Cassazione Penale, Sentenza n. 10501/2026 del 18/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente deduceva che il reato indicato nel capo A) si era estinto per prescrizione il 1° luglio 2024 e che la sentenza impugnata non aveva dichiarato tale estinzione. Inoltre contestava l'inosservanza e l'erronea applicazione delle norme processuali nella determinazione del trattamento sanzionatorio e l'omessa motivazione in relazione all'entità dell'aumento di pena per continuazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo: il reato relativo al capo A) era già prescritto alla data della sentenza e pertanto ha dichiarato l'estinzione del reato. Ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata con riferimento al capo A) ed ha eliminato dalla pena complessiva la parte relativa a quel capo, pari a mesi due di reclusione ed euro 800,00 di multa. Per il resto il ricorso è stato dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 599-bis cod. proc. pen.
La norma era richiamata perché la Corte d'appello aveva rideterminato la pena ai sensi di tale disposizione; nel contesto si evidenzia che la Corte di merito aveva proceduto a nuova determinazione del trattamento sanzionatorio nell'ambito del giudizio di merito.
art. 434 cod. pen.
La norma sostanziale è richiamata come riferimento al titolo di reato per cui era stato condannato il ricorrente (in relazione agli artt. 110, 449). La sentenza di legittimità ha verificato la prescrizione con riferimento al capo A) relativo a tali fattispecie.
art. 2 e art. 4 legge n. 895 del 1967
Richiamate in relazione alla qualificazione del fatto contestato; la Corte non ha modificato l'interpretazione sostanziale di tali norme ma ha valutato che il termine di prescrizione relativo al capo A) era maturato.
art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
La Corte ha invocato questa disposizione per dichiarare inammissibile il resto del ricorso: il comma disciplina limiti e casi di inammissibilità del ricorso per cassazione, impedendo la trattazione di motivi che rientrano nelle ipotesi previste dalla norma.
Sez. U, n. 19415 del 27/10/2022 (Fazio)
Giurisprudenza di legittimità che è stata richiamata per affermare la proponibilità del ricorso per cassazione volto a dedurre l'omessa dichiarazione dell'estinzione del reato per prescrizione maturata anteriormente alla pronuncia impugnata.
Massime di principio
- Se la prescrizione del reato si è perfezionata prima della pronuncia impugnata, la Corte di cassazione può accogliere il ricorso per omessa dichiarazione dell'estinzione e disporre l'annullamento della parte di sentenza relativa a quel capo.
- Quando la prescrizione riguarda soltanto una parte della pena, la Corte di cassazione può direttamente eliminare la porzione di pena riferibile al capo prescritto senza necessariamente rinviare al giudice di merito, rideterminando la pena complessiva di conseguenza.
- Le doglianze sulla determinazione del trattamento sanzionatorio e sulla motivazione dell'aumento per continuazione devono essere formulate nei limiti di ammissibilità previsti dall'art. 610 cod. proc. pen.; alcune questioni possono risultare inammissibili in cassazione.
- È opportuno che la parte segnali tempestivamente (e con prove/documentazione sulle date rilevanti) il maturare della prescrizione, poiché la dichiarazione d'ufficio o su istanza può incidere direttamente sull'esito del processo e sulla pena.
- Il richiamo a precedenti di legittimità (Sezioni Unite) è efficace per sostenere la proponibilità del ricorso quando si deduce omessa dichiarazione di estinzione per prescrizione intervenuta anteriormente alla sentenza impugnata.
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