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Regolamento

Regolamento (UE) 2026/648

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/648 del Consiglio, del 16 marzo 2026, che attua il regolamento (UE) n. 359/2011 concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Iran

Normativa europea32026R0648

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna il regime sanzionatorio UE relativo all’Iran previsto dal regolamento (UE) n. 359/2011. In risposta alla situazione dei diritti umani e alla repressione delle proteste iniziate nel dicembre 2025, il Consiglio inserisce nell’allegato I sedici persone e tre entità ritenute responsabili di gravi violazioni dei diritti umani. La modifica produce effetti immediati con la pubblicazione ed è vincolante in tutti gli Stati membri.

Regolamento di esecuzione che modifica l’elenco dei soggetti sottoposti a misure restrittive nei confronti dell’Iran, aggiungendo 16 persone e 3 entità all’allegato I del regolamento (UE) n. 359/2011.

Ambito di applicazione

Si applica nell’Unione europea alle persone fisiche, entità e organismi inseriti nell’allegato I del regolamento (UE) n. 359/2011, nell’ambito del regime sanzionatorio UE nei confronti dell’Iran per gravi violazioni dei diritti umani. L’effetto è immediato dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Il regolamento non disciplina in generale tutti i soggetti operanti con l’Iran, ma soltanto i nominativi e le entità aggiunti all’elenco sanzionatorio.

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/648 del Consiglio

Il regolamento aggiorna il regime restrittivo dell’Unione europea relativo all’Iran, modificando il regolamento (UE) n. 359/2011. L’intervento si inserisce nel contesto delle gravi preoccupazioni dell’Unione per la situazione dei diritti umani in Iran, in particolare per la repressione delle proteste iniziate nel dicembre 2025, la violenza delle forze di sicurezza, la detenzione arbitraria, la censura e le violazioni del diritto a un processo equo.

Contesto e base giuridica

L’atto è adottato dal Consiglio sulla base dell’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 359/2011, che disciplina le misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Iran. Il considerando richiama anche la dichiarazione dell’Alto rappresentante del 9 gennaio 2026, con cui l’Unione ha condannato il ricorso alla violenza, alla detenzione arbitraria e alle tattiche di intimidazione, chiedendo il rilascio delle persone detenute ingiustamente e il rispetto delle libertà fondamentali, incluso l’accesso alle informazioni e a Internet.

Modifica dell’elenco sanzionatorio

L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato I del regolamento (UE) n. 359/2011 conformemente all’allegato del regolamento di esecuzione. In concreto, vengono inserite 16 persone e 3 entità nella lista dei soggetti sottoposti a misure restrittive.

Le persone inserite comprendono, in sintesi:

  • esponenti apicali del Ministero dell’Interno e del Consiglio di sicurezza nazionale dell’Iran, ritenuti responsabili della repressione delle proteste e del blocco di Internet;
  • vertici del sistema penitenziario iraniano, accusati di torture, trattamenti crudeli, detenzione arbitraria e negazione dell’assistenza medica ai prigionieri politici;
  • responsabili della polizia informatica e di strutture dell’IRGC e delle forze Basij coinvolte nel controllo dei social media, nella censura e nella repressione violenta delle manifestazioni;
  • magistrati e viceprocuratori della procura di Teheran/Evin e del tribunale rivoluzionario di Rasht, ritenuti responsabili di confessioni forzate, violazioni del giusto processo e condanne severe, incluse condanne a morte.

Le tre entità inserite sono:

  • Naji Research and Development Company (NRDC), società informatica iraniana responsabile dello sviluppo dell’app Nazer, strumento di sorveglianza utilizzato per controllare i cittadini e segnalare presunte violazioni delle regole sull’hijab;
  • Mohammad Rasulullah Corps, organismo che coordina IRGC e Basij a Teheran, coinvolto nella repressione violenta delle proteste;
  • Corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche Imam Reza, struttura locale dell’IRGC nella provincia di Khorasan Razavi, coinvolta nella repressione delle manifestazioni e negli spari sui manifestanti.

Effetti giuridici e applicazione

L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come atto di esecuzione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con effetto immediato sull’aggiornamento dell’elenco sanzionatorio dell’allegato I del regolamento (UE) n. 359/2011.

Disposizioni principali

Base giuridica e finalità

Il Consiglio adotta il regolamento di esecuzione sulla base del regolamento (UE) n. 359/2011, in particolare dell’articolo 12, paragrafo 1, per aggiornare l’elenco dei soggetti sottoposti a misure restrittive in considerazione della situazione in Iran.

Motivazione dell’inserimento in elenco

Richiamata la dichiarazione dell’Alto rappresentante del 9 gennaio 2026 sulla situazione in Iran, il regolamento sottolinea la preoccupazione dell’Unione per il ricorso alla violenza, alla detenzione arbitraria, all’intimidazione e alle restrizioni alla libertà di espressione, associazione, riunione pacifica e accesso alle informazioni. Su tale base, 16 persone e 3 entità sono aggiunte all’allegato I del regolamento (UE) n. 359/2011.

Modifica dell’allegato I

L’articolo 1 dispone che l’allegato I del regolamento (UE) n. 359/2011 sia modificato conformemente all’allegato del regolamento di esecuzione, con l’inserimento dei nuovi nominativi ed entità elencati.

Nuove persone inserite in elenco

Sono aggiunte 16 persone, tra cui esponenti del Ministero dell’Interno, del Consiglio di sicurezza nazionale, della polizia informatica, del sistema penitenziario, delle forze Basij, del Corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche (IRGC) e della magistratura di Teheran e Rasht. I motivi ricorrenti sono repressione delle proteste iniziate nel dicembre 2025, responsabilità per uccisioni e violenze contro manifestanti, censura e sorveglianza digitale, torture e trattamenti inumani in carcere, negazione del giusto processo e condanne severe o a morte.

Nuove entità inserite in elenco

Sono aggiunte 3 entità: Naji Research and Development Company (NRDC), responsabile dello sviluppo dell’app Nazer usata per la sorveglianza e la segnalazione di violazioni delle regole sull’hijab; Mohammad Rasulullah Corps, responsabile del coordinamento di IRGC e Basij a Teheran nella repressione delle proteste; Corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche Imam Reza, sezione locale dell’IRGC nella provincia di Khorasan Razavi coinvolta nella repressione violenta delle manifestazioni.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiemisure restrittivediritti umanipolitica estera e di sicurezza comunesanzioni internazionaliiran

Testo integrale

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