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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31359/2023 del 10/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia origina da una precedente ordinanza della Corte di cassazione resa in una lite tributaria relativa a una cartella esattoriale per IRES asseritamente indebitamente versata e poi compensata nell'ambito di un regime di tassazione di gruppo. In quel giudizio la Corte aveva formalmente accolto il ricorso dell'Amministrazione finanziaria e disposto il rinvio, ma la società contribuente sostiene che il dispositivo e la parte conclusiva della motivazione contengano un errore materiale, perché l'effettiva volontà decisoria della Corte sarebbe stata il rigetto del ricorso dell'Ufficio. Chiede quindi la correzione dell'ordinanza ai sensi del procedimento di correzione degli errori materiali. L'Agenzia delle Entrate non si costituisce in questa fase. La Corte, tuttavia, rileva che il preteso errore non è immediatamente percepibile ictu oculi dall'atto, poiché la motivazione stessa non è univoca e non consente di individuare senza incertezza un contrasto netto tra motivazione e dispositivo; inoltre, la correzione non può essere ottenuta mediante confronto con la proposta del relatore o con altri atti interni al fascicolo. Per tale ragione la domanda di correzione viene dichiarata inammissibile.

La decisione

La Corte dichiara inammissibile la domanda di correzione dell'errore materiale proposta dalla società. Ribadisce che la correzione è ammessa solo quando la svista sia percepibile direttamente dal testo del provvedimento e il pensiero del giudice sia ricostruibile con immediatezza e senza indagini estrinseche. Nel caso concreto, la motivazione dell'ordinanza non è univoca e il presunto errore non emerge con evidenza dal solo provvedimento; non è quindi attivabile il rimedio di correzione. Non vengono liquidate spese del procedimento.

Norme richiamate

  • art. 287 c.p.c.

    Il contrasto tra motivazione e dispositivo, quando si risolva in una mera svista materiale percepibile ictu oculi, va emendato con il procedimento di correzione dell'errore materiale e non attraverso le impugnazioni ordinarie.

  • art. 360 c.p.c.

    L'errore materiale non è sindacabile come vizio di legittimità mediante ricorso per cassazione, salvo che si traduca in un vero error in iudicando o in un vizio denunciabile nei limiti propri dell'impugnazione.

  • art. 395 c.p.c., n. 4

    L'errore materiale va distinto dall'errore di fatto revocatorio, che appartiene a un diverso rimedio impugnatorio e presuppone altri requisiti.

  • art. 2, commi 8 e 8-bis, d.P.R. n. 322/1998

    Richiamato nel precedente giudizio tributario come disciplina dell'emendabilità della dichiarazione dei redditi mediante integrazione in presenza di errore di fatto o di diritto.

  • art. 9, commi 7 e 8, d.P.R. n. 600/1973

    Richiamato nel precedente giudizio tributario con riferimento alla disciplina del consolidato nazionale e alle modalità di modifica/integrazione della dichiarazione.

  • art. 23, commi 7 e 11, d.l. n. 83/2012

    Richiamato nel precedente giudizio tributario come norma transitoria sulla disciplina agevolativa, la cui applicazione era contestata in relazione ai tempi della rettifica dichiarativa.

  • l. n. 134/2012

    Richiamata quale legge di conversione del d.l. n. 83/2012 nel motivo di ricorso del precedente giudizio.

  • d.P.R. n. 600/1973

    Richiamato nel precedente giudizio per la disciplina del consolidato fiscale.

  • d.P.R. n. 322/1998

    Richiamato nel precedente giudizio per il regime delle dichiarazioni integrative.

Massime di principio

  • La correzione dell'errore materiale è ammissibile solo quando la svista risulti immediatamente percepibile dal testo del provvedimento e non richieda attività ricostruttive del pensiero del giudice o confronti con atti esterni alla decisione.
  • Il contrasto tra motivazione e dispositivo integra errore materiale, e non nullità o vizio di legittimità, soltanto se il provvedimento letto nel suo complesso consente comunque di individuare senza incertezza la statuizione effettivamente resa.
  • Non è utilizzabile il procedimento di correzione per rimettere in discussione il contenuto decisorio della sentenza o per desumerne un errore attraverso il raffronto con la proposta del relatore o con altri atti del fascicolo.
  • L'errore materiale si distingue sia dall'error in indicando deducibile con i mezzi di impugnazione, sia dall'errore di fatto revocatorio; il rimedio della correzione resta circoscritto a mere sviste redazionali.
  • Quando la motivazione del provvedimento è ambigua o non univoca, manca il requisito dell'evidenza richiesto per la correzione dell'errore materiale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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