Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31299/2026 del 14/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (imputato)

La controversia

L'interessato, destinatario di sedici titoli esecutivi, aveva chiesto al giudice dell'esecuzione il riconoscimento della continuazione tra i reati accertati nelle diverse sentenze. Il tribunale aveva respinto l'istanza. Nel ricorso per cassazione, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p., veniva dedotta la contraddittorietà della motivazione e l'inosservanza degli artt. 81, comma 2, c.p. e 671 c.p.p., lamentando che il giudice dell'esecuzione non aveva considerato: a) che, nel periodo di commissione dei reati, il ricorrente sarebbe stato a sua volta vittima di estorsione; b) che un diverso giudice dell'esecuzione si era già pronunciato positivamente sulla continuazione per tredici dei sedici titoli; c) che, in relazione ai fatti analoghi per natura e contiguità spazio-temporale, la decisione impugnata aveva omesso un reale confronto con gli indicatori rilevanti per valutare l'unicità del disegno criminoso.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso nei limiti esposti. Ha ribadito che, anche in sede esecutiva, il riconoscimento della continuazione richiede una verifica concreta di plurimi indici sintomatici dell'unicità del disegno criminoso, ma soprattutto dell'esistenza di una originaria programmazione delle successive condotte almeno nelle loro linee essenziali. Nel caso concreto, ha rilevato che il tribunale non aveva esaminato né le ragioni della precedente ordinanza favorevole resa dal giudice dell'esecuzione di Pordenone su reati analoghi, né la dedotta circostanza della pretesa vittimizzazione del ricorrente per estorsione e la possibile incidenza di tale elemento sulla commissione dei reati. Per tale vizio motivazionale, l'ordinanza è stata annullata con rinvio al medesimo tribunale, in diversa composizione personale, per nuovo esame.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.

    viene richiamato quale parametro del ricorso per violazione di legge penale sostanziale

  • art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.

    viene richiamato quale parametro del ricorso per vizio di motivazione

  • art. 81, comma 2, c.p.

    norma sostanziale sulla continuazione e sull'unicità del disegno criminoso

  • art. 671 c.p.p.

    norma processuale che consente al giudice dell'esecuzione di riconoscere la continuazione tra reati giudicati con decisioni irrevocabili

  • Sez. U., n. 28659 del 18/05/2017

    la continuazione richiede concreti indicatori e la prova che i successivi reati fossero programmati almeno nelle linee essenziali fin dal primo reato

  • Sez. 3, n. 3111 del 20/11/2013, dep. 2014

    va verificata la ragionevole riconducibilità degli illeciti a un'unica deliberazione di fondo

  • Sez. 1, n. 34502 del 02/07/2015

    la ratio della continuazione risiede nella previsione iniziale di più azioni criminose rispondenti a determinate finalità e in un programma di massima

  • Sez. 1, n. 354 del 28/01/1991

    l'apprezzamento degli indici della continuazione è rimesso al merito ed è censurabile solo in presenza di motivazione completa e congrua

  • Corte cost., n. 183 del 2013

    in caso di annullamento con rinvio, il nuovo esame deve avvenire davanti a diverso giudice persona fisica

Massime di principio

  • Il riconoscimento della continuazione, anche in sede esecutiva, richiede una valutazione concreta e complessiva di indici sintomatici dell'unicità del disegno criminoso, tra cui omogeneità delle violazioni, contiguità spazio-temporale, causali, modalità esecutive e sistematicità della condotta.
  • Non è sufficiente valorizzare uno solo degli indici della continuazione: occorre accertare che i reati successivi fossero stati almeno in linea essenziale programmati sin dal momento della prima condotta.
  • La distanza temporale tra i reati non esclude di per sé la continuazione, ma costituisce solo un indizio da ponderare insieme agli altri elementi fattuali rilevanti.
  • Il giudice dell'esecuzione deve confrontarsi espressamente con gli elementi allegati dall'istante e con eventuali precedenti decisioni favorevoli relative a fatti analoghi, spiegando perché essi siano o non siano rilevanti ai fini dell'art. 81, comma 2, c.p.
  • La mancata considerazione di circostanze fattuali potenzialmente significative per la prova dell'unicità del disegno criminoso integra vizio di motivazione censurabile in cassazione e può condurre all'annullamento con rinvio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRiti alternativi
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiContinuazione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.