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Regolamento

Regolamento (UE) 2026/558

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/558 della Commissione, del 16 marzo 2026, che cancella la registrazione dell’indicazione geografica protetta Colli Aprutini (IGP)

Normativa europea32026R0558

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento esegue la cancellazione dell’IGP «Colli Aprutini» dal registro dell’Unione delle indicazioni geografiche. La misura segue la domanda presentata dall’Italia e pubblicata ai sensi del regolamento (UE) 2024/1143; non essendo stata presentata alcuna opposizione, la Commissione dispone la cancellazione. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Cancellazione della registrazione dell’indicazione geografica protetta «Colli Aprutini» (IGP) dal registro dell’Unione

Ambito di applicazione

Si applica alla registrazione dell’IGP «Colli Aprutini» nel registro dell’Unione delle indicazioni geografiche, nell’ambito della disciplina UE sulle indicazioni geografiche per vini, bevande spiritose e prodotti agricoli. Rileva per l’Italia, che ha presentato la richiesta di cancellazione il 23 maggio 2025, e per tutti gli Stati membri in quanto regolamento direttamente applicabile. Non risultano esclusioni specifiche ulteriori rispetto all’oggetto della cancellazione.

Cancellazione della registrazione dell’IGP «Colli Aprutini»

Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/558 della Commissione, del 16 marzo 2026, dispone la cancellazione della registrazione dell’indicazione geografica protetta «Colli Aprutini» dal registro dell’Unione. La misura è adottata nell’ambito del regolamento (UE) 2024/1143 sulle indicazioni geografiche, le specialità tradizionali garantite e le indicazioni facoltative di qualità.

Contesto normativo e procedura

La Commissione richiama l’articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/1143 come base giuridica del presente atto, nonché l’articolo 15, paragrafo 4, in combinato disposto con l’articolo 25, paragrafo 4, del medesimo regolamento. La richiesta di cancellazione è stata presentata dall’Italia il 23 maggio 2025 e successivamente pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Mancanza di opposizioni

La Commissione rileva che, entro il procedimento previsto dal regolamento (UE) 2024/1143, non è stata presentata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 17. In assenza di opposizioni, la cancellazione del nome dal registro risulta dovuta e viene quindi formalizzata con il regolamento di esecuzione.

Effetti del regolamento

Con l’articolo 1, il nome «Colli Aprutini» (IGP) viene cancellato dal registro dell’Unione delle indicazioni geografiche. L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea; il testo precisa inoltre la sua piena obbligatorietà e la diretta applicabilità in tutti gli Stati membri.

Rilievo pratico

Per gli operatori, il regolamento comporta la cessazione della tutela UE della denominazione «Colli Aprutini» come IGP a seguito della cancellazione registrale. Il testo non contiene ulteriori obblighi procedurali, sanzioni o regimi transitori specifici.

Disposizioni principali

Cancellazione della registrazione

L’articolo 1 dispone la cancellazione della registrazione del nome «Colli Aprutini» come indicazione geografica protetta (IGP) dal registro dell’Unione.

Base procedurale e assenza di opposizioni

Il provvedimento si fonda sull’articolo 15, paragrafo 4, in combinato disposto con l’articolo 25, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/1143. La domanda di cancellazione, presentata dall’Italia il 23 maggio 2025, è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e non sono state presentate dichiarazioni di opposizione ai sensi dell’articolo 17 dello stesso regolamento.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieindicazioni geograficheprodotti agricolidiritto alimentareregistri UE

Testo integrale

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