Sentenza n. 9868/2026 - Roma, Sezione 5
per l'annullamento del silenzio-rigetto parziale formatosi sulle istanze di accesso agli atti ex artt. 22 e ss. della legge n. 241/1990 presentate in data 04 Novembre 2025 e 5 dicembre 2025, relative alla documentazione concernente la liquidazione della pensione privilegiata riconosciuta con decreti ministeriali n. 106/E del 18 marzo 2004 e n. 103613 del 19 maggio 2008.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-rigetto parziale formatosi sulle istanze di accesso agli atti relative alla documentazione concernente la liquidazione della pensione privilegiata
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, ai sensi degli artt. 22 e seguenti della legge n. 241/1990 e dell’art. 116 c.p.a., il silenzio-rigetto parziale formatosi sulle istanze di accesso presentate il 4 novembre 2025 e il 5 dicembre 2025. Le richieste riguardavano tutta la documentazione amministrativa relativa alla propria posizione previdenziale e, in particolare, alla liquidazione della pensione privilegiata riconosciuta con due decreti ministeriali. Nel corso del giudizio, l’INPS e il Ministero della Difesa hanno dichiarato e documentato di avere depositato tutta la documentazione rispettivamente detenuta. La documentazione ulteriore indicata dalla difesa del ricorrente è risultata irreperibile perché risalente nel tempo.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che le amministrazioni avevano depositato in giudizio tutta la documentazione da esse detenuta, così soddisfacendo l’interesse conoscitivo del ricorrente nei limiti del materiale reperibile. L’INPS ha adempiuto soltanto dopo la proposizione del ricorso; per tale ragione è stata condannata al pagamento delle spese di lite, liquidate in misura ridotta in euro 1.000,00, oltre accessori e rimborso del contributo unificato se dovuti. Le spese sono state invece compensate nei rapporti con il Ministero della Difesa, che aveva provveduto tempestivamente.
Norme richiamate
artt. 22 ss. l. 241/1990
Disciplina il diritto di accesso documentale esercitato dal ricorrente per ottenere la documentazione relativa alla propria posizione previdenziale.
art. 116, comma 4, c.p.a.
Richiamato dal TAR nel giudizio avente a oggetto il silenzio-rigetto su un’istanza di accesso; la definizione della controversia è avvenuta per cessazione della materia del contendere, a seguito della produzione della documentazione detenuta dalle amministrazioni.
Massime di principio
- Nel giudizio avverso il silenzio-rigetto su un’istanza di accesso, la produzione in giudizio della documentazione detenuta dall’amministrazione può determinare la cessazione della materia del contendere quando venga così meno l’interesse attuale alla decisione, anche se la documentazione non reperita è risalente e risulta irreperibile.
- La cessazione della materia del contendere non esclude la regolazione delle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale o del comportamento processuale: l’amministrazione che adempie solo dopo la proposizione del ricorso può essere condannata alle spese, mentre queste possono essere compensate nei confronti dell’amministrazione che abbia provveduto tempestivamente.
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