Ordinanza n. 980/2026 - Napoli, Sezione 2
per l'annullamento -dell'ordinanza dirigenziale n. 37 del 06.02.2026, emessa dal Comune di Marigliano, avente ad oggetto “Acquisizione gratuita al patrimonio comunale, trascrizione nei registri immobiliari ed immissione in possesso di opere abusive”, notificata al ricorrente a mani in data 17.02.2026; -nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente, se ed in quanto lesivo per gli interessi del ricorrente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha respinto la domanda cautelare ritenendo che, in ragione della natura del provvedimento impugnato, non fosse apprezzabile alcun periculum in mora. Il Collegio ha inoltre rilevato che, con separata ordinanza adottata nella stessa data, aveva sospeso l'ordine di sgombero relativo al medesimo immobile; pertanto, le esigenze cautelari prospettabili risultavano comunque tutelate. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Atto impugnato: ordinanza dirigenziale di acquisizione gratuita al patrimonio comunale, trascrizione nei registri immobiliari e immissione in possesso di opere abusive
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza dirigenziale comunale n. 37 del 6 febbraio 2026, avente a oggetto l'acquisizione gratuita al patrimonio comunale, la trascrizione nei registri immobiliari e l'immissione in possesso di opere abusive, chiedendone incidentalmente la sospensione cautelare. Dal testo dell'ordinanza non risultano specificamente esposti i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso. È intervenuta ad opponendum un'altra parte privata.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata nel giudizio amministrativo; il rigetto è stato fondato sull'assenza di periculum in mora e sulla tutela cautelare già accordata con separata ordinanza.
Massime di principio
- La sospensione cautelare di un provvedimento amministrativo può essere negata quando il giudice non ravvisi un periculum in mora concreto e attuale.
- Nel valutare il periculum in mora, il giudice deve considerare anche le misure cautelari adottate in procedimenti o provvedimenti collegati: la tutela già accordata rispetto a un atto connesso può escludere la necessità di sospendere l'atto impugnato.
Come è indicizzato
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