Sentenza n. 6163/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (sezione ottava) n. 03324/2023, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Campania, Sez. VIII, n. 3324/2023, che aveva annullato la decadenza dal permesso di costruire formatosi per silentium
Esito
Favorevole al resistente (proprietario)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Comune ha appellato la sentenza con cui il TAR aveva annullato il provvedimento di decadenza del 3 marzo 2022 dal permesso di costruire formatosi per silentium sulla domanda del 17 ottobre 2018. Il primo motivo deduceva la violazione delle norme processuali sul litisconsorzio e del diritto di difesa, sostenendo che il ricorso di primo grado avrebbe dovuto essere notificato anche all'altro comproprietario, quale controinteressato. Il secondo motivo censurava la sentenza per motivazione carente, omesso esame, difetto di istruttoria e violazione dell'art. 3 della l. n. 241/1990 e delle nuove prescrizioni urbanistiche del PUC, sostenendo che il provvedimento di decadenza fosse plurimotivato e che il TAR non avesse esaminato l'incompatibilità dell'intervento con la nuova destinazione urbanistica dell'area. Il terzo motivo deduceva violazione e falsa applicazione dell'art. 15, comma 4, d.P.R. n. 380/2001, dell'art. 21-nonies l. n. 241/1990 e delle prescrizioni del PUC, contestando che la decadenza costituisse elusione del giudicato formatosi sulla precedente sentenza che aveva accertato la formazione del titolo edilizio per silentium. Il Comune sosteneva che, essendo i lavori non iniziati e intervenuta una nuova destinazione urbanistica incompatibile, la decadenza fosse legittima.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello e confermato la sentenza del TAR. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché l'altro comproprietario, cofirmatario della domanda edilizia, era cointeressato e non controinteressato: la posizione dei comproprietari non era contrapposta e il provvedimento lesivo della possibilità di edificare poteva essere impugnato anche da uno solo di essi, senza necessaria partecipazione dell'altro. Ha respinto il secondo motivo, rilevando che il provvedimento di decadenza conteneva una motivazione sostanzialmente unica, fondata sul mancato inizio dei lavori e sulla sopravvenuta modifica urbanistica. Il mancato avvio dei lavori, tuttavia, non poteva essere imputato ai titolari del permesso, poiché il Comune aveva prima sospeso illegittimamente il procedimento e poi negato la formazione del titolo, costringendo il privato ad adire il giudice; la sentenza del TAR aveva successivamente accertato la formazione del permesso per silentium. Ha respinto anche il terzo motivo: la decadenza, adottata a meno di due mesi dalla sentenza che aveva riconosciuto il titolo edilizio, vanificava sostanzialmente gli effetti del giudicato e violava il legittimo affidamento. Il privato non poteva essere onerato dell'avvio dei lavori prima della definizione del giudizio, né subire le conseguenze dell'inerzia e degli atti illegittimi dell'amministrazione. Spese del grado compensate.
Norme richiamate
art. 15, comma 4, d.P.R. n. 380/2001
Il permesso decade con l'entrata in vigore di contrastanti previsioni urbanistiche, salvo che i lavori siano già iniziati e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio
La decadenza richiede il mancato inizio dei lavori e il contrasto dell'intervento con le nuove previsioni urbanistiche; il mancato inizio non può essere imputato al titolare quando sia stato determinato dalla precedente condotta illegittima dell'amministrazione.
art. 12, comma 3, d.P.R. n. 380/2001
È stato richiamato quale base della sospensione del procedimento edilizio disposta dal Comune, ritenuta parte della condotta amministrativa che aveva impedito l'avvio dei lavori.
art. 21-nonies l. n. 241/1990
Richiamato nel giudizio in relazione alla tutela dell'affidamento e ai limiti dell'autotutela, senza costituire la base normativa diretta del provvedimento di decadenza oggetto dell'appello.
art. 79, comma 1, c.p.a.
Richiamato per la sospensione del processo in rapporto alla pendenza del giudizio avente a oggetto il PUC.
art. 295 c.p.c.
Richiamato quale disposizione sulla sospensione necessaria del processo per pregiudizialità.
Massime di principio
- La decadenza dal permesso di costruire per sopravvenienza di contrastanti previsioni urbanistiche presuppone sia il mancato inizio dei lavori sia il contrasto dell'intervento con la nuova disciplina urbanistica.
- Il mancato inizio dei lavori non può essere posto a fondamento della decadenza quando sia stato causato dalla precedente sospensione o negazione illegittima del titolo da parte dell'amministrazione; il privato non può subire le conseguenze della condotta illegittima dell'autorità.
- L'amministrazione non può adottare un provvedimento formalmente fondato sulla decadenza del titolo edilizio che, in concreto e a breve distanza da una sentenza, vanifichi gli effetti del giudicato che ha accertato la formazione del titolo per silentium.
- Il comproprietario di un'area è cointeressato, e non controinteressato, rispetto all'impugnazione di un provvedimento che incide negativamente sulla possibilità edificatoria comune; pertanto, l'impugnazione può essere proposta da uno solo dei comproprietari senza necessaria partecipazione degli altri.
- La tutela dell'affidamento impedisce di imputare al titolare del permesso l'inerzia nell'avvio dei lavori quando egli non abbia potuto legittimamente iniziarli a causa della controversia e della condotta dell'amministrazione sul titolo edilizio.
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