Sentenza del 21/10/2020 n. 23899 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione della sentenza della CTR che aveva accolto il ricorso della (XXXXX) s.r.l. ritenendo nulla la notificazione della cartella di pagamento TARSU per gli anni 2005-2006. La CTR aveva motivato la nullità con la difformità tra la relata consegnata alla contribuente e la relata in possesso dell'agente di riscossione e per la mancata prova dell'invio e della ricezione della raccomandata informativa prevista dall'art. 60 DPR 600/1973. La ricorrente (XXXXX) s.p.a. deduceva in Cassazione, tra l'altro, che la notificazione era stata effettuata da messo presso la sede legale (art. 145 c.p.c.), quindi senza necessità della raccomandata informativa; contestava inoltre l'insussistenza della nullità per difformità delle relate senza querela di falso e censurava la mancata valutazione di conformità degli originali e la mancata valutazione dell'eventuale sanatoria ai sensi dell'art. 156 c.p.c.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondati il primo e il quarto motivo di ricorso principale nei termini motivati, ha dichiarato assorbito il secondo e inammissibile il terzo, ha rigettato il ricorso incidentale (della resistente) e ha cassato la sentenza della CTR nei limiti dei motivi accolti, rinviando la causa alla CTR della Sicilia in diversa composizione per ulteriore determinazione. In sostanza la Corte ha affermato che, quando la notificazione della cartella è effettuata mediante consegna da messo presso la sede legale (art. 145 c.p.c. per persona giuridica), non è richiesta la prova dell'invio/ ricezione della raccomandata informativa e la spedizione della raccomandata è necessaria solo nei casi previsti (es. persona fisica non destinataria diretto). Tuttavia la Cassazione ha censurato la CTR per non aver dettagliato le difformità ritenute 'evidenti' tra le relate e per non avere motivato in quali vizi quella difformità avesse determinato la nullità, ordinando il rinvio per un nuovo esame.
Norme richiamate
Decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973, articolo 26
comma 1, comma 3, comma 5, comma 6
Disciplina la notificazione delle cartelle di pagamento; comma 3 esonera la sottoscrizione dell'originale quando la consegna è nelle mani proprie o a persone di famiglia/ufficio; comma 5 impone la conservazione della matrice/copia e l'obbligo di esibizione; comma 6 richiama disposizioni dell'art. 60 DPR 600/1973.
Decreto del Presidente della Repubblica n. 600/1973, articolo 60
Prevede modalità speciali di notificazione: la raccomandata informativa (b-bis) è richiesta quando la copia viene consegnata o depositata e il consegnatario non è il destinatario; ma non è richiesta quando la notificazione è effettuata tramite consegna a persona trovata nella sede legale (art.145 c.p.c.).
Codice di Procedura Civile, articolo 145
Regola la notificazione presso la sede legale/effettiva delle persone giuridiche: la presenza di una persona nei locali che riceve l'atto presume che sia addetta alla ricezione, senza che il notificatore debba accertarne la qualifica.
Codice di Procedura Civile, articolo 148
Stabilisce elementi che la relata di notifica deve contenere sulla copia consegnata al destinatario; la mancata indicazione di elementi essenziali nella copia può determinare la nullità della notificazione.
Codice di Procedura Civile, articolo 156
Prevede la possibile sanatoria della nullità degli atti processuali per effetto di determinati comportamenti (es. tempestiva impugnazione), rimessa alla valutazione del giudice di merito.
Codice Civile, articolo 2697
Principio sull'onere della prova: chi afferma l'inesistenza di fatti deve provarli; richiamato in relazione all'onere di provare invio/ricezione della raccomandata o la non sussistenza dei presupposti della notifica.
Codice Civile, articolo 2719
Disciplina gli effetti del disconoscimento della conformità di copie all'originale; la contestazione non impedisce al giudice di accertare la conformità anche con altri mezzi di prova o presunzioni.
Decreto Legislativo n. 546/1992, articolo 14
Regole procedurali nei giudizi tributari; disciplina, tra l'altro, la chiamata e la costituzione delle parti (es. costituzione del Comune mediante deposito in cancelleria quando chiamato in causa).
Legge n. 241/1990, articolo 3
Richiamata in tema di dovere di motivazione degli atti amministrativi e trasparenza, riferita alle contestazioni sulla motivazione degli interessi richiesti.
Legge n. 212/2000 (Statuto del contribuente), articolo 7
Rilevante per garanzie del contribuente e obblighi di motivazione dell'amministrazione tributaria; evocata in relazione alla richiesta di chiarezza sugli interessi.
Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, articolo 18
Norme sulla certificazione di conformità delle copie; richiamato rispetto ai requisiti di conformità dei documenti prodotti dall'agente di riscossione.
Codice di Procedura Civile, articolo 360 e 360-bis
art. 360 c.p.c. comma 1 nn. 3,4,5; art. 360-bis
Regole sui motivi di cassazione (violazione di legge, omessa pronuncia, ecc.) e sui requisiti di specificità dei motivi di ricorso in Cassazione.
Massime di principio
- Quando la notificazione di una cartella è eseguita mediante consegna da messo presso la sede legale di una persona giuridica (art. 145 c.p.c.), non è necessaria la prova dell'invio/ ricezione della raccomandata informativa prevista dall'art. 60 DPR 600/1973; conta la relata che attesta la consegna nei locali e la presunzione che la persona trovata sia addetta alla ricezione.
- In caso di difformità tra la relata in possesso del notificante (matrice) e la copia consegnata al destinatario, la giurisprudenza tende a fare riferimento ai dati risultanti dalla copia in possesso del destinatario: se mancano elementi essenziali in tale copia la notificazione può essere nulla; se vi è discordanza tra date o dati occorre proporre querela di falso per risolvere il conflitto probatorio.
- La mera produzione di copie fotostatiche o copie certificate non esclude la loro valutazione probatoria: il disconoscimento della conformità (art. 2719 c.c.) non impedisce al giudice di accertare la conformità anche tramite presunzioni o altri mezzi, salvo che non sia richiesta la verificazione a norma dell'art. 215 c.p.c.
- La parte che contesta la validità della notificazione (es. inesistenza della qualifica del ricevente) ha l'onere di fornire prove adeguate; l'assenza di prova dell'invio della raccomandata informativa non è decisiva quando la consegna è avvenuta a mani della persona trovata in azienda/ufficio.
- Se il giudice di merito afferma difformità documentali senza spiegare in che cosa consistono i vizi e come questi determinano la nullità, la decisione può essere cassata per carenza di motivazione e rinviata per nuovo esame.
- Alcune nullità possono essere sanate dalla tempestiva impugnazione (art. 156 c.p.c.), ma la questione della sanatoria va valutata specificamente dal giudice di merito e non è automatica.
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