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Regolamento

Regolamento (UE) 2026/613

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/613 del Consiglio, del 16 marzo 2026, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina

Normativa europea32026R0613

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione aggiorna il regime sanzionatorio dell’Unione nei confronti di soggetti coinvolti nell’aggressione contro l’Ucraina. Il Consiglio, ritenendo necessario intensificare la pressione sulla Russia in ragione della prosecuzione e dell’escalation del conflitto e delle atrocità commesse contro civili, inserisce nove persone nell’allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014. L’atto entra in vigore il giorno della pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Regolamento di esecuzione che modifica l’allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014 aggiungendo nove persone all’elenco dei soggetti sottoposti a misure restrittive per azioni contro l’Ucraina.

Ambito di applicazione

Si applica nell’ambito delle misure restrittive dell’Unione contro persone fisiche e giuridiche, entità e organismi responsabili di azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina. Produce effetti diretti in tutti gli Stati membri dal giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’intervento riguarda esclusivamente l’aggiornamento dell’elenco contenuto nell’allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014, senza prevedere altre esclusioni o deroghe nel testo fornito.

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/613 del Consiglio: aggiornamento delle misure restrittive contro soggetti coinvolti nell’aggressione all’Ucraina

Il regolamento interviene sul regime sanzionatorio istituito dal regolamento (UE) n. 269/2014, che prevede misure restrittive nei confronti di persone fisiche e giuridiche, entità e organismi responsabili di azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina. Il Consiglio motiva l’adozione dell’atto con la prosecuzione e l’escalation dell’aggressione russa, il sostegno espresso dal Consiglio europeo all’Ucraina e la necessità di aumentare la pressione sulla Russia mediante ulteriori sanzioni.

Contesto e base giuridica

Il regolamento è adottato il 16 marzo 2026 come regolamento di esecuzione del Consiglio. La base giuridica operativa è l’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 269/2014, che consente l’aggiornamento dell’elenco dei soggetti designati. Il testo richiama le conclusioni del Consiglio europeo del 19 dicembre 2024, nelle quali è stata ribadita la condanna della guerra di aggressione della Russia contro l’Ucraina e la disponibilità dell’Unione ad aumentare la pressione mediante ulteriori misure restrittive.

Ambito dell’intervento normativo

L’unica modifica sostanziale consiste nell’aggiornamento dell’allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014. Il regolamento non disciplina nuove categorie di misure, ma amplia l’elenco dei destinatari già sottoposti al congelamento dei beni e alle altre restrizioni previste dal regime originario. L’effetto è circoscritto all’inserimento di nove persone fisiche ritenute responsabili o comunque sostenitrici di azioni e politiche ostili nei confronti dell’Ucraina.

Soggetti aggiunti all’elenco

L’allegato del regolamento introduce nove nuove designazioni, ciascuna corredata da informazioni identificative e motivazioni specifiche:

  • Aleksandr Yuryevich Chayko, ex comandante del distretto militare orientale e capo del gruppo delle forze armate in Siria, indicato come l’ufficiale russo di più alto grado presente in Ucraina all’inizio dell’invasione su vasta scala e collegato alle atrocità di Bucha.
  • Andrey Viktorovich Kondrov, colonnello e comandante della 5a brigata corazzata autonoma della 36a armata combinata, la cui unità è accusata di saccheggi e uccisioni a Bucha.
  • Artem Igorevich Gorodilov, colonnello e comandante dell’83a brigata d’assalto aereo delle guardie, ex comandante del 234o reggimento d’assalto aereo delle guardie, presente a Bucha durante il massacro di civili.
  • Sergey Viktorovich Chubarykin, maggiore generale e comandante della 76a divisione d’assalto aereo delle guardie, le cui truppe avrebbero commesso numerose atrocità a Bucha, tra cui esecuzioni, torture e saccheggi.
  • Viktor Viktorovich Filonov, soldato del 234o reggimento d’assalto aereo delle guardie, coinvolto in crimini di guerra contro civili a Bucha e Borodianka e menzionato anche per l’adozione di un bambino proveniente dall’Oblast di Donetsk deportato illegalmente in Russia.
  • Vladimir Viatcheslavovitch Seliverstov, maggiore generale ed ex comandante della 106a divisione aviotrasportata, associato a crimini di guerra contro civili nell’Oblast di Kiev, inclusi Bucha, Hostomel e Irpen.
  • Vadim Ivanovych Pankov, maggiore generale e comandante della 45a brigata speciale autonoma delle guardie (Spetsnaz), già coinvolto nell’annessione della Crimea e nell’occupazione di Bucha.
  • Denis Aleksandrovich Suvorov, tenente colonnello e comandante del 175o battaglione di ricognizione autonomo della 76a divisione d’assalto aereo delle guardie, descritto come parte delle operazioni che hanno sostenuto le “operazioni di pulizia” culminate in crimini di guerra a Bucha.
  • Aleksey Nikolaevich Tolmachev, colonnello e comandante del 104o reggimento d’assalto aviotrasportato della 76a divisione d’assalto aereo delle guardie, collegato a crimini di guerra contro civili a Bucha e Irpen.

Significato delle motivazioni indicate

Le motivazioni comunemente richiamate nel testo sono il coinvolgimento in crimini di guerra e crimini contro l’umanità commessi in Ucraina, in particolare nell’area di Bucha, nonché il sostegno a politiche e azioni che minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina. In alcuni casi il Consiglio valorizza anche il ruolo di comando militare, la partecipazione a operazioni offensive e il riconoscimento pubblico ottenuto in Russia, a conferma del sostegno alle azioni contro l’Ucraina.

Entrata in vigore ed effetti

Il regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Ne deriva che l’aggiornamento dell’elenco sanzionatorio produce effetti immediati nell’ordinamento degli Stati membri, senza necessità di recepimento.

Disposizioni principali

Base giuridica e finalità dell’intervento

Il regolamento è adottato dal Consiglio in esecuzione dell’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 269/2014. La finalità è aggiornare l’elenco dei soggetti destinatari di misure restrittive alla luce del perdurare e dell’escalation dell’aggressione russa contro l’Ucraina.

Inserimento di nove persone nell’allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014

L’allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014 è modificato per includere nove nuove persone fisiche: Aleksandr Yuryevich Chayko, Andrey Viktorovich Kondrov, Artem Igorevich Gorodilov, Sergey Viktorovich Chubarykin, Viktor Viktorovich Filonov, Vladimir Viatcheslavovitch Seliverstov, Vadim Ivanovych Pankov, Denis Aleksandrovich Suvorov e Aleksey Nikolaevich Tolmachev. Per ciascuno sono indicati dati identificativi, funzioni militari e motivi collegati a crimini di guerra, crimini contro l’umanità o sostegno ad azioni e politiche che minacciano l’Ucraina.

Motivazioni delle designazioni

Le ragioni dell’inserimento sono legate al coinvolgimento diretto o indiretto in operazioni militari e atrocità commesse a Bucha, Borodianka, Hostomel, Irpen e in altre aree dell’Ucraina, nonché al sostegno a politiche che compromettono l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina o la sua stabilità e sicurezza. In alcuni casi il testo richiama anche la partecipazione all’annessione della Crimea nel 2014 e l’attribuzione del titolo di eroe della Federazione russa.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di atti di recepimento nazionali.

Come è indicizzato

Materiesanzioni internazionalipolitica estera e di sicurezza comuneuкраinamisure restrittivediritto dell’Unione europea

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