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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37478/2022 del 04/10/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza di conferma della condanna per furto pluriaggravato commesso a Fiumicino il 31/01/2010. Deduce tre motivi: 1) intervenuta prescrizione del reato maturata prima della sentenza d'appello; 2) insussistenza dell'aggravante di cui all'art. 625 n. 7 c.p.; 3) errata qualificazione del reato come furto consumato anziché tentato. Sul piano probatorio e processuale, il punto cruciale era il calcolo dei termini di prescrizione e la verifica degli atti interruttivi e dei relativi intervalli temporali.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo ritenendolo fondato e ha assorbito le altre censure. Ha richiamato il principio secondo cui, con più atti interruttivi, perché non si verifichi l'estinzione per prescrizione è necessario non solo che non sia superato il termine massimo di prescrizione, ma anche che, tra un atto interruttivo e il successivo, non sia decorso integralmente il termine ordinario previsto dall'art. 157 c.p. Nel caso concreto l'ultimo atto interruttivo utile era la sentenza di primo grado del 21/05/2010 (depositata 28/05/2010) e il decreto di citazione in appello è stato emesso il 15/07/2020, oltre il termine di prescrizione breve (10 anni) relativo al reato pluriaggravato. Perciò la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.

Norme richiamate

  • art. 157 cod. pen.

    Stabilisce il termine ordinario di prescrizione tra atti interruttivi: la Cassazione interpreta che tra un atto interruttivo e il successivo non deve essersi interamente decorso il termine ordinario affinchè non maturi la prescrizione

  • art. 161, comma secondo, cod. pen.

    Riguarda il termine massimo di prescrizione: la Corte chiarisce che il termine di prescrizione non matura prima della decorrenza del termine massimo solo quando tra atti interruttivi non sia interamente decorso il termine ordinario

  • art. 625 n. 7 cod. pen.

    Aggravante contestata (furto pluriaggravato); nel caso la sua eventuale insussistenza è rimasta assorbita dalla decisione sulla prescrizione e non è stata esaminata nel merito

Massime di principio

  • Il calcolo della prescrizione richiede di valutare sia il termine ordinario (art. 157 c.p.) sia il termine massimo (art. 161 c.p.): la presenza di atti interruttivi non basta se tra un atto e il successivo è decorso per intero il termine ordinario
  • Se l'ultimo atto interruttivo è datato e successivamente non sono intervenuti atti efficaci entro il termine ordinario, la prescrizione può maturare anche prima del raggiungimento del termine massimo
  • Quando la prescrizione viene accertata dalla Corte di legittimità, la sentenza impugnata può essere annullata senza rinvio e le altre questioni sostanziali restano assorbite
  • Per il difensore: controllare e documentare le date precise degli atti interruttivi (depositi, notifiche, decreti di citazione) e calcolare gli intervalli tra essi per valutare la prescrizione
  • Per la pubblica accusa: provvedere tempestivamente agli atti interruttivi (es. citazione in appello) per evitare il decorso del termine ordinario e la perdita del diritto a ottenere la condanna

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