Cassazione Civile, Ordinanza n. 21178/2025 del 24/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (gestore)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di una società gestrice di un impianto di distribuzione carburanti, la quale aveva concluso originariamente con il precedente titolare un contratto di cessione gratuita dell'uso dell'impianto e rivendicava il pagamento di somme previste da un accordo aziendale stipulato tra il fornitore originario e le associazioni di categoria dei gestori. La società che aveva acquisito il ramo d'azienda cui apparteneva l'impianto contestava di essere automaticamente subentrata in quell'accordo collettivo, sostenendo che la fattispecie dovesse essere regolata dall'art. 19, comma 3, l. n. 57/2001 e non dall'art. 2558 c.c.; deduceva inoltre l'illegittimità della clausola di ultrattività dell'accordo, l'assenza di un valido subentro nei rapporti e il difetto di prova del credito e del quantum richiesto. Con il terzo motivo lamentava che la corte territoriale non avesse considerato le difficoltà e le resistenze incontrate nelle trattative per un nuovo accordo, nonché iniziative giudiziarie e di discredito asseritamente poste in essere dalle associazioni dei gestori. Con il quarto motivo denunciava violazione dell'art. 2697 c.c. per asserito mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte della controparte e per la ritenuta sufficienza di una consulenza di parte.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che la Corte d'appello aveva valorizzato correttamente l'efficacia vincolante dell'accordo aziendale nel settore della distribuzione carburanti e il collegamento tra i diversi contratti della filiera, sicché la ricorrente non aveva dimostrato di avere stipulato un diverso accordo conforme alla disciplina di settore. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché non coglieva la ratio decidendi della sentenza impugnata, limitandosi a riproporre la tesi difensiva. Ha dichiarato inammissibile anche il terzo motivo, osservando che le difficoltà negoziali e le contestate condotte delle associazioni non esoneravano dall'obbligo di applicare le condizioni economiche dell'accordo già accettato dal dante causa. Ha ritenuto infondato il quarto motivo, chiarendo che la Corte d'appello aveva reputato assolto l'onere probatorio del fatto costitutivo della pretesa creditoria e che la censura sulla valutazione delle prove non integrava una corretta denuncia di violazione dell'art. 2697 c.c. La ricorrente è stata inoltre condannata alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 2558 c.c.
La norma sul subentro nei contratti aziendali è stata ritenuta applicabile anche all'accordo aziendale del settore carburanti, non essendovi preclusioni espressamente previste e trattandosi di contratto collegato all'esercizio dell'azienda.
art. 19, comma 3, l. n. 57/2001
Richiamato come disciplina di settore per la conclusione degli accordi aziendali nel comparto della distribuzione carburanti; non è stato ritenuto ostativo all'operatività del subentro nell'accordo già esistente in mancanza di un nuovo accordo diverso.
art. 1, comma 6, d.lgs. n. 32/1998
Considerato dalla Corte territoriale, e richiamato dalla Cassazione, come norma che rende obbligatoria la regolamentazione collettiva dei rapporti economici e dei criteri di prezzo/margine nel settore.
art. 1, comma 10, d.lgs. n. 32/1998
È stata valorizzata la previsione di nullità delle clausole difformi rispetto alla regolamentazione collettiva, a sostegno dell'efficacia vincolante dell'accordo aziendale nei confronti dei contratti individuali.
Regolamento (CE) n. 2790/1999
Citato quale parametro di sistema per la regolazione dei rapporti economici tra titolari di autorizzazione/concessione, fornitori e gestori mediante specifici accordi aziendali.
art. 1353 c.c.
Invocato dalla ricorrente per sostenere che la previsione dell'ultrattività dell'accordo fosse incompatibile con la natura temporanea delle obbligazioni; la censura è stata ritenuta inammissibile e non idonea a scalfire la decisione di merito.
art. 2697 c.c.
La Corte ha ribadito che la violazione dell'art. 2697 c.c. è deducibile solo se il giudice abbia attribuito l'onere della prova a una parte diversa da quella onerata; non quando si contesti soltanto la valutazione delle risultanze istruttorie.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Norma processuale richiamata per i motivi di ricorso fondati sulla violazione di legge.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
Richiamato dalla Corte in relazione ai motivi che, sotto veste di violazione di legge, miravano in realtà a contestare la valutazione delle prove o a formulare un non motivo.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Richiamato per escludere un controllo di merito sulla valutazione delle prove, non più consentito nel vigente regime del vizio motivazionale.
art. 702 bis c.p.c.
Indicato quale base del rito sommario con cui era stata decisa la causa in primo grado.
art. 702 quater c.p.c.
Richiamato per affermare che il mancato mutamento del rito ha carattere ordinatorio e non è sindacabile in sede di impugnazione.
art. 380-bis1 c.p.c.
Richiamato per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato nel dispositivo per l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
l. 24 dicembre 2012, n. 228
Citata come norma di modifica dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- Nel settore della distribuzione carburanti, gli accordi aziendali che disciplinano i rapporti economici con i gestori possono spiegare efficacia vincolante sui rapporti individuali quando la disciplina di settore ne prevede l'adozione e sanziona con la nullità le clausole difformi.
- Il subentro del cessionario d'azienda nei contratti stipulati dal dante causa può operare anche rispetto ad accordi aziendali collegati all'esercizio dell'impresa, salvo che risulti una disciplina speciale incompatibile o sia stato stipulato un diverso accordo conforme alla normativa di settore.
- La mera deduzione di difficoltà negoziali, di conflittualità con le controparti collettive o di condotte ostruzionistiche non vale di per sé a giustificare l'inadempimento di obblighi economici già derivanti da accordi applicabili al rapporto.
- Un motivo di ricorso per violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo se si denuncia un vero e proprio errore nella ripartizione dell'onere della prova; se invece si contesta soltanto la valutazione delle prove o la sufficienza del materiale istruttorio, la censura è inammissibile o comunque non riconducibile alla violazione di legge.
- In sede di legittimità è inammissibile il motivo che non si confronti con la ratio decidendi della sentenza impugnata e si risolva nella riproposizione della tesi difensiva già respinta dal giudice di merito.
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