Ordinanza n. 494/2026 - Milano, Sezione 5
per l'annullamento del bando di concorso pubblico per soli esami, con riserva a favore dei militari volontari delle Forze Armate, finalizzato alla copertura di 1 posto a tempo pieno e indeterminato, area degli istruttori (ex Cat. C), profilo professionale di istruttore amministrativo-contabile, da assegnare al settore difesa del suolo, pianificazione e gestione del territorio, indetto dalla resistente amministrazione il 13.7.2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: bando di concorso pubblico per la copertura di un posto a tempo pieno e indeterminato di istruttore amministrativo-contabile, con riserva a favore dei militari volontari delle Forze Armate
Esito
La controversia
Il ricorrente ha proposto domanda di annullamento del bando di concorso indetto dal Comune di Settala il 13 luglio 2023, relativo alla copertura di un posto nell’area degli istruttori, profilo di istruttore amministrativo-contabile, da assegnare al settore difesa del suolo, pianificazione e gestione del territorio, con riserva a favore dei militari volontari delle Forze Armate. Il testo dell’ordinanza non espone i motivi di illegittimità dedotti con il ricorso e non consente quindi di individuarne i singoli vizi.
La decisione
Il TAR non definisce il merito del ricorso. Dispone incombenti istruttori per verificare se permanga l’interesse del ricorrente alla decisione e ordina al ricorrente, entro venti giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, di dichiarare motivatamente la permanenza o meno dell’interesse, aggiornando la situazione di fatto e indicando eventuali atti o fatti sopravvenuti e l’eventuale necessità di ulteriore istruttoria. Ordina inoltre al Comune di fornire documentati chiarimenti aggiornati sui fatti di causa e di depositare, ove non già prodotti, gli atti impugnati e la relativa documentazione. Il giudice avverte che l’inerzia del ricorrente sulla dichiarazione di interesse potrà essere valutata, ai sensi degli artt. 64, comma 4, e 84, comma 4, c.p.a., come manifestazione inequivoca di disinteresse alla decisione e condurre alla dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
Norme richiamate
art. 63 c.p.a.
Richiamato quale base normativa per i poteri istruttori del giudice amministrativo.
art. 64, comma 4, c.p.a.
Richiamato per la valutazione del comportamento processuale della parte che non adempia all’incombente di dichiarare la permanenza dell’interesse alla decisione.
art. 65 c.p.a.
Richiamato nell’ordinanza tra le disposizioni processuali applicabili.
art. 84, comma 4, c.p.a.
Consente di valutare l’inerzia del ricorrente, previamente sollecitato a dichiarare la permanenza dell’interesse, ai fini della dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 85 c.p.a.
Richiamato nell’ordinanza tra le disposizioni processuali applicabili.
Massime di principio
- Quando il giudice amministrativo sollecita la parte ricorrente a dichiarare motivatamente la permanenza dell’interesse alla decisione e la parte rimane ingiustificatamente inerte, tale comportamento processuale può essere valutato come manifestazione implicita ma inequivoca dell’attuale disinteresse alla controversia e condurre alla dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 84, comma 4, c.p.a.
- In presenza di una controversia la cui situazione fattuale può essere mutata dopo la proposizione del ricorso, il giudice amministrativo può disporre che il ricorrente aggiorni la propria posizione e che l’amministrazione fornisca chiarimenti documentati e depositi gli atti impugnati e la relativa documentazione, prima di assumere decisioni sulla prosecuzione o sulla definizione del giudizio.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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