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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03709/2025 del 13/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (riscossione)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di iscrizione ipotecaria emesso in relazione a una cartella di pagamento per tributi dovuti per l'anno 2004. Il contribuente aveva impugnato sia la cartella sia il successivo avviso di iscrizione ipotecaria; la CTP aveva rigettato il ricorso e la CTR aveva confermato la decisione, ritenendo regolarmente notificata la cartella a mezzo posta e sufficientemente motivato per relationem l'atto ipotecario. In cassazione il contribuente ha proposto sei motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente ex art. 132 c.p.c.; 2) omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sulla doglianza relativa alla riferibilità della cartella al ricorrente; 3) omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360 n. 5 c.p.c., connesso alla mancata prova del perfezionamento della notifica della cartella, poiché negli avvisi di ricevimento non sarebbe stato indicato il numero della cartella; 4) omessa pronuncia sulla censura di mancata indicazione del termine per presentare osservazioni nell'avviso di iscrizione ipotecaria; 5) omessa pronuncia sulla censura di illegittimità dell'iscrizione ipotecaria perché non preceduta da preavviso e comunicazione dell'avvenuta iscrizione; 6) omessa pronuncia sulla censura relativa alla sottoscrizione dell'atto da parte di un dirigente asseritamente privo di poteri. La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo perché la motivazione della CTR, seppure sintetica, era esistente e comprensibile; ha dichiarato inammissibili il secondo, il quarto, il quinto e il sesto per difetto di specificità/autosufficienza, poiché il ricorrente non aveva dimostrato di avere ritualmente introdotto le medesime questioni già nel ricorso introduttivo né le aveva riportate compiutamente nel ricorso per cassazione; ha dichiarato inammissibile il terzo motivo per il limite della doppia conforme, non essendo state dimostrate ragioni di fatto diverse tra primo e secondo grado. Nessuna delle doglianze è stata quindi accolta.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo sulla motivazione apparente e inammissibili gli altri motivi per carenza di specificità, autosufficienza o per l'operatività del filtro della doppia conforme. Il contribuente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità in favore dell'ADER ed è stato dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    Il vizio di nullità per omessa pronuncia o motivazione apparente è scrutinabile solo nei limiti propri del motivo dedotto; il n. 5 non è utilizzabile in presenza della doppia conforme se non sono indicate ragioni di fatto diverse tra le decisioni di merito.

  • art. 132 c.p.c.

    La nullità per difetto di motivazione ricorre solo quando manca del tutto la motivazione, o questa è apparente, perplessa, incomprensibile o irriducibilmente contraddittoria; non sono più ammesse censure di mera insufficienza o contraddittorietà motivazionale.

  • art. 112 c.p.c.

    La censura di omessa pronuncia è inammissibile se il ricorrente non dimostra e non riporta specificamente che la domanda o eccezione era stata ritualmente e tempestivamente proposta nei gradi di merito.

  • art. 348-ter c.p.c.

    In presenza di doppia conforme, il ricorso per cassazione sul vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, è inammissibile salvo che il ricorrente dimostri che le ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado siano diverse.

  • art. 57 d.lgs. n. 546 del 1992

    Nel processo tributario operano preclusioni alle nuove eccezioni o questioni non ritualmente introdotte nel giudizio di primo grado.

  • art. 77 d.P.R. n. 602 del 1973

    È richiamato come norma invocata dal ricorrente in tema di iscrizione ipotecaria e degli adempimenti connessi; la Corte non ne affronta il merito perché i relativi motivi sono dichiarati inammissibili.

  • art. 7 l. n. 241 del 1990

    È richiamato dal ricorrente per sostenere l'illegittimità dell'atto per mancata comunicazione di osservazioni, ma la censura è dichiarata inammissibile per difetto di specificità.

  • art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973

    È evocato per contestare il potere di sottoscrizione dell'atto; la Corte non entra nel merito della doglianza per inammissibilità del motivo.

  • art. 7 l. n. 212 del 2000

    È richiamato dal ricorrente con riferimento ai requisiti formali dell'atto tributario; la relativa censura è reputata inammissibile.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente.

Massime di principio

  • La motivazione della sentenza è nulla solo quando sia del tutto mancante, meramente apparente o obiettivamente incomprensibile; non è sufficiente una motivazione sintetica se consente di comprendere la ratio decidendi.
  • La denuncia di omessa pronuncia richiede che il ricorrente provi e riporti specificamente di avere già dedotto la relativa domanda o eccezione nei gradi di merito; in mancanza, il motivo è inammissibile.
  • Nel processo tributario non possono essere introdotte in appello questioni nuove precluse dall'art. 57 d.lgs. n. 546/1992; di conseguenza non può essere imputata al giudice di appello un'omessa pronuncia su questioni non ritualmente proposte in primo grado.
  • In presenza di doppia conforme, il motivo di ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, è inammissibile se il ricorrente non dimostra che le due decisioni di merito si fondano su diverse ragioni di fatto.
  • Le censure che investono requisiti formali dell'atto tributario o della sua sottoscrizione devono essere dedotte in modo specifico e autosufficiente, indicando gli atti processuali in cui la questione è stata prospettata e il relativo contenuto.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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