Cassazione Penale, Sentenza n. 44692/2022 del 24/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugna la conferma della condanna per i reati connessi all'appropriazione indebita (artt.81, 110, 646 c.p.). Due censure principali: (1) mancata/erronea motivazione sulla tardività della querela — il difensore sostiene che il termine di tre mesi per proporre querela è stato calcolato in modo errato e che la querela del 22-23.11.2016 era tardiva rispetto alle date di conoscenza dei fatti (17.12.2015) o della consegna della perizia contabile (27.07.2016/27.07.2016 data in cui l'assemblea deliberò la querela); (2) insufficienti prove della responsabilità penale dell'imputata: non sarebbe dimostrato che ella fosse l'unica ad avere disponibilità esclusiva del conto e delle carte condominiali né che fosse stata lei ad effettuare i prelievi, potendosi ipotizzare la responsabilità del sig. Laneri.
La decisione
La Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Sul primo motivo ha richiamato la giurisprudenza prevalente che applica l'art.12, commi 1-2, d.lgs. n.36/2018: per i reati divenuti perseguibili a querela, quando il procedimento era già pendente al momento dell'entrata in vigore del decreto la valutazione sulla procedibilità si ancorava a tale momento; pertanto la tempestività della querela, nelle circostanze, è irrilevante e l'avviso previsto dall'art.12 era superfluo avendo la parte offesa già presentato querela. Sul secondo motivo ha ritenuto che la Corte d'appello avesse adeguatamente motivato (richiamando anche la sentenza civile favorevole al Condominio, la disponibilità esclusiva del conto da parte dell'amministratrice e la prosecuzione delle condotte anche dopo la cessazione dello stato di soggezione rispetto all'ex compagno). Condanna della parte privata al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art.616 c.p.p.
Norme richiamate
artt. 81, 110, 646 cod. pen.
Art.646 cp. contestato per appropriazione indebita; artt.81 e 110 sul concorso di persone e responsabilità per fatti commessi in concorso
d.lgs. 10 aprile 2018, n.36, art.12, comma 2
se è pendente il procedimento, il pubblico ministero, nel corso delle indagini preliminari, o il giudice, dopo l'esercizio dell'azione penale, anche, se necessario, previa ricerca anagrafica, informa la persona offesa dal reato della facoltà di esercitare il diritto di querela e il termine decorre dal giorno in cui la persona offesa è stata informata
La disciplina transitoria riallaccia la verifica della condizione di procedibilità al momento dell'entrata in vigore del decreto; se il procedimento era pendente, il termine per proporre querela decorre dall'avviso e la presunta tardività anteriore perde rilevanza
art.124 cod. pen.
Riferimento al termine di tre mesi per l'esercizio della querela (richiamato nel quadro delle questioni sulla tempestività)
art.616 cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese del procedimento per la parte privata che propone un ricorso rigettato
Giurisprudenza di riferimento (Sez. U. e Sez. 2 della Cassazione)
Interpretazione consolidata che l'art.12 d.lgs.36/2018 produce un nuovo termine per la querela ancorato all'entrata in vigore del decreto o all'avviso previsto, rendendo irrilevanti difetti di tempestività anteriori nel regime precedente
Massime di principio
- Se il reato è divenuto perseguibile a querela per effetto del d.lgs. n.36/2018 e il procedimento era già pendente, la valutazione sulla procedibilità si riferisce al momento dell'entrata in vigore del decreto: la presunta tardività della querela anteriore al nuovo regime perde rilevanza.
- Quando la parte offesa ha effettivamente presentato querela, la mancanza dell'avviso previsto dall'art.12 comma 2 può risultare irrilevante perché la querela stessa attesta la volontà punitiva; l'avviso è previsto soprattutto per informare chi non avesse ancora manifestato tale volontà.
- Le valutazioni di merito sulla responsabilità (es. disponibilità esclusiva del conto, prelievi effettivi, sentenze civili favorevoli) sono rimesse ai giudici di merito e la Cassazione verifica errori di diritto o vizi motivazionali gravi: mere ipotesi alternative non bastano a rimettere in discussione una motivazione ritenuta congrua.
- In ipotesi di contestazione sulla titolarità o sull'effettiva esecuzione di prelievi, è necessario produrre prove concrete e non solo deduzioni o sospetti circa terzi responsabili; le sentenze civili e la documentazione bancaria possono consolidare la valutazione della responsabilità penale.
- Chi propone ricorso alla Cassazione deve confrontarsi con la motivazione di merito: se il motivo non affronta i passaggi motivazionali indicati in sentenza, il ricorso è destinato al rigetto.
- Ricorrere ingiustificatamente può comportare la condanna alle spese processuali ai sensi dell'art.616 c.p.p.
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