Cassazione Penale, Sentenza n. 642/2023 del 11/01/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso impugnava la sentenza della Corte di Appello che aveva confermato la condanna per il reato previsto dall'art. 392 c.p., deducendo un unico motivo: violazione e falsa applicazione dell'art. 131-bis c.p., perché il giudice del merito avrebbe rigettato la domanda di applicazione della causa di non punibilita per particolare tenuità del fatto appellando a un elemento non previsto dalla norma (la mancata ripristino dello stato dei luoghi). Il ricorrente chiedeva l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato si è estinto per prescrizione. La Corte ha calcolato il termine massimo di prescrizione tenendo conto della recidiva infraquinquennale (art. 99, comma 2 c.p.) e dell'aumento di metà previsto dall'art. 161, comma 2 c.p., pervenendo a un termine massimo di nove anni decorrenti dalla commissione del reato (21/01/2012) con scadenza al 21/01/2021; tale termine è stato prorogato di 184 giorni (120 giorni per rinvio richiesto dalle parti dall'udienza del 01/03/2019 a quella del 26/09/2019 e 64 giorni ai sensi dell'art. 83, comma 4, del d.l. 18/2020 convertito con legge 27/2020) fino al 28/07/2021, data anteriore alla pronuncia impugnata, determinando l'estinzione. La Corte ha inoltre precisato che la questione sull'art. 131-bis aveva profili di meritevolezza e che, comunque, la declaratoria di estinzione per prescrizione è per l'imputato piu favorevole rispetto al riconoscimento della non punibilita per particolare tenuità. Le statuizioni civili sono state confermate e le spese del grado sono state integralmente compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 392 cod. pen.
Norma penale contestata (esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose), con pena edittale della multa; rilevante per determinare il termine di prescrizione
art. 131-bis cod. pen.
Causa di non punibilita per particolare tenuità del fatto; la Corte osserva che i criteri di valutazione richiamano il primo comma dell'art. 133 c.p. e non autorizzano a valutare la condotta successiva al reato (ad es. mancato ripristino dei luoghi), quindi il diniego basato su tale parametro e irregolare
art. 133 cod. pen.
Individua i criteri per la valutazione della tenuità (azione, gravità del danno o del pericolo, intensità dell'elemento psicologico); la Corte ricorda che questi criteri escludono la valutazione della condotta successiva al reato
art. 99 cod. pen.
Prevede l'aggravamento del trattamento sanzionatorio per la recidiva infraquinquennale; la Corte ha applicato tale recidiva ai fini del calcolo della prescrizione
art. 161 cod. pen.
Consente l'aumento di metà della pena per effetto della recidiva, usato per incrementare il termine massimo di prescrizione
art. 157 cod. pen.
Richiamato dalla decisione in relazione al calcolo del tempo necessario a prescrivere in astratto per la pena considerata; la Corte osserva che il tempo 'ex art. 157' risulta inferiore a sei anni per la pena prevista
art. 83, comma 4, d.l. 17 marzo 2020, n. 18 (convertito con legge 24 aprile 2020, n. 27)
Norma che ha determinato la sospensione/parziale proroga dei termini processuali nel periodo emergenziale COVID; la Corte ha computato 64 giorni di proroga per quel periodo ai fini della scadenza della prescrizione
Giurisprudenza della Cassazione
sent. n. 43700 del 28/09/2021 - dep. 26/11/2021 - Rv. 282214
Richiamata per il principio che la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione e' per l'imputato piu favorevole rispetto all'esclusione della punibilita per particolare tenuità, e quindi prevale
Massime di principio
- La prescrizione, se intervenuta, estingue il reato e costituisce per l'imputato un esito piu favorevole rispetto al riconoscimento della non punibilita per particolare tenuità: il giudice di legittimità privilegia l'applicazione della prescrizione quando ricorre
- Ai fini del calcolo della prescrizione vanno considerati gli effetti della recidiva (art. 99 c.p.) e gli aumenti di pena operati ex art. 161 c.p., che incrementano la durata massima della prescrizione
- La valutazione della causa di non punibilita per particolare tenuità ai sensi dell'art. 131-bis c.p. deve attenersi ai criteri indicati dall'art. 133 c.p. (azione, gravità del danno o del pericolo, intensità dell'elemento psicologico) e non puo assumere come parametro la condotta successiva al fatto, come il mancato ripristino dello stato dei luoghi
- Eventuali proroghe o sospensioni dei termini (es. rinvii richiesti dalle parti, misure emergenziali come il d.l. 18/2020) incidono sul termine di prescrizione e devono essere puntualmente calcolate
- La presenza di profili di meritevolezza nel motivo di ricorso puo giustificare la compensazione integrale delle ulteriori spese sostenute dalla parte civile nel grado, anche se il giudice poi decide per la prescrizione
- La conferma delle statuizioni civili e' possibile anche quando il reato penale si estingue per prescrizione, se la responsabilita civile e il danno risultano accertati nei gradi di merito
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