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Sentenza

Sentenza n. 889/2026 - Latina, Sezione 2

per l'annullamento - dell’ordinanza del Comune di -OMISSIS-, n. -OMISSIS-, avente ad oggetto “Ordinanza di demolizione n. -OMISSIS- per: Interventi eseguiti in difformità alla concessione edilizia n. -OMISSIS- e successiva D.I.A. Prot. n. -OMISSIS- posizione n. -OMISSIS-, per lavori di costruzione di un fabbricato ad uso ricovero attrezzi agricoli e derrate alimentari, ad unico piano terra, in cemento armato, con copertura a tetto del tipo a padiglione”; - di tutti gli atti presupposti e consequenziali, connessi e/o collegati, antecedenti o conseguenti.

Giustizia amministrativa202600102

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Latina, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza comunale di demolizione di opere qualificate come eseguite in assenza o difformità dalla SCIA e sanzionate ai sensi della disciplina degli interventi in totale difformità o assenza del titolo edilizio

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza di demolizione relativa a un fabbricato destinato al ricovero di attrezzi agricoli e derrate alimentari, realizzato secondo il Comune in difformità dalla concessione edilizia e dalla successiva DIA. L’ordinanza richiamava, nella motivazione, gli artt. 22 del d.P.R. n. 380/2001 e 19 della legge regionale Lazio n. 15/2008, qualificando gli interventi come eseguiti in assenza o difformità dalla SCIA, ma applicava nel dispositivo gli artt. 31 del d.P.R. n. 380/2001 e 15 della legge regionale Lazio n. 15/2008, riguardanti gli interventi realizzati in totale difformità o in assenza del titolo edilizio. In sede cautelare il TAR aveva ravvisato un’apparente incompatibilità logica e giuridica tra la qualificazione degli abusi e il regime sanzionatorio applicato, accogliendo l’istanza cautelare. Nel corso del giudizio il ricorrente ha presentato un’istanza di sanatoria ai sensi dell’art. 36-bis del d.P.R. n. 380/2001; il Comune ha poi adottato un provvedimento favorevole di regolarizzazione delle opere, dichiarando che tutti gli abusi individuati nell’ordinanza erano stati sanati. Entrambe le parti hanno quindi chiesto una definizione del giudizio, il Comune per sopravvenuta carenza di interesse e il ricorrente, alternativamente, per cessazione della materia del contendere o improcedibilità.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. La sanatoria intervenuta nel corso del giudizio ha reso lecite le opere e ha svuotato di effetti l’ordine di demolizione, eliminando l’utilità concreta di un eventuale annullamento dell’ordinanza. Tuttavia, il giudice ha escluso la cessazione della materia del contendere: tale pronuncia presuppone che l’Amministrazione annulli o riformi il provvedimento impugnato in modo integralmente satisfattivo, con una pronuncia di merito sull’avvenuta soddisfazione della pretesa. Nel caso concreto il Comune non ha annullato né riformato l’ordinanza, ma ha rilasciato un nuovo e autonomo titolo abilitativo in sanatoria. Ne è derivato il venir meno dell’interesse a ricorrere, non l’eliminazione della lite mediante modifica dell’atto impugnato. Le spese sono state compensate, anche perché la presentazione della sanatoria, pur potendo essere interpretata come riconoscimento dell’abusività formale delle opere, era stata orientata dalla stessa qualificazione contenuta nell’ordinanza comunale, che aveva prospettato l’assenza o difformità dalla SCIA.

Norme richiamate

  • art. 36-bis d.P.R. n. 380/2001

    La sanatoria favorevole delle opere edilizie oggetto dell’ordine di demolizione rende lecite le opere e priva il ricorrente dell’interesse concreto a ottenere l’annullamento dell’ordinanza, senza determinare necessariamente la cessazione della materia del contendere.

  • art. 22 d.P.R. n. 380/2001

    La norma è richiamata nell’ordinanza comunale per qualificare gli interventi come eseguiti in assenza o difformità dalla SCIA; tale qualificazione è posta in rapporto di apparente incompatibilità con l’applicazione dell’art. 31 del medesimo decreto.

  • art. 31 d.P.R. n. 380/2001

    La norma è stata applicata dall’ordinanza comunale quale base dell’ordine di demolizione, sebbene gli interventi fossero motivati come realizzati in assenza o difformità dalla SCIA.

  • art. 19 l.r. Lazio n. 15/2008

    È richiamato nell’ordinanza comunale insieme all’art. 22 del d.P.R. n. 380/2001 per la qualificazione degli interventi edilizi contestati.

  • art. 15 l.r. Lazio n. 15/2008

    È richiamato nel dispositivo dell’ordinanza insieme all’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001 per fondare la sanzione demolitoria.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Consente di dichiarare l’improcedibilità del ricorso quando sopravviene il difetto di interesse; la disposizione è stata applicata perché la sanatoria ha eliminato l’utilità concreta dell’annullamento dell’ordinanza.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    La cessazione della materia del contendere presuppone la piena soddisfazione dell’interesse sostanziale mediante un’attività amministrativa successiva, tipicamente l’annullamento o la riforma satisfattiva dell’atto impugnato; non ricorre quando l’Amministrazione rilascia soltanto un nuovo e autonomo titolo abilitativo.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

    È richiamato tra le disposizioni processuali applicabili alla definizione del giudizio.

Massime di principio

  • Quando, durante il giudizio contro un’ordinanza di demolizione, l’Amministrazione rilascia un nuovo e autonomo titolo edilizio in sanatoria che rende lecite le opere, il ricorso diviene improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, poiché viene meno l’utilità concreta dell’annullamento dell’ordine demolitorio.
  • Il rilascio di un titolo edilizio in sanatoria non determina, di per sé, la cessazione della materia del contendere: quest’ultima richiede che l’Amministrazione annulli o riformi il provvedimento impugnato in modo integralmente satisfattivo, mentre la sopravvenuta carenza di interesse ricorre quando l’atto resta formalmente in vigore ma non può più produrre un’utilità concreta per il ricorrente.
  • La cessazione della materia del contendere ha natura di pronuncia di merito e presuppone l’integrale soddisfazione dell’interesse sostanziale del ricorrente per effetto dell’attività successiva dell’Amministrazione; l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse ha invece natura processuale e consegue al venir meno di una condizione dell’azione.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniSanatoria e condono edilizioInvalidità del provvedimentoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseEfficacia ed esecutorietàDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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