Sentenza del 02/09/2022 n. 548 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
La notifica degli atti impositivi secondo le modalità previste dall'art. 60, comma 1, lett. e), del d.P. R. n. 600 del 1973 in luogo di quella ex art. 140 c.p.c., è possibile solo dopo aver verificato l'irreperibilità assoluta del contribuente - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La T. s.r.l. contestava la validità della notifica della cartella di pagamento per irregolarità derivante dalla mancata produzione in giudizio della raccomandata informativa, necessaria per la validità della notifica secondo l'art. 60, comma 1, lett. e), del d.P.R. n. 600/1973. L'Agenzia delle entrate ‒ Riscossione sosteneva che la notifica fosse valida in quanto la società era irreperibile in senso assoluto e quindi non era necessaria la raccomandata.
La decisione
La Commissione Tributaria ha rigettato l'appello dell'Agenzia delle entrate ‒ Riscossione, confermando la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso della T. s.r.l. La Corte ha rilevato che la notifica era stata effettuata in ipotesi di irreperibilità relativa e non assoluta, in quanto il messo notificatore non aveva effettuato ricerche sufficienti per accertare l'irreperibilità assoluta nel Comune di domicilio fiscale. Pertanto, l'omissione della raccomandata informativa rendeva nulla la notifica, con conseguente decorso della prescrizione del credito. L'Agenzia delle entrate ‒ Riscossione è stata condannata alle spese processuali.
Norme richiamate
art. 60, comma 1, lett. e) del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
La notifica secondo questa norma è possibile solo dopo aver accertato l'irreperibilità assoluta del contribuente nel Comune di domicilio fiscale, e non può essere usata in caso di irreperibilità relativa.
art. 140 c.p.c.
La notifica deve essere effettuata secondo questa norma quando la residenza e indirizzo del destinatario sono conosciuti, ma il destinatario è temporaneamente irreperibile.
Cassazione, Sez. 5, sentenza n. 16696 del 03/07/2013
La notifica deve essere eseguita secondo art. 140 c.p.c. in caso di irreperibilità temporanea e secondo art. 60, comma 1, lett. e) del d.P.R. n. 600/1973 solo in caso di irreperibilità assoluta.
Cassazione, ordinanza n. 24260 del 13/11/2014
È illegittima la notifica ai sensi dell'art. 60, comma 1, lett. e) se il messo notificatore non attesta le ricerche per accertare l'irreperibilità assoluta.
Cassazione, sentenze n. 2877/2018, n. 12646/2018, n. 6765/2019, n. 4657/2020
Riaffermano che per la notifica ai sensi dell'art. 60, comma 1, lett. e) è necessario accertare l'irreperibilità assoluta con adeguate ricerche.
Massime di principio
- Prima di notificare un atto impositivo secondo modalità semplificate previste per irreperibilità assoluta (art. 60, comma 1, lett. e) del d.P.R. 600/1973), è necessario che il messo notificatore effettui ricerche approfondite per verificare che il contribuente non abbia più dimora, ufficio o azienda nel Comune di domicilio fiscale.
- In caso di irreperibilità temporanea o relativa, la notifica deve seguire le modalità ordinarie previste dall'art. 140 c.p.c., inclusa la necessità di inviare la raccomandata informativa.
- La semplice annotazione di mancato rinvenimento del destinatario o la dichiarazione di 'sloggiato per ignota destinazione' non sono sufficienti a dimostrare l'irreperibilità assoluta.
- La mancata osservanza delle modalità di notifica prescritte comporta la nullità della notifica stessa e può determinare il decorso della prescrizione dei crediti tributari.
- Il contribuente può agire sia contro l'ente impositore sia contro il concessionario della riscossione per contestare la validità della notifica, senza che sia necessario il litisconsorzio.
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