressata. Hanno dedotto: nullità o illegittimità dell'atto per assenza, carenza o apparenza della motivazione e per difetto di istruttoria, in violazione degli artt. 3 e 21, comma 1, l. 241/1990, dell'art. 32, comma 2, del Codice dei contratti pubblici e dell'art. 1, comma 3, d.l. 76/2020; inidoneità dell'associazione affidataria alla gestione del canile per mancanza dei requisiti, con violazione dell'art. 6, comma 2, l. 266/1991 e dell'art. 2 l. 281/1991; eccesso di potere per irragionevolezza, ingiustizia manifesta, contraddittorietà e disparità di trattamento; violazione di legge ed eccesso di potere con riferimento all'offerta economica dell'associazione affidataria, anche in relazione alla l. 281/1991 e alla circolare del Ministero della Salute n. 5 del 15 maggio 2001. Il Comune ha contestato la fondatezza delle censure, sostenendo che l'affidamento diretto, di importo inferiore a 40.000 euro, comportasse un onere motivazionale attenuato e che la motivazione fosse comunque giustificata dalla necessità di evitare l'interruzione del servizio, tutelare salute e igiene pubblica e garantire un affidamento ponte nelle more della gara, nel rispetto del principio di rotazione.

La decisione

Il TAR non ha esaminato nel merito i motivi di ricorso. All'udienza di merito ha rilevato d'ufficio, previa comunicazione alle parti ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., la possibile sopravvenuta carenza di interesse. Ha quindi dichiarato il ricorso improcedibile perché il periodo quadrimestrale dell'affidamento era ormai integralmente decorso e l'eventuale annullamento della determinazione non avrebbe più procurato alcuna utilità concreta alle ricorrenti. Il Collegio ha compensato integralmente le spese di lite, ritenendo sussistenti giustificate ragioni.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Consente di dichiarare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse; la norma è stata applicata perché l'efficacia temporale dell'affidamento era esaurita e l'annullamento non avrebbe più prodotto utilità per le ricorrenti.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Il Collegio lo ha richiamato per comunicare alle parti, prima della decisione, l'avviso relativo alla possibile improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 3 l. 241/1990

    È stato invocato dalle ricorrenti in relazione alla contestata carenza o apparenza della motivazione della determinazione, ma il motivo non è stato esaminato nel merito.

  • art. 21, comma 1, l. 241/1990

    È stato richiamato dalle ricorrenti tra le disposizioni che si assumevano violate per la dedotta nullità o illegittimità dell'atto; il TAR non ha deciso tale censura.

  • art. 32, comma 2, d.lgs. 50/2016

    È stato richiamato nel primo motivo di ricorso in relazione all'affidamento diretto; la questione è rimasta assorbita dalla declaratoria di improcedibilità.

  • art. 1, comma 3, d.l. 76/2020, convertito dalla l. 120/2020

    È stato richiamato dalle ricorrenti e dalla difesa comunale nel quadro della disciplina semplificata degli affidamenti diretti; il TAR non ne ha valutato l'applicazione concreta.

  • art. 6, comma 2, l. 266/1991

    È stato invocato dalle ricorrenti per contestare il possesso dei requisiti dell'associazione affidataria; il motivo non è stato esaminato.

  • art. 2 l. 281/1991

    È stato richiamato dalle ricorrenti in relazione all'idoneità dell'associazione e alla gestione del canile; la censura è rimasta non esaminata.

Massime di principio

  • Quando l'efficacia temporale del provvedimento impugnato è integralmente cessata e l'eventuale annullamento non può più procurare al ricorrente alcuna utilità concreta e attuale, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
  • La sopravvenuta carenza di interesse può essere rilevata dal giudice anche d'ufficio, purché la relativa questione sia sottoposta previamente al contraddittorio delle parti ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieIn house e affidamenti senza garaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
SottomaterieProcedura negoziata e affidamento diretto
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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